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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23442/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratori)

La controversia

I ricorrenti avevano agito per ottenere l'accertamento che il rapporto di lavoro fosse stato, fin dall'origine, in capo alla società resistente, sostenendo di aver lavorato stabilmente e continuativamente presso di essa, assoggettati ai poteri tipici datoriali, mentre le società formalmente datrici erano prive di reale organizzazione imprenditoriale. Secondo la loro prospettazione vi era stata un'illecita interposizione fittizia di manodopera; per effetto di ciò chiedevano anche le differenze retributive rispetto al trattamento economico e normativo applicato ai dipendenti direttamente assunti dalla società resistente. La Corte d'appello aveva però ritenuto che tali domande fossero decadenze ex art. 32 L. n. 183/2010, individuando il dies a quo nella fusione per incorporazione del 2009 e rilevando che il giudizio era stato introdotto solo nel 2016. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 32 L. n. 183/2010 e 12 e 14 preleggi, lamentando un'interpretazione riduttiva della sentenza Corte cost. n. 155/2014 e l'erronea applicazione di norme sulla decadenza in via analogica; 2) violazione dell'art. 32 L. n. 183/2010 in relazione agli artt. 24 Cost., 47 Carta di Nizza e 13 CEDU, sostenendo che il termine decorresse solo dalla cessazione dell'attività presso l'utilizzatore e richiamando l'art. 39 d.lgs. n. 81/2015; 3) nullità della sentenza per vizio di motivazione ex art. 132 c.p.c. sulla individuazione del dies a quo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi. Ha chiarito che la domanda proposta non riguardava una somministrazione di lavoro a termine, né la contestazione di cessioni del contratto di lavoro ex art. 2112 c.c., ma un'azione volta ad accertare un'asserita illecita interposizione fittizia di manodopera e, quindi, la riconduzione ab origine del rapporto in capo alla società committente. In tale ipotesi, secondo la giurisprudenza richiamata, il doppio termine decadenziale di cui agli artt. 6 L. n. 604/1966 e 32, comma 4, lett. d), L. n. 183/2010 non si applica; inoltre l'art. 39 d.lgs. n. 81/2015, relativo alla sola somministrazione di lavoro, non è estensibile all'appalto illecito per il carattere di stretta interpretazione delle norme di decadenza. La Corte ha osservato anche che la decisione impugnata non aveva individuato un atto scritto o equipollente di recesso idoneo a far decorrere il termine decadenziale. Il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza di appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32 L. n. 183/2010

    la disciplina decadenziale non è estensibile, per analogia, all'azione del lavoratore che deduca un appalto illecito o un'interposizione fittizia di manodopera; il suo ambito applicativo va interpretato in modo stretto.

  • art. 6 L. n. 604/1966

    richiamato come base del doppio termine di impugnazione stragiudiziale e giudiziale, ma ritenuto non applicabile alla fattispecie concreta, perché mancante un atto di recesso impugnabile.

  • art. 39 d.lgs. n. 81/2015

    la previsione del termine decadenziale dalla cessazione dell'attività presso l'utilizzatore riguarda la somministrazione di lavoro e non è applicabile, neppure in via analogica, all'appalto illecito.

  • art. 2112 c.c.

    richiamato per escludere che la domanda si fondasse sulla contestazione della successione nei rapporti di lavoro conseguente alla fusione per incorporazione.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    invocato dai ricorrenti per sostenere un'interpretazione letterale delle norme di decadenza; la Corte ha risolto la questione in base alla natura e all'ambito applicativo delle norme stesse.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    richiamato dai ricorrenti per affermare il divieto di interpretazione analogica delle norme eccezionali o di decadenza; la Corte ha sostanzialmente condiviso il principio di stretta interpretazione delle decadenze.

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno dell'esigenza di interpretazione non restrittiva del termine decadenziale in modo da non comprimere il diritto di azione.

  • art. 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea

    richiamato a sostegno della tutela giurisdizionale effettiva.

  • art. 13 CEDU

    richiamato dai ricorrenti in funzione del diritto a un ricorso effettivo.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato con il terzo motivo per denunciare la mancanza di motivazione sul dies a quo; il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento dei primi due.

Massime di principio

  • Le norme sulla decadenza devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese analogicamente a fattispecie diverse da quelle espressamente previste.
  • Il termine decadenziale di cui all'art. 32 L. n. 183/2010, coordinato con l'art. 6 L. n. 604/1966, presuppone un atto o una situazione idonea a rendere attuale la contestazione del rapporto; in mancanza di un atto scritto o equipollente di recesso non può farsi decorrere automaticamente il termine da un diverso evento societario.
  • L'art. 39 d.lgs. n. 81/2015 disciplina la somministrazione di lavoro e non è applicabile all'appalto illecito o all'interposizione fittizia di manodopera, neppure in via analogica.
  • Quando la domanda del lavoratore mira a far accertare che il rapporto sia stato originariamente instaurato con un soggetto diverso da quello formalmente indicato, per effetto di interposizione fittizia di manodopera, non si applica il regime decadenziale previsto per l'impugnazione del licenziamento o per ipotesi tipiche diverse e il giudice deve verificare la corretta qualificazione della fattispecie concreta.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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