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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22405/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento, disposto ex lege con decorrenza 1.10.2012, di personale già dipendente di ANAS S.p.A. e addetto all’Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La legge di trasferimento prevede il mantenimento del trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, e, se il trattamento risultante dal nuovo inquadramento ministeriale è inferiore, il riconoscimento di un assegno ad personam riassorbibile. Le lavoratrici hanno chiesto che, nel calcolo di tale assegno, fossero incluse anche alcune voci previste dal CCNL ANAS ma non riconosciute dal Ministero: premio di produzione, indennità di funzione, indennità di rischio e valore dell’assicurazione sanitaria. Il Tribunale ha accolto integralmente la domanda; la Corte d’appello ha accolto l’impugnazione ministeriale solo quanto al valore dell’assicurazione sanitaria, confermando per il resto. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il Ministero ha denunciato violazione di legge, sostenendo che, dal momento del trasferimento, al personale si applica il CCNL del comparto Ministeri e che le voci controverse erano componenti variabili della retribuzione, non fisse e continuative; in particolare, il premio di produzione sarebbe per sua natura aleatorio e non stabilmente quantificabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha chiarito che la questione riguarda solo il criterio di determinazione dell’assegno ad personam previsto dalla legge per il personale trasferito da ANAS S.p.A. al Ministero e che, ai fini della verifica del carattere fisso e continuativo delle voci retributive, occorre guardare al CCNL ANAS, poiché è in base a quel contratto che tali voci venivano corrisposte prima del trasferimento. Ha inoltre ribadito che la ratio della norma è conservare il livello complessivo della retribuzione già goduta dal dipendente, mentre è irrilevante, ai fini del riconoscimento dell’assegno, il fatto che dopo il trasferimento si applichi il CCNL del comparto Ministeri o che mutino organizzazione e funzioni. Richiamando precedenti conformi, la Corte ha approvato l’interpretazione della Corte d’appello secondo cui le clausole del CCNL ANAS individuavano come stabili e garantite anche le voci contestate, compreso il premio di produzione, riconosciuto in modo fisso e parametrato al livello retributivo contrattuale, senza legame con obiettivi o valutazioni discrezionali. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del Ministero alla rifusione delle spese di legittimità in favore delle controricorrenti; nulla è stato disposto per la parte rimasta intimata. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato poiché il ricorrente è un’amministrazione dello Stato esente dal relativo pagamento.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 5, d.l. n. 98/2011

    "Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative"; "Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti"

    La norma tutela la conservazione del livello retributivo complessivo già goduto dal personale trasferito e, per il calcolo dell’assegno ad personam, impone di distinguere tra voci fisse e continuative e componenti non stabili del trattamento economico pregresso.

  • art. 11, comma 5, d.l. n. 216/2011

    Richiamato insieme all’art. 36, comma 5, d.l. n. 98/2011 come base del trasferimento del personale da ANAS S.p.A. al Ministero.

  • artt. 85, 88 e 91 CCNL 2002-2005 ANAS

    Le clausole contrattuali sono state interpretate nel senso che le voci controverse avevano natura stabile e garantita; in particolare il premio di produzione è stato considerato fisso e parametrato al livello retributivo, non legato a obiettivi o discrezionalità.

  • art. 77 CCNL ANAS 2002-2005

    La distinzione tra retribuzione fissa e variabile viene letta come sostanzialmente corrispondente alla distinzione legislativa tra trattamento fondamentale e accessorio.

  • art. 1, comma 226, l. n. 266/2005

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non decisivo ai fini della soluzione adottata.

  • art. 3, comma 57, l. n. 537/1993

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza incidere sulla ratio decidendi.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dal ricorrente per sostenere un problema di disparità di trattamento, ma la Corte ha escluso che vi fosse ingiustificata disparità tra personale ex ANAS e personale ministeriale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale richiamata come parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché il ricorrente è un’amministrazione dello Stato esente dal pagamento.

Massime di principio

  • Nel trasferimento ex lege di personale da un ente a un’amministrazione diversa, la determinazione dell’eventuale assegno ad personam va compiuta avendo riguardo al trattamento economico effettivamente goduto presso l’ente di provenienza, secondo la qualificazione delle voci operata dal relativo contratto collettivo applicabile al momento del trasferimento.
  • La locuzione legislativa "voci fisse e continuative" non coincide necessariamente con una retribuzione priva di qualsiasi componente accessoria: anche voci accessorie possono essere fisse e continuative se, per la disciplina contrattuale di provenienza, sono erogate in modo stabile e garantito.
  • Ai fini del riconoscimento dell’assegno ad personam, è irrilevante che dopo il trasferimento si applichi un diverso contratto collettivo del nuovo datore di lavoro, poiché la norma tutela la conservazione del livello retributivo pregresso e non l’identità della disciplina complessiva del rapporto.
  • La verifica della natura fissa e continuativa delle singole voci economiche deve essere effettuata in base al testo delle clausole collettive che le disciplinavano, e non sulla base di un generico riferimento alla loro ordinaria variabilità o alla denominazione formale adottata dal contratto.
  • Non determina, di per sé, una violazione dell’art. 3 Cost. il fatto che lavoratori transitati conservino trattamenti economici diversi da quelli previsti per i dipendenti dell’amministrazione di destinazione, quando la differenza discende dalle pregresse discipline contrattuali di provenienza.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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