Cassazione Penale, Sentenza n. 14537/2022 del 14/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della reiezione dell'eccezione di incompetenza per territorio: il ricorrente sosteneva che, essendo il reato più grave (art. 10 d.lgs. 74/2000) commesso in luogo ignoto, dovesse applicarsi la regola residuale dell'art. 18, comma 1, d.lgs. 74/2000 (luogo di accertamento, cioè Este nel circondario di Rovigo) e quindi la competenza sarebbe del Tribunale di Rovigo; alternativamente, rilevava che per i reati meno gravi (art. 5 d.lgs. 74/2000) la competenza sarebbe del domicilio fiscale (Saccolongo) e che pertanto Padova non fosse competente. Contestava l'applicazione della regola interpretativa delle Sezioni Unite (sent. n. 40537/2009) che attribuisce la competenza, in caso di impossibilità di individuare il luogo del reato più grave, al giudice del luogo in cui risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra i restanti, privilegiando comunque un collegamento territoriale con almeno una parte della fattispecie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile il principio interpretativo delle Sezioni Unite (sent. n. 40537/2009) anche ai reati tributari connessi: se non è possibile individuare il luogo del reato più grave ai sensi degli artt. 8 e 9 c.p.p., va preferito un giudice con un collegamento territoriale con almeno una parte della fattispecie (art. 16 c.p.p.). Per i reati dichiarativi meno gravi la competenza è attribuita dall'art. 18, comma 2, d.lgs. 74/2000 al giudice del domicilio fiscale (per le società la sede legale o, se fittizia, la sede effettiva). Il criterio residuale dell'art. 18, comma 1 (luogo di accertamento) è suppletivo e non può prevalere quando la connessione richiede il mantenimento di un collegamento territoriale; pertanto la reiezione dell'eccezione di incompetenza è corretta. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (norme tributarie)
art. 10; art. 5; art. 18, commi 1 e 2
Art. 10 e 5: fattispecie di reato considerate (reato più grave e reati meno gravi). Art. 18 comma 2: per i reati dichiarativi la competenza è del giudice del domicilio fiscale (sede legale o sede effettiva se quella legale è fittizia). Art. 18 comma 1: il luogo di accertamento è un criterio residuale/suppletivo che non sostituisce il principio di collegamento territoriale previsto dal codice di procedura penale in caso di connessione.
art. 8; art. 9, commi 1-3; art. 12; art. 16, comma 1
Art. 8 e 9: regole ordinarie e integrative/suppletive per individuare il luogo di consumazione; art. 12: connessione tra reati e relative conseguenze di competenza; art. 16 comma 1: principio che, quando non è possibile individuare il luogo del reato più grave, la competenza per connessione spetta al giudice del luogo in cui risulta commesso il reato successivamente più grave, privilegiando comunque un collegamento territoriale con almeno una parte della fattispecie.
Giurisprudenza - Sezioni Unite
Sez. U, n. 40537 del 16/07/2009 (Orlandelli)
Ha stabilito i criteri interpretativi per applicare l'art. 16 c.p.p.: in caso di impossibilità di individuare il luogo del reato più grave occorre privilegiare una soluzione che mantenga un collegamento territoriale con almeno una parte della fattispecie, evitando di ricorrere immediatamente ai criteri suppletivi non territoriali dell'art. 9 commi 2-3.
Massime di principio
- Se i reati sono connessi, occorre determinare la competenza territoriale secondo l'art. 16 c.p.p.; se il luogo del reato più grave è ignoto, privilegiare comunque un giudice che abbia un collegamento territoriale con almeno una parte della fattispecie invece di ricorrere subito ai criteri non territoriali.
- Per i reati dichiarativi tributari la competenza è regolata dall'art. 18, comma 2, d.lgs. 74/2000: giudice del domicilio fiscale (sede legale o sede effettiva se la sede legale è fittizia). Questo criterio prevale come regola attributiva specifica e serve ad evitare forum shopping telematico.
- Il criterio del luogo di accertamento (art. 18, comma 1, d.lgs. 74/2000) è residuale/suppletivo e non può essere adottato quando la regola di connessione impone il mantenimento di un collegamento territoriale (secondo la ratio delle Sezioni Unite).
- I criteri suppletivi non territoriali dell'art. 9, commi 2-3, c.p.p. (residenza, dimora, domicilio dell'imputato o sede del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia) vanno usati solo quando sia impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi.
- In casi simili, il giudice deve motivare la scelta del criterio di competenza mostrando di aver privilegiato, ove possibile, il collegamento oggettivo/territoriale con il fatto (locus commissi delicti) o con una sua parte, salvo radicale impossibilità.
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