Sentenza n. 1406/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del decreto dalla Questura di -OMISSIS- in data 27 gennaio 2026, notificato in data 3 febbraio 2026, con il quale è stata disposta nei confronti del ricorrente la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS-, rilasciato dalla Questura di -OMISSIS-, unitamente al rigetto dell’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente medesimo, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o successivo, ivi compreso il preavviso di adozione di un provvedimento di espulsione, contenuto nel predetto decreto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rigetto dell’istanza di aggiornamento e preavviso di espulsione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto questorile con cui, a seguito di una sentenza di applicazione della pena su richiesta divenuta irrevocabile per i reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi, violenza sessuale e lesioni personali, commessi nel 2019, sono stati revocati il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e respinta l’istanza di aggiornamento. Ha dedotto: violazione degli artt. 5 e 9 del d.lgs. 286/1998, dell’art. 8 CEDU e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza; difetto di istruttoria, travisamento e manifesta illogicità per avere l’Amministrazione fondato la valutazione su fatti risalenti senza verificare l’attuale pericolosità, l’assenza di recidiva, il percorso di recupero concluso positivamente e la riconciliazione con la moglie; violazione dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., ritenendo inutilizzabile la sentenza di patteggiamento come prova nel giudizio amministrativo; violazione dell’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/1998 e del diritto alla vita privata e familiare; omessa considerazione dell’inserimento lavorativo e del fatto che l’attività autonoma costituisce l’unica fonte di reddito familiare; errata equiparazione della revoca del permesso UE alla revoca o al diniego di un permesso ordinario, con conseguente insufficiente motivazione e mancata ponderazione del radicamento pluriennale; omessa valutazione degli effetti dell’allontanamento sulla salute della moglie, affetta da patologia oncologica, e sulle esigenze di assistenza di un figlio gravemente disabile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda di annullamento del preavviso di espulsione, poiché la relativa situazione giuridica è qualificata come diritto soggettivo e la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Nel merito ha accolto il ricorso nei limiti del difetto di istruttoria e ha annullato il provvedimento di revoca e rigetto dell’aggiornamento. La Questura ha applicato erroneamente l’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, relativo al permesso ordinario, invece della disciplina specifica dell’art. 9, e non ha adeguatamente attualizzato il giudizio di pericolosità né ponderato la complessiva situazione personale, familiare e lavorativa del titolare di permesso UE di lungo periodo. Il giudice ha ritenuto infondata la censura relativa all’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., poiché l’Amministrazione non si è basata sulla sentenza di patteggiamento come prova autonoma, ma sulla gravità dei fatti storici non contestati dal ricorrente e da lui stesso riconosciuti come gravi. Tuttavia, dopo l’adozione dell’atto, erano stati documentati il positivo percorso di recupero, la riconciliazione con la moglie, la grave patologia della consorte, la disabilità grave di un figlio, la presenza di un figlio minorenne e l’esclusiva funzione reddituale dell’attività lavorativa del ricorrente. Tali elementi, non smentiti dall’Amministrazione, avrebbero dovuto essere considerati nella rivalutazione della posizione e nella verifica della possibilità di rilasciare un diverso titolo di soggiorno ai sensi dell’art. 9, comma 9, del d.lgs. 286/1998. L’annullamento è stato disposto con salvezza degli ulteriori provvedimenti amministrativi e obbligo di riedizione dell’istruttoria, attualizzando il giudizio di pericolosità. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in camera di consiglio, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La disposizione disciplina il permesso di soggiorno ordinario; il suo richiamo per la revoca di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo è stato ritenuto erroneo.
art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; nella valutazione si tiene conto anche della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo.
La pericolosità deve essere valutata nell’ambito di un esame complessivo della personalità e della condotta di vita dello straniero, considerando anche il suo radicamento sociale, familiare e lavorativo.
art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è revocato quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio di cui al comma 4.
La revoca richiede l’accertamento della sopravvenuta mancanza delle condizioni per il rilascio, attraverso un giudizio attuale e complessivo di pericolosità.
art. 9, comma 9, d.lgs. 286/1998
La situazione dello straniero al quale sia revocato il permesso UE deve essere valutata anche ai fini dell’eventuale rilascio di un diverso titolo di soggiorno.
art. 18-bis, comma 4-bis, d.lgs. 286/1998
La commissione di reati di violenza domestica può assumere rilievo ai fini della revoca o del diniego del titolo di soggiorno, ma non esonera l’Amministrazione dall’attualizzazione e dalla complessiva ponderazione della posizione individuale.
art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998
Impone la considerazione della vita privata e familiare dello straniero nell’esercizio dei poteri incidenti sul soggiorno e sull’allontanamento.
art. 445, comma 1-bis, c.p.p.
La sentenza di applicazione della pena su richiesta non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi.
La disposizione non impedisce all’Amministrazione di considerare la gravità dei fatti storici non contestati e riconosciuti dall’interessato, purché il giudizio di pericolosità non sia fondato sulla sentenza come prova autonoma.
art. 8 CEDU
La tutela della vita privata e familiare rileva nella ponderazione degli interessi connessi alla revoca del titolo di soggiorno.
art. 32 Cost.
La tutela della salute costituisce elemento rilevante nella valutazione degli effetti dell’allontanamento sui familiari, pur non determinando automaticamente il divieto di espulsione.
art. 3, comma 3, l. 104/1992
La condizione di handicap grave del familiare costituisce elemento fattuale rilevante nella valutazione della situazione personale e familiare dello straniero.
Massime di principio
- La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo deve essere adottata applicando la disciplina speciale dell’art. 9 del d.lgs. 286/1998 e non quella generale prevista per i permessi ordinari; occorre verificare in concreto la sopravvenuta mancanza delle condizioni per il rilascio del titolo.
- Il giudizio di pericolosità sociale posto a fondamento della revoca di un permesso UE di lungo periodo deve essere attuale, complessivo e individualizzato: la gravità dei reati commessi può assumere rilievo decisivo, ma l’Amministrazione deve considerare anche la condotta successiva, la personalità dell’interessato e il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo.
- La sentenza di patteggiamento non può essere utilizzata come prova nei termini vietati dall’art. 445, comma 1-bis, c.p.p.; tuttavia, quando i fatti storici non siano contestati e siano riconosciuti dallo stesso interessato, l’Amministrazione può valutarne la gravità ai fini del giudizio amministrativo di pericolosità, senza attribuire alla sentenza efficacia probatoria automatica.
- Nella valutazione della revoca di un titolo di soggiorno di lungo periodo devono essere ponderati concretamente i legami familiari, le condizioni di salute dei familiari, la presenza di figli minorenni o gravemente disabili, il ruolo assistenziale dello straniero e la sua funzione reddituale, soprattutto quando tali elementi incidano su diritti fondamentali.
- Nel giudizio amministrativo in materia di soggiorno, il giudice può considerare elementi sopravvenuti o documentati per la prima volta in giudizio quando siano rilevanti per la situazione sostanziale e per la tutela di diritti fondamentali; tali elementi possono imporre all’Amministrazione una nuova istruttoria e una rivalutazione attuale, senza trasformare il sindacato giudiziale in un giudizio di merito.
- Quando il provvedimento di revoca è annullato per difetto di istruttoria, l’Amministrazione conserva il potere di riesaminare la posizione e di adottare ulteriori provvedimenti, purché proceda a una nuova valutazione completa e attualizzata della pericolosità e degli interessi personali e familiari coinvolti.
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