Cassazione Civile, Ordinanza n. 17944/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento e da una successiva intimazione di pagamento relative a IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2005. La cartella era stata emessa a seguito di un accertamento svolto nei confronti di una diversa società, che aveva poi ceduto alla società contribuente il ramo d'azienda relativo all'attività di costruzioni. La CTR aveva respinto gli appelli dell'Amministrazione e dell'agente della riscossione, ritenendo, tra l'altro, che la cartella fosse stata alterata con annotazioni a penna, che prima della cartella dovesse essere notificato alla cessionaria un avviso di accertamento e che la riscossione non potesse essere avviata senza previa escussione del cedente. In Cassazione, l'agente della riscossione e l'Agenzia delle Entrate hanno denunciato: 1) omessa pronuncia/tardività delle censure contro la cartella, poiché la contribuente aveva impugnato l'intimazione senza avere tempestivamente impugnato la cartella già notificata; 2) violazione delle norme sulla responsabilità del cessionario d'azienda e sulla riscossione; 3) ulteriori profili attinenti alla necessità dell'atto impositivo e al beneficium excussionis. La Corte ha ritenuto fondati, nei limiti indicati, il primo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale, osservando che l'intimazione di pagamento, quando segue una cartella divenuta definitiva per mancata impugnazione, è censurabile solo per vizi propri e non per vizi dell'atto presupposto. Poiché la contribuente aveva contestato in sostanza la cartella e non l'intimazione, l'originario ricorso era inammissibile.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso della società contribuente. Ha inoltre condannato la società intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di entrambe le ricorrenti, compensando invece le spese dei gradi di merito per la particolarità della questione trattata.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato ai fini della tempestività dell'impugnazione degli atti del processo tributario e della dedotta tardività delle censure contro la cartella
richiamato per la censura di omessa pronuncia; la Corte ha però ritenuto che la questione fosse stata comunque esaminata, sia pure con rigetto implicito
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza
art. 14 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
invocato in tema di responsabilità solidale del cessionario d'azienda e di beneficium excussionis
richiamato per la responsabilità del cessionario per i debiti inerenti all'azienda ceduta
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato in tema di cartella di pagamento e riscossione coattiva
art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato nel motivo sulla formazione del ruolo e sulla possibilità di procedere alla riscossione
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nella censura sull'omessa pronuncia e sulla dedotta tardività delle eccezioni
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
la Corte ne desume che l'intimazione di pagamento è impugnabile solo per vizi propri e non per vizi dell'atto presupposto definitivamente divenuto inoppugnabile
Massime di principio
- L'intimazione di pagamento che segue una cartella di pagamento divenuta definitiva per mancata impugnazione non costituisce un nuovo atto impositivo autonomamente sindacabile nei suoi presupposti sostanziali; essa può essere contestata soltanto per vizi propri.
- Se il contribuente non impugna tempestivamente la cartella di pagamento notificata, non può successivamente riproporre contro l'intimazione di pagamento censure dirette a contestare la legittimità della cartella o dell'atto presupposto.
- Nel giudizio tributario, l'omessa pronuncia può anche manifestarsi come rigetto implicito quando la questione risulti esaminata, pur senza una motivazione autonoma espressa.
- Quando il giudice di merito decide nel merito una controversia che avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per tardiva impugnazione dell'atto presupposto, la decisione è cassabile e la causa può essere decisa direttamente in sede di legittimità se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
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