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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14731/2022 del 14/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Pezzella era destinatario di un'informazione interdittiva antimafia e ha percepito, il 9.4.2021, un contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 del d.l. 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni) di euro 17.838,00. E' stato indagato per il reato di cui all'art. 316‑ter c.p. per aver omesso di dichiarare di essere destinatario dell'informativa interdittiva antimafia. Il ricorso deduceva che l'art. 67 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (che preclude l'accesso a contributi a chi è destinatario di misure di prevenzione) riguarda soltanto misure di prevenzione con provvedimento definitivo e non l'informazione interdittiva antimafia; inoltre si contestava che la modulistica per il contributo non consentiva materialmente l'autocertificazione richiesta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del GIP del 10/09/2021, per assenza del requisito del fumus commissi delicti. La Corte ha ricostruito che l'art. 67 d.lgs. n. 159/2011 riguarda persone destinatari di misure di prevenzione applicate con provvedimento definitivo e non comprende l'informazione interdittiva antimafia; pertanto Pezzella, essendo solo destinatario di un'informativa interdittiva, non era precluso dall'accesso al contributo e l'omessa dichiarazione non aveva rilevanza decettiva idonea a integrare il reato contestato. E' stata disposta la restituzione della somma sequestrata all'avente diritto e gli adempimenti a norma dell'art. 626 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.l. 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni), art. 1, commi 8-9

    "8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. ..... Le modalita' di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 9. Si applicano, in Quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 14 del decreto‑legge 19 maggio 2020 n. 34..."

    La norma rimanda alle modalità e al contenuto informativo dell'istanza; la Corte ha ritenuto che l'art. 1 debba essere letta insieme al rinvio alle disposizioni dell'art. 25 del d.l. n. 34/2020 e non può estendere l'interdizione prevista dall'art. 67 d.lgs. n. 159/2011 alle sole persone destinatarie di un'informazione interdittiva.

  • d.l. 19 maggio 2020, n. 34 ("Decreto Rilancio"), art. 25, commi 8-10

    "8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate... 9. L'istanza ... contiene anche l'autocertificazione che i soggetti richiedenti ... non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. 10. Le modalita' ... sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate."

    Il richiamo all'art. 67 stabilisce obblighi di autocertificazione, ma la Corte ha precisato che l'effetto preclusivo dell'art. 67 riguarda solo le misure di prevenzione definite dal d.lgs. n. 159/2011 e non l'informativa interdittiva; pertanto il richiamo normativo non consente di estendere la preclusione soggettiva ad altre tipologie di provvedimenti.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 67

    "persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II"

    L'art. 67 riguarda esclusivamente soggetti destinatari di misure di prevenzione applicate con provvedimento definitivo. La Corte ha interpretato che l'informazione interdittiva antimafia non rientra in tale nozione normativa e quindi non determina automaticamente la preclusione all'accesso a contributi pubblici prevista dall'art. 67.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 84 e ss. (informativa interdittiva antimafia)

    L'informativa interdittiva antimafia è un provvedimento amministrativo con natura cautelare e preventiva volto a evitare infiltrazioni mafiose; tuttavia la giurisprudenza (citate sentenze del Consiglio di Stato) e la Corte hanno distinto tale informativa dalle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I, capo II, riconoscendole una diversa disciplina e effetto giuridico.

  • art. 316‑ter cod. pen.

    Il reato contestato (indebita percezione di erogazioni pubbliche mediante dichiarazioni false, omissioni o altre artifici) richiede, oltre all'omissione, una idoneità decettiva dell'atto omesso. La Corte ha ritenuto che l'omessa indicazione dell'informativa interdittiva, alla luce della natura giuridica della stessa e della normativa richiamata, non fosse idonea a integrare il fumus del reato.

Massime di principio

  • L'informativa interdittiva antimafia non coincide con una misura di prevenzione applicata con provvedimento definitivo ai sensi dell'art. 67 d.lgs. n. 159/2011: non determina automaticamente la stessa preclusione giuridica prevista per le misure di prevenzione.
  • Per integrare il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316‑ter c.p.) l'omissione deve avere una idoneità decettiva concreta: l'assenza di una dichiarazione non è sufficiente se il requisito ostativo non è previsto o manifestamente testé invocabile nella modulistica.
  • Non è consentita un'applicazione analogica "in malam partem" delle norme restrittive dei diritti: se la legge stabilisce una preclusione per i casi tassativi (misure di prevenzione con provvedimento definitivo), non si può estenderla ad altre categorie (es. informativa interdittiva) senza esplicita previsione normativa.
  • Quando l'accesso a contributi pubblici richiede autocertificazioni, occorre valutare il contenuto effettivo della modulistica e le modalità di domanda: l'assenza di previsione formale per l'autocertificazione può influire sulla rilevanza penale di eventuali omissioni.
  • In tema di misure amministrative antimafia, la giurisprudenza amministrativa e quella penale possono divergere nella qualificazione degli effetti giuridici: è necessario riferirsi al corretto inquadramento costituzionale e normativo (bilanciamento tra tutela dell'ordine pubblico e libertà di iniziativa economica).

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