Cassazione Civile, Ordinanza n. 35009/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva contestato la detraibilità dell'IVA assolta su una fattura relativa all'acquisto, nel 2007, di beni strumentali e linee produttive ubicati in uno stabilimento. Secondo l'Ufficio, dall'insieme degli atti e delle pregresse vicende contrattuali emergeva in realtà la cessione di un ramo d'azienda, cioè di un complesso produttivo funzionale all'esercizio di impresa, con conseguente indetraibilità dell'imposta e applicazione della diversa disciplina dell'imposta di registro. La Commissione tributaria regionale aveva invece ritenuto che si trattasse di una mera cessione di beni, non di un'azienda o ramo d'azienda, valorizzando il carattere eterogeneo dei beni e l'insufficienza della sola collocazione fisica nello stabilimento. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) violazione di legge per erronea qualificazione della fattispecie, sostenendo che i beni ceduti costituivano un complesso produttivo idoneo all'esercizio d'impresa; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, asseritamente ridotta a un acritico recepimento delle difese del contribuente; 3) omesso esame di fatti decisivi, in particolare del contenuto della fattura e dei relativi allegati, che avrebbero dimostrato la cessione dell'intero complesso produttivo già utilizzato dalla contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo corretta in astratto la nozione di azienda richiamata dal giudice di merito e non apparente la motivazione della sentenza impugnata. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la CTR aveva omesso di esaminare il contenuto della fattura e degli allegati, elementi decisivi per verificare se l'oggetto della cessione coincidesse con il complesso produttivo già impiegato per l'attività d'impresa. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge; nel caso è stato invocato per contestare la qualificazione giuridica della cessione
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare la nullità della sentenza per vizi della motivazione o del procedimento; la Corte ha richiamato il parametro della motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
consente di censurare l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti
d.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, lett. b)
richiamato per la disciplina IVA delle cessioni rilevanti come azienda/ramo d'azienda
d.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20, 51, 54 e 69
richiamati per la qualificazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro e per i poteri di accertamento di valore
invocato in relazione all'onere della prova sulla natura della cessione
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 20
"l'atto sottoposto a registrazione va qualificato secondo la sua intrinseca natura ed i suoi effetti giuridici, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente"
la qualificazione deve essere compiuta sulla base degli elementi desumibili dall'atto registrato, senza usare elementi extratestuali per riqualificare l'atto, salvo i casi previsti dalla legge
L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 87
richiamata per la riformulazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986, con limitazione del ricorso agli elementi extratestuali sul piano della qualificazione giuridica
art. 53-bis d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato come base dei poteri dell'amministrazione sul piano dell'accertamento in materia di imposta di registro
art. 51 d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato con riferimento all'accertamento di valore e agli elementi valutativi dell'atto
Cost. art. 111
evocato indirettamente nel richiamo alla nullità della sentenza per anomalia motivazionale come violazione di legge costituzionalmente rilevante
Massime di principio
- Ai fini della qualificazione di una cessione come cessione d'azienda o di ramo d'azienda, occorre verificare se i beni ceduti, considerati nel loro complesso e nella loro interdipendenza, siano idonei anche solo potenzialmente all'esercizio di un'impresa; la cessione di singoli beni, privi di autonoma potenzialità produttiva, resta invece soggetta al diverso regime fiscale previsto per i beni isolatamente considerati.
- La nozione di azienda non richiede necessariamente l'attuale esercizio dell'attività imprenditoriale né la contestuale cessione di tutti i rapporti finanziari, commerciali e personali; è sufficiente l'attitudine del compendio ceduto a consentire l'esercizio dell'impresa.
- La mera presenza dei beni nello stabilimento o la preesistenza di rapporti di affitto/locazione non bastano, da sole, a dimostrare la cessione di azienda: occorre un accertamento concreto sulla funzionalità del complesso dei beni trasferiti.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente materialmente, non rende percepibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; non basta quindi la mera sintesi delle difese di parte se la sentenza espone le ragioni della decisione.
- Nel giudizio di legittimità, l'omesso esame di un fatto decisivo sussiste quando il giudice di merito non consideri elementi fattuali decisivi e discussi tra le parti, impedendo il controllo sulla correttezza dell'accertamento compiuto.
- Ai fini dell'imposta di registro, la qualificazione dell'atto va compiuta sulla base della sua intrinseca natura ed effetti giuridici, prendendo in considerazione gli elementi desumibili dall'atto stesso; la limitazione all'uso di elementi extratestuali riguarda la riqualificazione giuridica dell'atto, non l'accertamento in fatto del suo contenuto oggettivo.
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