Cassazione Civile, Ordinanza n. 06061/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2007 nei confronti di una società in liquidazione. L’Ufficio aveva recuperato a tassazione costi ritenuti non inerenti e non certi, in particolare quelli collegati a un contratto di appalto con una società fornitrice e a un contratto di subappalto con un’altra società. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; in appello la CTR aveva accolto solo in parte l’appello dell’Agenzia, ritenendo che le riprese fossero state impostate come contestazione di operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti e che l’Ufficio non avesse fornito adeguata prova in tal senso. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 109 TUIR, dell’art. 19 d.P.R. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato la contestazione dell’Ufficio come fondata sull’inesistenza delle operazioni, mentre l’atto impositivo riguardava soltanto l’assenza di certezza e inerenza dei costi, con conseguente indetraibilità dell’IVA.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo del ricorso. Ha osservato che la CTR aveva male interpretato la motivazione dell’avviso di accertamento, attribuendo all’Ufficio una contestazione di operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, mentre la ripresa a tassazione era invece basata sulla mancanza di certezza e inerenza dei costi. Ha quindi censurato anche l’inversione dell’onere della prova, chiarendo che, quando l’Amministrazione contesta tali requisiti del costo, spetta al contribuente dimostrare l’effettiva esistenza della spesa e la sua inerenza. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato come norma sulla deducibilità dei costi; la Corte valorizza il profilo della certezza e dell'inerenza del costo quale presupposto della deduzione.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato in relazione alla detraibilità dell'IVA; la Corte collega la detrazione alla corretta verifica dei requisiti del costo e dell'operazione.
La Corte afferma che, una volta contestata dall'Ufficio la certezza e l'inerenza del costo, l'onere di provare l'effettiva esistenza di tali requisiti grava sul contribuente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Quando l'avviso di accertamento contesta la deducibilità di un costo per difetto di certezza e inerenza, la controversia non va automaticamente ricondotta alla diversa figura delle operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti.
- In materia di imposte sui redditi e IVA, la prova dell'effettiva esistenza del costo e della sua inerenza incombe sul contribuente se l'Amministrazione ne contesta tali requisiti.
- Il giudice di merito deve esaminare il contenuto concreto della ripresa a tassazione e non può sostituire alla contestazione effettiva dell'Ufficio una diversa qualificazione giuridica della pretesa.
- La ripartizione dell'onere probatorio non può essere invertita: non spetta all'Amministrazione provare l'inesistenza dell'operazione quando la ripresa si fonda, invece, sulla mancanza di inerenza o certezza del costo.
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