Sentenza del 22/03/2022 n. 769 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Rimborsi IRPEF - termini di decadenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione d'Appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado e dichiarando l'istanza di rimborso tardiva e dunque inammissibile. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate integralmente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso di IRPEF e addizionali per €4.904,40 versate nel periodo di sospensione degli adempimenti tributari disposto per i comuni colpiti dal sisma del 31.10.2002. L'istanza di rimborso è stata presentata il 28.8.2013. L'Agenzia sosteneva che il diritto alla restituzione è sorto solo il 28.1.2009 (entrata in vigore della L. n.2/2009 che ha introdotto il comma 4‑bis dell'art.6) e che quindi trovava applicazione il termine biennale dell'art.21, comma 2, del d.lgs. n.546/1992, rendendo tardiva l'istanza; alternativamente, anche il termine quadriennale dell'art.38 DPR n.602/73 sarebbe comunque scaduto il 28.1.2013, prima della presentazione.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - art. 38
Si applica quando il relativo versamento non è dovuto "ab origine": in tal caso il termine per chiedere la ripetizione è quadriennale a partire dal pagamento. Nel caso di specie il giudice osserva che non ricorrevano le condizioni per l'applicazione favorevole di questa norma, e comunque il termine quadriennale sarebbe comunque scaduto il 28.1.2013.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 21, comma 2
Ha carattere residuale e si applica quando il diritto alla restituzione è sorto dopo il pagamento: l'istanza va proposta entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. Nel caso concreto il dies a quo è stato fissato al 28.1.2009, quindi il termine biennale è scaduto il 28.1.2011.
Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (conversione del d.l. n. 165/2008) - introduzione del comma 4‑bis dell'art. 6
Secondo l'Agenzia e la Commissione, tale intervento normativo ha fatto sorgere il diritto alla restituzione in data 28.1.2009; questa data determina il dies a quo per il termine biennale previsto dall'art.21, comma 2, d.lgs. n.546/1992.
Giurisprudenza citata: Cass. civ., Sez. V, sent. n. 82/2014
La Corte ha affermato il principio per cui l'art.38 DPR n.602/73 si applica quando il versamento non è dovuto ab origine, mentre se il diritto alla restituzione nasce successivamente al pagamento si applica l'art.21, comma 2, del d.lgs. n.546/1992 (norma residua e di chiusura del sistema). La Commissione ha richiamato questo principio per qualificare il termine applicabile.
Massime di principio
- Distinguere tra ipotesi in cui l'imposta non è dovuta "ab origine" (applicabile art.38 DPR 602/73 con termine quadriennale) e ipotesi in cui il diritto alla restituzione nasce successivamente al pagamento (applicabile art.21, comma 2, d.lgs. 546/92 con termine biennale).
- Il dies a quo per il termine di prescrizione/decadenza non è sempre la data del pagamento: occorre individuare la data in cui è effettivamente sorto il presupposto per la restituzione (es. entrata in vigore di una norma, sentenza, atto amministrativo).
- Se il diritto alla restituzione nasce in seguito a un intervento normativo o a un fatto sopravvenuto, va applicato il termine biennale ex art.21(2) D.lgs. 546/92, salvo che non si tratti di inesistenza dell'obbligo ab origine.
- La tardiva presentazione dell'istanza di rimborso comporta la perdita del diritto alla restituzione; calcolare con precisione il termine (e conservarne la prova) è essenziale.
- Anche se più norme sembrano applicabili, l'individuazione del dies a quo può rendere ciascuna norma (biennale o quadriennale) inefficace a favore del contribuente: verificare entrambe le opzioni ma partire sempre dalla data in cui il presupposto si è verificato.
- In casi particolari (es. calamità, comportamento diligente del contribuente) il giudice può decidere la compensazione integrale delle spese di lite, ma ciò non incide sul termine di decadenza sostanziale per il rimborso.
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