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Sentenza

Sentenza n. 1404/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione cautelare - della deliberazione n. 596 in data 6 maggio 2026, comunicata in data 11 maggio 2026, con la quale il Direttore Generale dell’ULSS n. 5 “Polesana” ha disposto, in favore del suddetto RTI, la «Proroga contrattuale del contratto regionale centralizzato servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento /recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - Lotto 4» (in relazione alla procedura CIG 9832025BB1, 9833153E8B, 983321735F).

Giustizia amministrativa202601064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione di prosecuzione per sei mesi del contratto di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti speciali, mediante attivazione della clausola prevista nella lex specialis e nel contratto

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la deliberazione con cui l’ULSS ha disposto la prosecuzione del contratto, scaduto il 31 maggio 2026, sino al 30 novembre 2026. Ha sostenuto che la misura costituisse una proroga tecnica, illegittimamente disposta in assenza dei relativi presupposti, poiché non risultava ancora pubblicato un bando o avviata una procedura di gara per la scelta del nuovo contraente. Sono state dedotte la violazione degli artt. 30, 35, comma 4, e 106, comma 11, d.lgs. 50/2016, degli artt. 3 e 120, commi 10 e 11, d.lgs. 36/2023, nonché degli artt. 1, comma 2-bis, e 3 l. 241/1990, oltre a eccesso di potere per carenza di motivazione, carenza dei presupposti, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà manifesta. La ricorrente ha inoltre dedotto la sopravvenuta non remuneratività del servizio alle condizioni economiche originarie e sostenuto che l’Amministrazione avrebbe dovuto ricorrere a una procedura negoziata o a un contratto-ponte con condizioni economiche rinegoziate. L’ULSS ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la deliberazione costituisse esercizio di una facoltà negoziale prevista dalla lex specialis e dal contratto, nella fase esecutiva del rapporto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo fondata l’eccezione dell’ULSS. La clausola di prosecuzione era espressamente prevista dal disciplinare e dal capitolato, recepita nel contratto, limitata a sei mesi e valorizzata economicamente, per € 5.027.694,78, nel valore complessivo dell’appalto. Tali elementi qualificano la misura come opzione di proroga contrattuale, previamente sottoposta al confronto concorrenziale, e non come proroga tecnica adottata successivamente nell’esercizio di un potere pubblicistico. La proroga tecnica è invece uno strumento eccezionale, collegato a ritardi oggettivi e non imputabili alla stazione appaltante nella conclusione della nuova gara, e richiede che la nuova procedura sia già avviata. Il richiamo, contenuto nella clausola, alla necessità di consentire la definizione della nuova gara individua la finalità della prosecuzione, ma non ne modifica la natura negoziale. La controversia riguarda quindi l’esercizio di un diritto potestativo nella fase esecutiva e, in particolare, la pretesa dell’appaltatore di non essere vincolato alla prosecuzione alle condizioni economiche originarie: essa attiene all’interpretazione e applicazione del contratto ed è devoluta al giudice ordinario. Il giudizio può essere riproposto davanti a quest’ultimo ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in € 3.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016

    La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

    La disposizione distingue l’opzione di proroga prevista nei documenti di gara dalla proroga tecnica, consentita per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura.

  • art. 35, comma 4, d.lgs. 50/2016

    qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto

    La preventiva valorizzazione economica della proroga nel valore stimato dell’appalto costituisce elemento tipico dell’opzione contrattuale.

  • art. 120, comma 10, d.lgs. 36/2023

    Disciplina l’opzione di proroga contrattuale prevista nei documenti di gara e nel contratto.

  • art. 120, comma 11, d.lgs. 36/2023

    Disciplina la proroga tecnica, ammessa in presenza di oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della nuova procedura di affidamento.

  • art. 30 d.lgs. 50/2016

    I principi di concorrenza, trasparenza e par condicio limitano il ricorso alla proroga tecnica, quale strumento eccezionale.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente, senza autonoma applicazione nella decisione, definita sulla base del riparto di giurisdizione.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione, senza autonoma applicazione nella decisione.

  • art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di procedure di affidamento non si applica alle controversie sull’esecuzione di una clausola negoziale del contratto.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la prosecuzione o riproposizione del giudizio davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • La prosecuzione di un contratto pubblico costituisce opzione di proroga contrattuale, e non proroga tecnica, quando sia stata espressamente prevista nella lex specialis, recepita nel contratto e valorizzata economicamente nel valore stimato dell’appalto; in tal caso l’attivazione della clausola costituisce esercizio di una facoltà negoziale già sottoposta al confronto concorrenziale.
  • La proroga tecnica è uno strumento eccezionale, ammissibile soltanto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura di affidamento, in presenza di un’impossibilità oggettiva derivante da eventi eccezionali e non imputabili alla stazione appaltante e quando la nuova gara sia già stata avviata.
  • Il richiamo, nella clausola di proroga contrattuale, alla necessità di consentire la definizione della nuova gara individua la finalità della prosecuzione, ma non trasforma l’opzione negoziale in proroga tecnica.
  • Le controversie relative alla pretesa dell’appaltatore di sottrarsi alla prosecuzione del rapporto alle condizioni economiche originarie, quando la prosecuzione derivi da una clausola negoziale prevista nel contratto, attengono alla fase esecutiva e all’interpretazione del contratto e sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, non a quella esclusiva del giudice amministrativo in materia di affidamento.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoGiurisdizione e riparto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicitàConcorrenza ed evidenza pubblica

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