Sentenza del 22/03/2022 n. 12 - Comm. Trib. II grado di Trento
Crediti inesistenti e crediti non spettanti - Regime sanzionatorio differente - Procedure per la riscossione distinte.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso verteva sulla qualificazione e sul regime sanzionatorio e procedurale applicabile a crediti d'imposta utilizzati dal contribuente: se tali crediti debbano essere considerati "inesistenti" (mancanza del presupposto costitutivo) o semplicemente "non spettanti", con le conseguenze in termini di termini di accertamento, sanzioni e modalità di riscossione.
La decisione
La Corte ha stabilito che un credito fiscale illegittimamente utilizzato può essere qualificato come "inesistente" solo quando manca il presupposto costitutivo e tale mancanza non era rilevabile tramite controlli automatizzati o controlli formali sugli elementi dichiarati o disponibili all'anagrafe tributaria: in questi casi è giustificato il prolungamento del termine di decadenza (richiamando art. 1, c. 421, l. n. 311/2004 e art. 27, commi 16 e ss., d.l. n. 185/2008). Negli altri casi il credito va qualificato come "non spettante" e si applica la sanzione prevista dall'art. 13, comma 4, d.lgs. n. 471/1997 (pari al 30% del credito). Inoltre, per la riscossione dei crediti "non spettanti" deve essere seguita la procedura ordinaria dell'art. 15 del d.P.R. n. 602/1973 (iscrizione a ruolo graduale estensivamente interpretata per comprendere anche il recupero di crediti d'imposta), e non la procedura straordinaria dell'art. 15-bis.
Norme richiamate
legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 421
Autorizza il prolungamento del termine di decadenza per i casi di crediti "inesistenti" quando la mancanza del presupposto non era rilevabile con controlli automatizzati o formali; la Corte ritiene tale prolungamento applicabile solo in tali ipotesi.
d.l. n. 185 del 2008, art. 27, commi 16 e ss.
Riconferma e dettaglia il meccanismo di estensione dei termini di decadenza per crediti privi del presupposto costitutivo non rilevabili con controlli automatici; la Corte ne trae supporto per il prolungamento dei termini nei casi di credito "inesistente".
d.lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 4
Stabilisce la sanzione del 30% per la violazione delle disposizioni sulle modalità di utilizzo di un credito d'imposta; la Corte applica questa sanzione ai crediti qualificati come "non spettanti".
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 15
Regola la procedura ordinaria di iscrizione a ruolo e riscossione; la Corte la interpreta estensivamente per includere anche la riscossione degli avvisi di recupero di crediti d'imposta qualificati come "non spettanti".
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 15-bis
Prevede le iscrizioni nei ruoli straordinari; la Corte esclude l'applicazione della procedura straordinaria dell'art. 15-bis per i crediti "non spettanti", riservandola solo a casi di diversa natura (es. crediti inesistenti non rilevabili).
Massime di principio
- Un credito d'imposta è "inesistente" solo se manca il presupposto costitutivo e tale mancanza non poteva essere rilevata con controlli automatici o formali; solo in questo caso è giustificato il prolungamento dei termini di accertamento.
- Se il presupposto costitutivo è verificabile con i dati formali o tramite controlli automatizzati, il credito va qualificato come "non spettante" e non come inesistente.
- Per i crediti "non spettanti" si applica la sanzione prevista dall'art. 13, comma 4, d.lgs. 471/1997 (30% del credito) e la riscossione deve seguire la procedura ordinaria dell'art. 15 del d.P.R. 602/1973, con iscrizione a ruolo graduale.
- La procedura straordinaria dell'art. 15-bis non è la strada corretta per il recupero dei crediti "non spettanti"; la qualificazione giuridica del credito (inesistente vs non spettante) determina sia le conseguenze sanzionatorie sia le modalità e i tempi di riscossione.
- È essenziale verificare preliminarmente se le informazioni utili al controllo siano o meno disponibili nell'anagrafe tributaria o tramite controlli automatizzati: questa verifica condiziona la qualificazione del credito e i termini di decadenza applicabili.
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