Cassazione Civile, Ordinanza n. 22408/2021 del 05/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente aveva domandato, dopo il rigetto in sede amministrativa e il conseguente giudizio di merito, il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione umanitaria, deducendo di essere fuggito dal Gambia per timori connessi all'arresto dello zio, appartenente a un partito politico, e per il contesto politico e umanitario del Paese. La Corte d'appello aveva però ritenuto inattendibile il racconto individuale e, sulla base delle fonti acquisite, escluso sia una situazione di violenza indiscriminata rilevante ai fini dell'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007, sia i presupposti della protezione umanitaria, non ravvisando un sufficiente radicamento in Italia. Con il ricorso per cassazione il richiedente ha denunciato: 1) violazione degli artt. 3 d.lgs. n. 251/2007 e 8 d.lgs. n. 25/2008, assumendo un'erronea valutazione della situazione socio-politica del Gambia e delle dichiarazioni rese, con conseguente diritto alla protezione sussidiaria o umanitaria; 2) violazione degli artt. 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 14 d.lgs. n. 251/2007, dell'art. 27-bis d.lgs. n. 25/2008, dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse sottovalutato il suo inserimento lavorativo in Italia e la situazione di vulnerabilità derivante dalle condizioni del Paese di origine.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero generici e non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata: da un lato, il ricorrente si era limitato a contrapporre una propria lettura della vicenda e del quadro del Paese senza specificamente censurare le puntuali ragioni di inattendibilità del racconto e senza dedurre correttamente un vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.; dall'altro, quanto alla protezione umanitaria, aveva allegato in modo del tutto generico una situazione di vulnerabilità e un preteso inserimento lavorativo, senza indicare elementi individualizzanti decisivi, mentre la Corte d'appello aveva escluso un radicamento stabile fondato solo su sporadiche prestazioni lavorative. Nessuna pronuncia sulle spese è stata emessa per la mancata difesa effettiva del Ministero; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato come parametro per la valutazione della credibilità del richiedente e dei fatti rilevanti ai fini della protezione internazionale; la censura è stata ritenuta generica perché non si confrontava con le valutazioni di inattendibilità operate dai giudici di merito.
Richiamato in relazione al dovere di esame della situazione del Paese di origine e delle fonti informative; la Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva invece svolto un'adeguata istruttoria officiosa.
art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007
L'accertamento della presenza di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale è apprezzamento di fatto del giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorrente lo ha invocato per denunciare violazione di legge, ma la Corte ha osservato che le censure, in sostanza, miravano a contestare il merito dell'accertamento compiuto dai giudici territoriali.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato come corretto mezzo per contestare l'apprezzamento di fatto sulla situazione di violenza indiscriminata; nel caso concreto il motivo non lo deduceva specificamente.
Norma richiamata dal ricorrente nel secondo motivo in relazione ai presupposti di protezione, senza una censura specifica ritenuta ammissibile.
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
Invocato per la protezione umanitaria; la Corte ha ribadito che occorrono allegazioni individualizzanti e decisive sulla vulnerabilità.
Richiamato dal ricorrente ma senza che fosse articolata una censura specifica idonea a scalfire la decisione di merito.
Richiamato dal ricorrente in modo generico, senza specifico confronto con l'apprezzamento probatorio del giudice d'appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di dovutezza.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in combinato disposto con il comma 1-quater per determinare l'ulteriore contributo unificato.
artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, c.p.c.
Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, senza che la Corte vi ravvisasse una censura specifica idonea a mutare l'esito.
d.l. n. 113 del 2018, conv. in l. n. 132 del 2018
La domanda di protezione umanitaria proposta prima della sua entrata in vigore doveva essere esaminata secondo la disciplina previgente.
Cass. S.U. n. 29459/2019
È richiamata per affermare che la domanda di permesso per motivi umanitari presentata prima del 5 ottobre 2018 va scrutinata alla luce della disciplina vigente al momento della domanda.
Cass. n. 9304/2019
Richiamata a sostegno del principio per cui la protezione umanitaria richiede la deduzione di specifici elementi individualizzanti e decisivi.
Cass. n. 32064/2018
Richiamata sul punto che l'accertamento della violenza indiscriminata è valutazione di fatto del giudice di merito.
Cass. n. 30105/2018
Richiamata in senso conforme sul carattere fattuale dell'accertamento relativo alla violenza indiscriminata.
Cass. S.U. n. 5314/2020
Richiamata per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità in materia di protezione internazionale, il ricorso è inammissibile se le censure sono generiche e non si confrontano con le specifiche rationes decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una diversa lettura del merito.
- L'accertamento della sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata in un conflitto armato interno o internazionale ai fini della protezione sussidiaria costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio di motivazione.
- Per la protezione umanitaria, quando applicabile ratione temporis la disciplina previgente al d.l. n. 113/2018, non basta allegare in modo astratto vulnerabilità o integrazione in Italia: occorrono elementi individualizzanti, specifici e decisivi, idonei a fondare una comparazione concreta tra situazione in Italia e condizioni nel Paese di origine.
- Un inserimento lavorativo fondato su sporadiche prestazioni retribuite non è di per sé sufficiente a dimostrare un radicamento stabile e autonomo rilevante ai fini della protezione umanitaria, se il giudice di merito lo ha escluso con motivazione coerente e il ricorrente non svolge una critica puntuale.
- Quando il giudice di merito abbia fondato il rigetto della protezione internazionale anche sulla non credibilità del racconto individuale e su fonti informative attuali e pertinenti, il ricorso per cassazione deve specificamente contestare entrambe le rationes, altrimenti incorre in inammissibilità.
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