Sentenza del 22/03/2022 n. 320 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso del demanio marittimo. Sovracanone di concessione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione ha respinto le censure relative alla notifica (ritenuta valida la notifica a mezzo posta), e alla mancata utilizzazione per vicende concesse non riconducibili a calamità naturali o a cause non imputabili al concessionario. Ha tuttavia accolto parzialmente l'appello limitando la pretesa tributaria al periodo anteriore alla decadenza della concessione, dichiarata dal Comune di Fermo il 21/07/2011. Spese compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento regionale relativo all'imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso del demanio marittimo per gli anni 2009-2011. Il ricorrente deduceva: difetto di notifica; mancanza di occupazione o effettiva utilizzazione dell'area per cause a lui non imputabili (comportamento incolpevole, concludente, occupazione stagionale); violazione del termine di un anno per operare dopo il permesso di costruire; mancato pagamento di due rate e conseguente obbligo di decadenza del concedente; richiesta di limitazione della pretesa al valore della cauzione o al periodo effettivamente utilizzato e ripetizione di somme indebitamente pagate.
Norme richiamate
legge n. 281/1970
Richiamata per confermare la titolarità regionale a riscuotere l'imposta sulle concessioni demaniali marittime.
leggi regionali nn. 3/1971, 14/2007, 19/2007
Richiamate dalla Regione per supportare la propria competenza impositiva in materia di concessioni demaniali
art. 1, comma 161, legge n. 296/2006
Il ricorrente sosteneva che la disposizione (circa la notifica da parte degli 'enti locali') non fosse applicabile alle Regioni; la Commissione ha ritenuto la doglianza infondata alla luce di altra norma che consente la notifica per posta.
art. 14, legge n. 890/1982
Consente agli uffici finanziari, statali e locali, di effettuare notificazioni a mezzo posta; la notifica postale non determina di per sé la nullità dell'atto quando il plico sigillato è attestato.
Cass. Sez. Un., sent. 25341/2009
Principio applicato: il sovracanone si fonda sulla titolarità della concessione ma richiede un nesso oggettivo con l'utilizzazione effettiva o potenziale della risorsa; è quindi non dovuto o dovuto in misura ridotta se la derivazione è totalmente o parzialmente inutilizzabile per calamità naturali o cause non imputabili al concessionario.
Massime di principio
- Il sovracanone demaniale è dovuto sulla base della titolarità della concessione, ma rimane necessario dimostrare l'assenza del nesso oggettivo tra titolarità e utilizzazione per ottenere l'esenzione o la riduzione (es. calamità o impossibilità oggettiva non imputabile al concessionario).
- La notifica a mezzo posta, ove effettuata dagli uffici competenti e documentata, è generalmente valida; eccezioni richiedono specifica violazione normativa non dimostrata dalla parte.
- Eventuali ritardi, inadempimenti o comportamenti del concedente (es. mancata accettazione di una domanda) non sollevano automaticamente il concessionario dagli obblighi tributari sorti con la titolarità, salvo dimostrazione di impossibilità oggettiva e non imputabile.
- La decadenza della concessione limita la responsabilità tributaria successiva alla data di efficacia della decadenza: è possibile ottenere la rettifica dell'accertamento per il periodo successivo alla decadenza riconosciuta.
- Le questioni di calcolo del canone vanno confrontate con gli atti della concessione: importi diversi devono essere adeguatamente motivati per essere accolti.
- In caso di accoglimento parziale dell'impugnazione è frequente la compensazione delle spese processuali.
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