Sentenza del 22/03/2022 n. 1019 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sulla qualificazione fiscale di un'anticipazione di contributo erogata nel 2012 nell'ambito del PON Ricerca e Competitivita 2007-2013 per il progetto AMICUS. L'Agenzia ha qualificato l'anticipazione come contributo in conto capitale imponibile come sopravvenienza attiva ai sensi dell'art. 88 comma 3 lett. b) TUIR; la societa ha contestato sostenendo che si trattava di contributo in conto esercizio (specificamente in conto impianti/ a fronte di costi di ricerca e formazione) correlato a spese rendicontate e condizionato alla verifica di ammissibilita, quindi non tassabile nel 2012 e correttamente esposto in bilancio tra i debiti fino al momento in cui il diritto e divenuto certo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Calabria ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di Ecologia Oggi. I giudici hanno ritenuto che l'anticipazione era strettamente correlata a specifiche spese rendicontate e che, al 31.12.2012, non era ancora sorto un diritto certo alla percezione del contributo (esisteva garanzia e rischio di restituzione, poi concretizzatosi in parte). Pertanto le somme dovevano essere iscritte come debito e non costituivano sopravvenienza attiva tassabile nel 2012; la societa ha tassato i contributi solo all'effettiva maturazione del diritto (2018). Per la complessita della questione le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) - art. 88 comma 3 lett. b)
art. 88 comma 3 lett. b) DPR 917/1986
Individua le sopravvenienze attive derivanti da contributi in conto capitale imponibili; l'Ufficio aveva applicato questa norma trattando l'anticipazione come incremento patrimoniale tassabile, ma il Collegio ha ritenuto che non ricorressero i presupposti in presenza di correlazione alle spese rendicontate e di diritto non ancora consolidato.
DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) - art. 85 comma 1 lett. h)
art. 85 comma 1 lett. h) DPR 917/1986
Regola la qualificazione dei contributi in conto esercizio tra i componenti positivi del reddito (ricavi/sopravvenienze attive) quando il diritto a percepirli sorge con certezza; nel caso, il Tribunale ha ritenuto che i contributi sono stati tassati al momento della maturazione del diritto, non allorche erogati in forma di anticipazione condizionata.
Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente) - art. 7
Principio dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi; il contribuente aveva dedotto carenze di motivazione nell'avviso, ma tale questione non ha prevalso sul tema principale della qualificazione del contributo.
Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente) - art. 12 comma 7
art. 12 comma 7 L. 212/2000
Garanzia del contraddittorio preventivo; il contribuente ha invocato il diritto al contraddittorio, argomento comunque non decisivo rispetto alla valutazione della natura del contributo.
D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 - art. 5
Disciplina sulla responsabilita e sulle sanzioni tributarie; la societa aveva contestato l'applicabilita o la colpevolezza richiesta per le sanzioni, ma la controversia centrale e rimasta la qualificazione fiscale del contributo.
Giurisprudenza Corte di Cassazione - Sent. Cass. Sez. 5 n. 13734/2016 e n. 23555/2015
Cass. Sez. 5 Sent. n. 13734 del 06/07/2016; Cass. Sez. 5 Sent. n. 23555 del 18/11/2015
La Corte Suprema ha chiarito la distinzione tra contributi in conto capitale (mirati ad incrementare i mezzi patrimoniali, non correlati a specifici investimenti) e contributi in conto impianti o conto esercizio (correlati a spese o beni strumentali e trattati diversamente ai fini reddituali). Tali principi sono stati richiamati a sostegno della decisione favorevole al contribuente.
Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 2/E/2010
Prassi amministrativa che definisce i contributi in conto capitale come non correlati a fattori produttivi specifici; l'Ufficio ha richiamato tale prassi a supporto della propria tesi, ma i giudici hanno ritenuto prevalente la relazione fattuale tra erogazione e spese rendicontate.
Massime di principio
- Se un'anticipazione di contributo e condizionata alla rendicontazione e alla verifica di ammissibilita delle spese e assistita da garanzia e possibile che, fino al momento della verifica positiva, il beneficiario non abbia un diritto certo e debba iscriverla tra i debiti anziche tra i ricavi.
- La distinzione tra contributo in conto capitale e contributo in conto esercizio si basa sulla correlazione tra erogazione e specifici fattori produttivi o spese: se il contributo finanzia spese correnti o investimenti specifici rendicontati, e tipico considerarlo in conto esercizio/conti impianti; se e un generico potenziamento patrimoniale senza legame con spese specifiche, e conto capitale.
- La tassazione segue il criterio del sorgere del diritto certo: per i contributi in conto esercizio concorrono al reddito quando il diritto diventa certo; per i contributi in conto capitale possono rilevare come sopravvenienze attive secondo le regole di cassa se classificati come tali.
- Documentazione e fatti concreti sono decisivi: esistenza di clausole nel bando, modalita di erogazione, rendicontazione, garanzie rilasciate e richieste di restituzione sono elementi che orientano la qualificazione fiscale.
- In presenza di dubbi oggettivi interpretativi il contribuente dovrebbe adottare comportamento contabile prudente (iscrizione a debito dell'anticipazione se il diritto non e certo) e documentare le ragioni per mitigare eventuali sanzioni, vista la complessita e l'opinonabilita della questione.
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