Sentenza del 22/03/2022 n. 9180 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
ASCIT impugna la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva accolto l'appello della P. S.r.l. avverso avvisi di accertamento per il recupero a tassazione della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) relativi agli anni 2001-2004. Il ricorso in Cassazione si articola in quattro motivi: 1) nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione e carattere meramente assertivo; 2) violazione delle norme sui termini di impugnazione (D.Lgs. 546/1992, art.21) per presunta tardività del ricorso della contribuente, in relazione alla definizione con verbale di mancato accordo del procedimento di accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997); 3) errata valutazione sull'applicazione della quota variabile della TIA e sulla necessità, per il contribuente, di produrre documentazione (autocertificazione e MUD) per ottenere eventuali riduzioni in relazione a rifiuti assimilati; 4) censura relativa alla natura tributaria della TIA e alla conseguente non imponibilità ai fini IVA o, in alternativa, alla soggettività a IVA degli importi richiesti.
La decisione
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo (nullità della motivazione della sentenza di merito) e assorbe il terzo motivo; rigetta il secondo e il quarto motivo. La sentenza impugnata viene cassata limitatamente al vizio di motivazione rilevato e la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame e decisione anche sulle spese. La Corte chiarisce, inoltre, questioni di diritto: il termine di impugnazione è sospeso per 90 giorni a seguito dell'istanza di accertamento con adesione e il verbale di mancato accordo non interrompe tale sospensione (quindi il termine utile è 60+90=150 giorni dalla notifica); la TIA ex D.Lgs. 22/1997 conserva natura tributaria e non è soggetta ad IVA; disposizioni e prove relative alla quota variabile e alla documentazione necessaria dovranno essere valutate in sede di rinvio.
Norme richiamate
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 12
art. 12 (sospensione termini per accertamento con adesione)
La sospensione di 90 giorni decorrente dall'istanza di accertamento con adesione non è interrotta dal verbale di mancato accordo; il termine per impugnare l'atto resta dunque pari a 60+90=150 giorni dalla notifica.
Norma sui termini per proporre ricorso tributario: la Corte richiama la corretta computazione del termine considerando la sospensione prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 218/1997.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49
art. 49 (istituzione della TIA)
La tariffa di igiene ambientale prevista dal D.Lgs. 22/1997 è riconosciuta dalla giurisprudenza come variante della TARSU e mantiene natura tributaria; perciò non costituisce corrispettivo soggetto a IVA.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 3 e 13
art. 3 (presupposto soggettivo e oggettivo IVA), art. 13 (base imponibile)
Per l'applicazione dell'IVA è necessario un rapporto corrispettivo di tipo sinallagmatico; la TIA, in quanto tributo, non costituisce corrispettivo di una prestazione imponibile ai fini IVA.
L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 50
Rimando alla necessità che la disciplina regolamentare dell'accertamento con adesione per enti locali si conformi ai criteri del D.Lgs. 218/1997; riferimento utilizzato per inquadrare l'ambito applicativo delle norme sulla sospensione dei termini.
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 14, comma 33 (conv. L. 30 luglio 2010, n. 122)
La disposizione, che attribuisce natura non tributaria alla TIA introdotta dal D.Lgs. 152/2006 (TIA2), non si estende automaticamente alla TIA disciplinata dal D.Lgs. 22/1997; pertanto non incide sulla qualificazione tributaria della TIA oggetto della controversia.
art. 1 e disposizione generale
Norme sulle modalità di riscossione dell'IVA mediante bollette per servizi rifiuti: applicabili solo quando sussiste un 'corrispettivo', elemento assente nella TIA tributaria.
Regolamenti e delibere comunali (es. Delib. 9 nov. 2004 n. 78; Delib. 9 feb. 2005 n. 10)
delibere comunali citate nel procedimento
Rilevanti per la disciplina locale dell'accertamento con adesione e per le modalità di calcolo della quota variabile della TIA, nonché per gli adempimenti documentali (autocertificazione, MUD) a carico del contribuente per ottenere riduzioni.
Massime di principio
- Una sentenza di gravame deve contenere una motivazione piena, specifica e comprensibile: la carenza motivazionale integra nullità e può comportare la cassazione per error in procedendo.
- Nel procedimento di accertamento con adesione l'istanza sospende i termini di impugnazione per 90 giorni; un verbale di mancato accordo non interrompe tale sospensione, pertanto il termine efficace per proporre ricorso è 60+90=150 giorni dalla notifica dell'atto.
- La TIA disciplinata dal D.Lgs. 22/1997 ha natura tributaria e, per questo, non è imponibile ai fini IVA in assenza di rapporto corrispettivo sinallagmatico; l'eventuale qualificazione diversa di altri istituti (es. TIA2/TEA) non si trasferisce automaticamente.
- Per ottenere esenzioni o riduzioni della quota variabile della TIA relative a rifiuti assimilati, il contribuente deve adempiere agli obblighi documentali previsti dal regolamento comunale (es. autocertificazione con MUD) perché l'ente possa calcolare le percentuali di recupero.
- In Cassazione la Corte può integrare o sostituire la motivazione di una sentenza di merito solo su questioni di diritto e senza nuovi accertamenti di fatto; in presenza di carenze motivazionali che impediscono il controllo, la cassazione con rinvio è la conseguenza ordinaria.
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