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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14535/2022 del 14/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso con riferimento al primo, assorbente motivo: l'omessa citazione del difensore di fiducia ha integrato una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., e non è stata sanata. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Milano per il nuovo giudizio. Gli altri motivi sono stati assorbiti.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente era stata condannata in grado di primo e secondo grado per il reato continuato previsto dall'art. 5 d.lgs. 74/2000. In Cassazione ha dedotto, oltre a profili di vizio motivazionale e di difformità del dispositivo rispetto alla deliberazione camerale, principalmente l'omessa notificazione al suo difensore di fiducia (avv. Nadia Germanà Tascona) dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale in grado d'appello. L'avviso era stato invece notificato al difensore d'ufficio nominato nelle indagini, che aveva cessato le funzioni con la nomina del difensore di fiducia. Per tale motivo la difesa di fiducia non ha potuto partecipare alla trattazione e l'udienza è stata decisa cartolarmente con memoria sintetica del difensore d'ufficio.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    Norma sostanziale del codice tributario penale che disciplina il reato contestato (reato continuato relativo alle imposte). La Corte ha confermato che il motivo decisivo non era sostanziale ma processuale.

  • art. 12 d.lgs. 74/2000

    Riferimento alle pene accessorie; citato rispetto alla presunta discrepanza fra la deliberazione camerale e il dispositivo depositato in appello sulla durata di tali pene.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Fondamento formale del primo motivo di cassazione invocato per vizio di motivazione e nullità procedurale; norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Disciplina l'avviso di trattazione in appello; la Corte ha ritenuto che l'omessa comunicazione al difensore di fiducia costituisce violazione di questa norma.

  • art. 127, comma 1 cod. proc. pen.

    Stabilisce le regole sulla citazione delle parti e dei difensori; la mancata citazione del difensore di fiducia è stata qualificata come vizio produttore di nullità.

  • art. 599 cod. proc. pen.

    Richiamato in connessione con l'art. 127 per sottolineare l'illegittimità dell'omessa citazione nel procedimento d'appello.

  • art. 97, comma 6 cod. proc. pen.

    Prevede che il difensore d'ufficio cessi le funzioni quando venga nominato difensore di fiducia; la Corte ha rilevato che il difensore d'ufficio nominato nelle indagini aveva cessato le funzioni, per cui la notifica a quest'ultimo era inidonea a sostituire quella al difensore di fiducia.

  • art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

    Consente la dichiarazione di nullità di atti quando la legge prevede espressamente la nullità per violazione di norme fondamentali; la Corte ha qualificato l'omessa citazione come nullità generale richiamabile d'ufficio.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Regime delle nullità intermedie; la Corte ha qualificato la nullità come a regime intermedio, indicando che non è stata sanata e che legittima l'annullamento.

  • art. 23 d.l. n. 149/2020

    Norma procedurale richiamata perché la trattazione camerale era stata effettuata secondo disposizioni emergenziali; richiamata anche la disciplina transitoria collegata all'emergenza pandemica.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n. 137 conv. (modificato dalla L. 18/12/2020 n. 176)

    Riferimento formale alle richieste scritte del Pubblico Ministero trasmesse ai sensi di questa disposizione; menzionata nella fase di memorie e richieste al Collegio.

Massime di principio

  • L'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia in grado d'appello integra una nullità di ordine generale e può giustificare l'annullamento della sentenza di merito.
  • La notifica al difensore d'ufficio che ha cessato le funzioni non sostituisce quella dovuta al difensore di fiducia; la cessazione delle funzioni del difensore d'ufficio vale a rendere invalida la comunicazione indirizzata a quest'ultimo.
  • La nullità derivante dall'omessa citazione del difensore è di regime intermedio (art. 180) e non si ritiene sanata dalla mancata eccezione dell'erroneamente notificato difensore d'ufficio.
  • Quando la trattazione è avvenuta 'cartolarmente' senza il difensore di fiducia, si configura un concreto pregiudizio della difesa che rafforza la necessità di annullamento per violazione delle garanzie difensive.
  • In presenza di discrepanze tra l'esito della camera di consiglio e il dispositivo depositato, è opportuno controllare tempestivamente tali incongruenze e sollevare le relative doglianze nei termini processuali, anche se in questo caso il motivo decisivo è stato l'omessa notifica.
  • Se in una situazione analoga si intende impugnare, la corretta tempestiva deduzione del vizio è essenziale: la Cassazione può accogliere il ricorso anche quando il vizio è rilevabile dagli atti d'ufficio e incide sui diritti di difesa.

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