Cassazione Civile, Ordinanza n. 00113/2025 del 04/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento emesso dal comune per omesso o parziale versamento dell'IMU per l'anno 2013, riferito a quattro immobili. Il contribuente aveva ottenuto in appello la riforma della decisione di primo grado che aveva negato l'esenzione, sostenendo che gli immobili avessero natura rurale e fossero strumentali all'attività agricola, con conseguente spettanza del regime di favore anche in base alla concreta destinazione dei beni, indipendentemente dal dato catastale. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: i primi tre per violazione di norme sulla ruralità dei fabbricati e sull'imposta comunale/IMU; il quarto per omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'intempestività delle domande di accatastamento/annotazione in categoria D/10 rispetto all'avviso di accertamento del 2017 relativo al 2013; il quinto per violazione degli artt. 3 e 53 Cost. La censura centrale riguardava la decorrenza dell'efficacia retroattiva dell'annotazione catastale di ruralità e se essa potesse operare per istanze presentate solo nel 2017-2018.
La decisione
La Corte ha accolto i primi quattro motivi di ricorso, dichiarando assorbito il quinto. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente contro l'avviso di accertamento. In sostanza, ha escluso che le domande di variazione catastale presentate dopo il 30 settembre 2012 potessero produrre effetti retroattivi per l'anno d'imposta 2013; l'efficacia dell'annotazione decorre solo dalla data della domanda, con conseguente debenza dell'IMU per il periodo contestato. Le spese sono state poste a carico del contribuente soccombente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene invocato come parametro di legittimità per le censure di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Viene invocato per il motivo di omesso esame di un fatto decisivo, poi ritenuto fondato assorbito dagli altri motivi.
d.l. n. 557 del 1993, artt. 9 e 9, comma 3-bis
Definisce il carattere di ruralità delle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola.
Serve a individuare l'attività agricola cui devono essere strumentali le costruzioni rurali.
d.l. n. 23 del 2011, art. 9, comma 8
Prevede l'esenzione IMU per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni montani o parzialmente montani.
d.l. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2-bis
Riconosce la possibilità di presentare domanda di variazione catastale per l'attribuzione della categoria A/6 o D/10, con effetto retroattivo entro i termini previsti dalla norma.
d.l. n. 201 del 2011, art. 13, commi 8, 9 e 14-bis
Disciplina il regime IMU per i fabbricati rurali e collega il riconoscimento della ruralità agli effetti prodotti dalla domanda di variazione catastale.
d.m. 26 luglio 2012
Stabilisce le regole catastali e l'annotazione della ruralità per i fabbricati non censibili in D/10.
d.l. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5-ter
Chiarisce che le domande di variazione catastale e la conseguente annotazione producono effetti per il requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente solo secondo il regime transitorio richiamato dalla Corte.
d.lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, comma 2, 2, comma 1, lett. a), e 7, comma 1, lett. i)
Richiamati dalla CTR e censurati dalla Corte perché non erano il corretto quadro normativo decisivo per la fattispecie IMU sui fabbricati rurali.
art. 3 Cost.
Richiamato nel quinto motivo di ricorso per dedotta violazione del principio di eguaglianza, ma il motivo è stato assorbito.
art. 53 Cost.
Richiamato nel quinto motivo di ricorso per dedotta violazione del principio di capacità contributiva, ma il motivo è stato assorbito.
Massime di principio
- In tema di IMU sui fabbricati rurali, l'esenzione presuppone il rispetto del quadro normativo speciale sulla ruralità e sulla sua attestazione catastale; non basta, di per sé, la mera destinazione di fatto del bene all'attività agricola se la procedura di variazione/annotazione non è stata tempestivamente attivata secondo i termini di legge.
- La retroattività del riconoscimento della ruralità opera solo entro i limiti temporali fissati dalla disciplina speciale: per le domande presentate oltre il termine consentito, l'efficacia dell'annotazione decorre dalla data della domanda e non può essere estesa a periodi d'imposta anteriori.
- Quando l'immobile non risulta classificato nella categoria catastale coerente con la ruralità, grava sul contribuente l'onere di attivare e coltivare il procedimento catastale previsto dalla normativa; in mancanza, non può ottenere l'esenzione per annualità anteriori alla domanda tardiva.
- Il giudice di merito che accordi rilievo esclusivo alla concreta strumentalità del bene, trascurando il regime speciale di attribuzione e decorrenza dell'annotazione catastale, incorre in violazione di legge.
- In presenza di accertamenti di fatto non specificamente censurati in appello, la Cassazione può cassare la decisione di secondo grado e, se non occorrono ulteriori verifiche, decidere nel merito rigettando la domanda originaria.
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