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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34559/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di accertamenti IRES e IRAP per l'anno 2007: contestazione della indebita fruizione di plusvalenza relativa a partecipazioni esenti (cessione di quote della partecipata Lido Dorato s.r.l.), deduzione illegittima di interessi passivi e contabilizzazione temporale di costi non di competenza. Il ricorso in cassazione deduce violazioni normative e carenze di motivazione dell'appello in relazione alla valutazione dei fatti e all'onere probatorio nonché nullità degli atti per presunta insufficiente motivazione degli accertamenti

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la CTR ha correttamente valutato, sul piano di merito, l'assenza del requisito di impresa commerciale per la partecipata e quindi l'imponibilità della plusvalenza; ha ritenuto non deducibili gli interessi passivi indicati come provenienti da risorse non utilizzate o da finanziamento illegittimo; ha confermato che il rimborso di spese sostenute da terzi va imputato per competenza all'esercizio successivo. Ha inoltre respinto le censure sulla presunta nullità degli atti impositivi perché le osservazioni del contribuente erano state comunque esaminate nel merito. Sulla liquidazione delle spese ha confermato l'importo complessivamente liquidato, pur correggendo la motivazione: la CTR ha applicato correttamente il decreto ministeriale vigente al momento della liquidazione (d.m. 10 marzo 2014, n. 55). Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e indicazione dell'ulteriore obbligo relativo al contributo unificato

Norme richiamate

  • art. 12, l. n. 212/2000

    L'esame delle osservazioni del contribuente deve essere effettuato dall'ufficio ma la norma non impone un obbligo di motivazione 'rafforzata' dell'atto impositivo né l'esplicita confutazione di tutte le osservazioni a pena di nullità

  • art. 87, comma primo, lett. d), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    La deroga di esenzione delle plusvalenze richiede il requisito dell'effettiva operatività commerciale della partecipata; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che, sulla base di elementi fattuali, ha escluso tale requisito

  • art. 99, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    La norma relativa al criterio di cassa per il pagamento d'imposta non si applica automaticamente a ogni forma di versamento indiretto; qui il pagamento era un rimborso di costo sostenuto da terzi e quindi va trattato secondo il principio di competenza

  • art. 348-ter c.p.c.

    Limita il sindacato in cassazione su questioni di fatto quando il giudizio di merito è doppio conforme; la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi che chiedevano rivalutazione di fatti già accertati con decisioni conformi

  • art. 2697 e art. 2727 c.c.

    Rappel generale sul regime probatorio: l'onere della prova e i mezzi di prova sono di competenza del giudice di merito; Cassazione non sostituisce la valutazione probatoria dei fatti

  • art. 75 disp. att. cod. proc. civ.

    Regola la nota spese; la Corte ribadisce il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella liquidazione delle spese quando la parte specifica l'importo richiesto

  • d.m. 8 aprile 2004, n. 127 e d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    d.m. 8/4/2004 n.127; d.m. 10/3/2014 n.55

    La liquidazione dei compensi per le spese di giudizio va fatta secondo il decreto ministeriale vigente al momento della liquidazione giudiziale; se la disciplina è cambiata durante il processo, si applicano i parametri successivi se la prestazione non è ancora conclusa

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (come modificato dalla l. n. 228/2012)

    Prevede l'ulteriore versamento del contributo unificato in determinate ipotesi processuali; la Corte ha dato atto dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione di tale onere alla ricorrente

  • art. 91 cod. proc. civ. e art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    Norme richiamate in relazione alla disciplina delle spese di lite e della loro liquidazione; la Corte ha valutato la legittimità della liquidazione delle spese secondo questi parametri e i decreti ministeriali applicabili

Massime di principio

  • In materia tributaria l'articolo 12 della legge sul processo tributario impone che le osservazioni del contribuente siano valutate dall'ufficio, ma non configura un obbligo di 'motivazione rafforzata' dell'atto impositivo tale da renderlo nullo se non si dia risposta puntuale a ogni deduzione
  • L'esenzione delle plusvalenze da partecipazioni (art. 87 TUIR) richiede l'accertamento dell'effettiva operatività commerciale della partecipata; la qualificazione dell'attività è questione di fatto che spetta al giudice di merito e la cassazione non può sostituirsi a tale valutazione
  • La Cassazione non ammette la richiesta di rinnovata valutazione degli elementi di fatto già apprezzati con decisioni di merito conformi (divieto di revisione per doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c.)
  • I criteri di competenza o di cassa per l'imputazione di costi e pagamenti devono essere valutati sulla natura dell'operazione: rimborsi di costi sostenuti da terzi si imputano per competenza e non possono essere assimilati automaticamente a versamenti d'imposta
  • Nelle controversie sulla liquidazione delle spese processuali il giudice deve rispettare la corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma deve anche attenersi ai parametri normativi vigenti al momento della liquidazione, applicando il decreto ministeriale in vigore
  • Il carico probatorio e la valutazione della credibilità e dell'accuratezza degli indizi restano in capo al giudice di merito; in cassazione si può censurare solo il vizio di diritto o la carenza logica della motivazione, non la diversa valutazione probatoria

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