Cassazione Penale, Sentenza n. 14546/2022 del 14/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di patteggiamento del 12/10/2021 emessa dal G.i.p. Tribunale di Lecco, con unico motivo: carenza di motivazione in ordine alla confisca del telefono cellulare, del motoveicolo e del denaro in sequestro. Il ricorrente sosteneva che, trattandosi di confisca facoltativa, il giudice avrebbe dovuto motivare il nesso di pertinenzialità con il reato; non risultava prova che il motoveicolo fosse stato impiegato per lo spaccio né che il denaro rinvenuto costituisse profitto del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile nei limiti consentiti contro le sentenze di patteggiamento e, nel merito, ha disposto quanto segue: ha dichiarato inammissibile il ricorso quanto alla confisca del telefono cellulare perché la sentenza di merito aveva specificamente attestato l'uso del telefono per l'attività di spaccio (motivo generico e manifestamente infondato). Ha invece annullato in parte la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del motoveicolo e del denaro in sequestro, perché la decisione non conteneva alcuna motivazione sulla pertinenzialità di tali cose rispetto al reato. Su questi punti la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Lecco per nuovo esame. Nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina del patteggiamento; la sentenza impugnata è frutto di un patteggiamento e segue la procedura prevista per l'accordo tra parti.
art. 73, commi 1 e 4 T.U. stupefacenti
Norma sostanziale che punisce il traffico di stupefacenti; l'imputazione è per reato continuato ai sensi di tali commi.
art. 73, comma 7-bis T.U. stupefacenti
Consente la confisca, anche per equivalente, del profitto del reato sino a una certa somma; la sentenza aveva disposto una confisca per equivalente fino a euro 150.000,00, non contestata dal ricorrente.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
«solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»
Limita i motivi di ricorso in cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; tuttavia, quando la misura non è oggetto di accordo, la Cassazione può ammettere i consueti motivi di cui all'art. 606 c.p.p., come confermato dalla giurisprudenza.
art. 606 cod. proc. pen.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione e disciplina il controllo di legittimità che la Corte esercita; utilizzato come parametro per valutare l'ammissibilità del ricorso oltre i limiti del patteggiamento.
S.U. 26/09/2019 (Savin, Rv. 279348-01)
Giurisprudenza della Corte di Cassazione in composizione più autorevole che ha confermato i limiti e le possibilità di impugnazione in cassazione delle sentenze di patteggiamento, richiamata per giustificare l'ammissibilità parziale del ricorso.
Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017 (Lanzi) e Sez. 6, n. 13049 del 05/03/2013 (Spinelli)
Giurisprudenza che impone al giudice, quando dispone confische facoltative, di motivare specificamente la pertinenzialità degli oggetti rispetto al reato; richiamata per annullare la confisca del motoveicolo e del denaro in sequestro per mancanza di motivazione.
Massime di principio
- In caso di confisca facoltativa il giudice deve motivare specificamente la pertinenzialità dell'oggetto rispetto al reato: manca motivazione, la confisca può essere annullata.
- La confisca per equivalente del profitto del reato (art. 73 comma 7-bis T.U.) è distinta da eventuali ulteriori confische di beni e va trattata e motivata separatamente se disposta.
- Avverso sentenze di patteggiamento i motivi di cassazione sono limitati (art. 448 c.p.p.); tuttavia, quando la misura contestata non sia oggetto dell'accordo, è possibile sollevare i consueti motivi di cui all'art. 606 c.p.p.
- Un motivo generico che non contesta specifici elementi fattuali sulla sentenza può risultare inammissibile o manifestamente infondato; l'impugnazione deve indicare chiaramente le censure di fatto e di diritto.
- Se la sentenza documenta l'uso di un bene (es. telefono) per commettere il reato, la confisca di quel bene è giustificata e difficilmente annullabile salvo specifiche censure sul punto.
- La Corte di cassazione, se rileva carenza di motivazione su singoli punti, può annullare 'in parte qua' la sentenza e rinviare al giudice di merito per un nuovo esame limitato agli aspetti censurati.
- Nel valutare la pertinenzialità di somme di denaro o veicoli occorre che il giudice colleghi concretamente quegli elementi all'attività delittuosa (uso, destinazione, provenienza) e lo espliciti in motivazione.
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