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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17944/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento e da una successiva intimazione di pagamento relative a IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2005. La cartella era stata emessa a seguito di un accertamento svolto nei confronti di una diversa società, che aveva poi ceduto alla società contribuente il ramo d'azienda relativo all'attività di costruzioni. La CTR aveva respinto gli appelli dell'Amministrazione e dell'agente della riscossione, ritenendo, tra l'altro, che la cartella fosse stata alterata con annotazioni a penna, che prima della cartella dovesse essere notificato alla cessionaria un avviso di accertamento e che la riscossione non potesse essere avviata senza previa escussione del cedente. In Cassazione, l'agente della riscossione e l'Agenzia delle Entrate hanno denunciato: 1) omessa pronuncia/tardività delle censure contro la cartella, poiché la contribuente aveva impugnato l'intimazione senza avere tempestivamente impugnato la cartella già notificata; 2) violazione delle norme sulla responsabilità del cessionario d'azienda e sulla riscossione; 3) ulteriori profili attinenti alla necessità dell'atto impositivo e al beneficium excussionis. La Corte ha ritenuto fondati, nei limiti indicati, il primo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale, osservando che l'intimazione di pagamento, quando segue una cartella divenuta definitiva per mancata impugnazione, è censurabile solo per vizi propri e non per vizi dell'atto presupposto. Poiché la contribuente aveva contestato in sostanza la cartella e non l'intimazione, l'originario ricorso era inammissibile.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso della società contribuente. Ha inoltre condannato la società intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di entrambe le ricorrenti, compensando invece le spese dei gradi di merito per la particolarità della questione trattata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'intimazione di pagamento che segue una cartella di pagamento divenuta definitiva per mancata impugnazione non costituisce un nuovo atto impositivo autonomamente sindacabile nei suoi presupposti sostanziali; essa può essere contestata soltanto per vizi propri.
  • Se il contribuente non impugna tempestivamente la cartella di pagamento notificata, non può successivamente riproporre contro l'intimazione di pagamento censure dirette a contestare la legittimità della cartella o dell'atto presupposto.
  • Nel giudizio tributario, l'omessa pronuncia può anche manifestarsi come rigetto implicito quando la questione risulti esaminata, pur senza una motivazione autonoma espressa.
  • Quando il giudice di merito decide nel merito una controversia che avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per tardiva impugnazione dell'atto presupposto, la decisione è cassabile e la causa può essere decisa direttamente in sede di legittimità se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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