Cassazione Civile, Ordinanza n. 36883/2022 del 15/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La contribuente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata per un presunto debito TARSU relativo alle annualità 2002-2005, sostenendo l'inesistenza dell'obbligazione. In appello aveva dedotto che il giudice di primo grado non si fosse pronunciato sull'inesistenza del debito, nonostante la produzione di un certificato del Comune da cui, secondo la sua lettura, risultava che non vi erano pendenze TARSU. Nel ricorso per cassazione ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2735 e 2733 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2647 c.c., sostenendo che il documento rilasciato dall'ufficio tributi integrasse confessione stragiudiziale del Comune, pienamente vincolante e non contestata; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando che la CTR non avesse spiegato né la supposta pronuncia implicita di rigetto del primo giudice né il mancato riconoscimento dell'insussistenza del debito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha osservato che la CTR aveva effettivamente esaminato il documento prodotto e lo aveva motivatamente ritenuto non idoneo a provare l'inesistenza del debito, poiché il prospetto ivi riportato riguardava annualità diverse (2005-2013) rispetto al credito controverso (2002-2005). Ha inoltre precisato che la disciplina della confessione non è invocabile in materia di diritti indisponibili. Pertanto ha rigettato il ricorso. Quanto alle spese, nulla è stato disposto per la mancata attività difensiva degli intimati; è stato inoltre dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Vengono richiamati i vizi denunciabili in cassazione, ma la Corte ritiene le censure infondate perché la sentenza impugnata ha dato conto della propria decisione con motivazione sufficiente e corretta.
La confessione non è utilizzabile per dimostrare l'inesistenza del debito quando la controversia riguarda diritti indisponibili.
La Corte esclude la dedotta violazione dei principi sul libero convincimento e sulla valutazione della prova, perché il giudice d'appello ha esaminato il documento e ne ha motivatamente escluso la rilevanza probatoria.
Norma invocata dalla ricorrente, ma non ritenuta decisiva dalla Corte ai fini della prova dell'inesistenza del tributo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata come fonte dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, il documento prodotto dalla parte può valere come elemento di prova solo se è effettivamente riferibile al debito oggetto di causa; un prospetto relativo ad annualità diverse non è idoneo a dimostrare l'inesistenza dell'obbligazione controversa.
- La motivazione è apparente solo quando manchi una reale presa di posizione sul punto decisivo; non ricorre il vizio se il giudice d'appello esamina il documento e spiega, anche sinteticamente, perché non prova il fatto allegato.
- La confessione, anche se invocata come confessione stragiudiziale, non è utilizzabile per fondare la decisione in controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili.
- La mancata contestazione di un documento da parte dell'ente non esonera la parte che lo invoca dall'onere di provare in modo specifico il fatto costitutivo dedotto in giudizio.
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