Sentenza n. 1401/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento del silenzio rigetto formatosi sulle istanze di accesso agli atti presentate dalla ricorrente in data 27 e 30 gennaio 2026 ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata all’esibizione della documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso documentale alle istanze del 27 e 30 gennaio 2026, relativo a documentazione sanitaria, psicologica e a segnalazioni riguardanti due minori
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego dell’Azienda ULSS, chiedendo l’ostensione di documenti relativi agli incontri svolti dal reparto di neuropsichiatria infantile con i minori, ai rapporti di trasmissione delle relazioni, alle segnalazioni concernenti presunti comportamenti sessualizzati, ai relativi disegni e alla documentazione proveniente da scuola, servizi sociali e altri soggetti segnalanti. Ha dedotto la violazione degli artt. 22 e 24 della l. n. 241/1990 e dell’art. 9 del d.P.R. n. 184/2006, il difetto di istruttoria, la violazione degli artt. 24 e 97 Cost. e dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990, sostenendo la prevalenza delle proprie esigenze difensive sul diritto alla riservatezza dei minori. L’Azienda ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notificazione al padre dei minori, individuato in sede procedimentale quale controinteressato, e ha contestato nel merito la genericità delle esigenze difensive e la mancata dimostrazione della stretta indispensabilità dell’accesso a dati sanitari. La Procura della Repubblica di Venezia, cui il ricorso era stato notificato, non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare il merito della pretesa ostensiva. Ai sensi dell’art. 117, comma 1, c.p.a., il ricorso in materia di accesso deve essere notificato all’amministrazione emanante e ad almeno un controinteressato. Il padre dei minori era l’unico controinteressato individuabile con immediatezza, poiché titolare della responsabilità genitoriale e direttamente inciso dall’eventuale ostensione di dati sanitari, psicologici e personali riguardanti i figli; inoltre era stato espressamente individuato dall’Azienda durante il procedimento e aveva manifestato opposizione all’accesso. La Procura della Repubblica non aveva invece un interesse personale e contrapposto alla pretesa ostensiva e non era quindi controinteressata in senso tecnico. Il giudice ha escluso di poter ordinare l’integrazione del contraddittorio, poiché tale possibilità sussiste, secondo la giurisprudenza richiamata, quando l’amministrazione non abbia individuato controinteressati in sede procedimentale, non quando ne abbia correttamente individuato uno rimasto non notificato. L’omessa notificazione al controinteressato necessario comporta l’inammissibilità ai sensi degli artt. 116 e 35, comma 1, lett. b), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate. È stata inoltre respinta l’opposizione al rigetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in applicazione degli artt. 130-bis, comma 1, e 136 del d.P.R. n. 115/2002, poiché alla declaratoria di inammissibilità consegue la revoca o il diniego della liquidazione dei compensi.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, lett. c, l. n. 241/1990
tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza
Sono controinteressati formali, cui deve essere notificato il ricorso in materia di accesso, i soggetti titolari di una posizione qualificata e differenziata direttamente incisa dall’ostensione.
artt. 22 e 24 l. n. 241/1990
La controversia sostanziale riguardava il bilanciamento tra accesso documentale, esigenze difensive e riservatezza rispetto a dati sanitari e psicologici di minori; il merito non è stato esaminato per la preclusione processuale.
art. 24, comma 7, l. n. 241/1990
La ricorrente invocava la prevalenza dell’accesso per esigenze difensive, mentre l’amministrazione aveva contestato la genericità delle esigenze e l’assenza di prova della stretta indispensabilità; la questione è rimasta assorbita dall’inammissibilità.
art. 3 d.P.R. n. 184/2006
Impone la comunicazione dell’istanza di accesso ai soggetti individuati o facilmente individuabili come controinteressati; la comunicazione effettuata al padre dei minori ha confermato la sua individuazione quale controinteressato.
art. 117, comma 1, c.p.a.
Il ricorso avverso le determinazioni in materia di accesso deve essere notificato all’amministrazione e ad almeno un controinteressato.
art. 116 c.p.a.
La mancata notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato necessario determina l’inammissibilità dell’azione in materia di accesso.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
L’omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti delle parti necessarie impedisce una pronuncia sul merito e conduce alla declaratoria di inammissibilità.
art. 130-bis, comma 1, d.P.R. n. 115/2002
Quando l’impugnazione, anche incidentale è dichiarata inammissibile, il difensore non ha diritto alla liquidazione del compenso
La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione preclude la liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
art. 136 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato con l’art. 130-bis quale base della revoca o del diniego del beneficio del patrocinio a spese dello Stato conseguente all’inammissibilità del ricorso.
art. 60 d.lgs. n. 196/2003
Richiamato dall’amministrazione quale parametro per l’accesso a dati sanitari e sensibili quando siano coinvolti diritti di rango almeno pari, in particolare per esigenze difensive; la relativa questione non è stata decisa nel merito.
Massime di principio
- Nel giudizio in materia di accesso, il ricorso deve essere notificato all’amministrazione emanante e ad almeno un controinteressato formale, individuato tra i soggetti che, in base alla natura dei documenti richiesti, vedrebbero compromesso il proprio diritto alla riservatezza.
- Quando i documenti richiesti contengono dati sanitari, psicologici e informazioni personali riguardanti minori, il genitore esercente la responsabilità genitoriale che si sia opposto all’ostensione è controinteressato necessario, se individuato dall’amministrazione già nel procedimento di accesso.
- La notificazione del ricorso alla Procura della Repubblica o ad altro soggetto coinvolto nelle vicende cui si riferiscono i documenti non sostituisce la notificazione al controinteressato, se tale soggetto non vanta un interesse personale e contrapposto all’ostensione.
- Il giudice può ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del controinteressato pretermesso quando l’amministrazione non abbia individuato controinteressati in sede procedimentale; tale possibilità è preclusa quando l’amministrazione abbia correttamente individuato un controinteressato, poi non evocato in giudizio.
- L’omessa notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato necessario determina l’inammissibilità dell’azione in materia di accesso e impedisce l’esame dei motivi sostanziali relativi al bilanciamento tra accesso difensivo e riservatezza.
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