Cassazione Penale, Sentenza n. 19846/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso proposto separatamente: per Vitale Luigi censura per carenza di motivazione nella determinazione della pena a titolo di continuazione rispetto alla sentenza definitiva del 28/03/2008 e mancata indicazione degli aumenti separati per ciascun reato satellite; per Antonio Occidente censura per errata applicazione della legge e vizio di motivazione nella ritenuta sussistenza dell'aggravante della premeditazione, con particolare rilievo sulla presunta mancanza di riscontri esterni alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Pasquale Rapicano e sulla distinzione fra premeditazione e preordinazione
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Luigi Vitale per mancata indicazione di un interesse concreto alla censura relativa alla quantificazione degli aumenti in continuazione; ha invece rigettato come infondato il ricorso di Antonio Occidente, ritenendo adeguatamente motivate dalle sentenze di merito la sussistenza della premeditazione sulla base della valutazione complessiva degli indizi (contesto di faida camorristica, ripartizione dei ruoli nell'azione omicidiaria, preparazione dell'agguato, rifugio immediato e conversazioni registrate). Conseguentemente sono confermate le condanne così come rideterminate in appello (pena complessiva di venti anni per ciascuno) e condannati entrambi al pagamento delle spese processuali; inoltre Vitale è stato condannato al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
Invocata e applicata in sede di merito per la concessione di una mitigazione del trattamento sanzionatorio per il comportamento processuale meritevole di attenuazione
Richiamato in relazione ai reati di associazione di stampo camorristico e ad associazione dedita al narcotraffico oggetto del precedente giudizio con cui è stata riconosciuta la continuazione
Norma richiamata in relazione alla prova delle circostanze aggravanti (sottoposte ai criteri di valutazione dell'art. 192), confermando che la premeditazione può essere dimostrata anche con prova indiziaria
art. 192, comma 3 cod. proc. pen.
Rilevata nella doglianza difensiva circa la necessità di riscontri esterni alle dichiarazioni del collaboratore; la Corte afferma però che i riscontri possono essere anche indiretti e che la valutazione globale degli indizi può essere sufficiente se gravi, precisi e concordanti
Richiamato a fronte del principio che il giudice deve rispettare i limiti al cumulo delle pene e motivare gli aumenti di continuazione in modo da consentire la verifica della proporzione fra pene
Menzionato nel quadro del potere discrezionale del giudice nella determinazione delle circostanze attenuanti e degli aumenti; la giurisprudenza ammette motivazioni meno dettagliate se gli aumenti sono di esigua entità
Giurisprudenza di legittimità (richiami: Sez. U. n. 47127/2021, Sez.6 n.44428/2022, Sez.2 n.26011/2019 e citate)
Principi richiamati: obbligo del giudice di individuare e motivare l'aumento per ciascun reato satellite; il livello di dettaglio richiesto è commisurato all'entità degli aumenti; il ricorso per cassazione è ammissibile solo se il ricorrente indica un interesse concreto alla censura
Massime di principio
- Nel caso di riconoscimento della continuazione, il giudice di merito deve calcolare e motivare l'aumento complessivo e, in linea di principio, gli aumenti distinti per i reati satellite: tuttavia la Cassazione richiede una motivazione più analitica solo quando gli aumenti siano significativi; per aumenti esigui la motivazione può essere sintetica
- La censura in cassazione sulla mancata indicazione del 'quantum' dei singoli aumenti è inammissibile se il ricorrente non indica un interesse concreto e specifico (ad es. attraverso l'allegazione di eccessività della pena o di contraddittorietà della motivazione)
- La premeditazione come aggravante può essere provata anche con indizi: modalità del fatto, concorso di più persone con ripartizione di ruoli, preparazione, scelta di strumenti e rifugio immediato, nonché il movente (es. vendetta in ambito di faida) costituiscono elementi utili se, valutati nel loro insieme, risultano gravi, precisi e concordanti
- Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia richiedono riscontri; tuttavia non sempre è necessario un riscontro diretto singolo se la valutazione complessiva degli elementi probatori fornisce conferme indirette e coerenti
- In sede di impugnazione è essenziale formulare la doglianza in modo circostanziato: non basta lamentare genericamente la mancanza di motivazione, occorre spiegare perché la motivazione sarebbe illogica, contraddittoria o insufficiente e quali effetti ciò abbia sul trattamento sanzionatorio
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