Cassazione Penale, Sentenza n. 14542/2022 del 14/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che confermava la condanna per delitti relativi alla cessione di stupefacenti (art. 73 T.U. stupefacenti). Propone due motivi principali: 1) la prescrizione dei reati sarebbe maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata, anche computando i termini di sospensione; la difesa aveva chiesto la declaratoria di estinzione per prescrizione; 2) violazione dell'art. 2 cod. pen. (applicazione della legge penale più favorevole) e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena base, ritenuta non congrua rispetto al minimo edittale e motivata in modo insufficiente, nonché possibile errata applicazione del minimo previgente.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Motiva che alla data della decisione impugnata la prescrizione non era maturata, poiché rilevata la recidiva specifica e reiterata ex art. 99, quarto comma, cod. pen., che comporta un aumento del termine prescrizionale (proroga calcolata ai sensi dell'art. 161 cod. pen.) e dunque i termini, anche con la sospensione di anni 1, mesi 2 e giorni 7, non permettevano la estinzione per prescrizione. Quanto al secondo motivo, la Corte ritiene adeguata la quantificazione della pena, tenuto conto dei numerosi precedenti penali, e richiama la giurisprudenza secondo cui non è necessaria una motivazione ulteriore quando il quadro argomentativo della sentenza complessiva consente la verifica. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73 T.U. stupefacenti
Norma sostanziale che incrimina la cessione di stupefacenti; la sentenza si riferisce al quinto comma per il minimo edittale applicabile alle cessioni contestate
art. 157 cod. pen.
Disciplina dei termini prescrizionali minimo e massimo; la Corte richiama il calcolo del termine prescrizionale minimo ai fini della verifica della prescrizione
art. 161 cod. pen.
Prevede la proroga del termine di prescrizione in presenza di recidiva; la Corte applica l'aumento del tempo della prescrizione di due terzi per la recidiva di cui al quarto comma dell'art. 99
art. 99, quarto comma, cod. pen.
Recidiva specifica e reiterata quale circostanza aggravante ad effetto speciale; la Corte afferma che questa recidiva incide sul calcolo del termine prescrizionale e giustifica il mancato riconoscimento della prescrizione
art. 2 cod. pen.
Principio della legge penale più favorevole; la Corte ritiene infondato il motivo che lamentava applicazione di una pena non conforme alla legge più favorevole, essendo la quantificazione compatibile con i precedenti e la normativa vigente
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla motivazione del ricorso per cassazione; il ricorso è stato presentato nei limiti richiesti e la Corte lo dichiara inammissibile per manifesta infondatezza
art. 129 cod. proc. pen.
Riguarda le cause di non punibilità; la Corte osserva che l'inammissibilità del ricorso impedisce la declaratoria delle cause di non punibilità intervenute dopo la sentenza impugnata (es. prescrizione sopravvenuta)
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sulle spese del procedimento in cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma in favore della Cassa delle Ammende
Massime di principio
- La recidiva ex art. 99, comma quarto, aumenta i termini prescrizionali (ai sensi dell'art. 161) e può impedire che reati vengano dichiarati estinti per prescrizione alla data della decisione; perciò in presenza di recidiva il calcolo della prescrizione deve tener conto della proroga di due terzi
- La sospensione dei termini di prescrizione (es. per anni, mesi e giorni) deve essere sempre computata insieme agli eventuali aumenti derivanti da circostanze personali, prima di dichiarare la prescrizione
- La doglianza sulla legge piu favorevole (art. 2 cod. pen.) richiede che il ricorrente dimostri concretamente che si è applicata una norma più sfavorevole rispetto a quella favorevole; una mera asserzione non è sufficiente se la motivazione della sentenza consente di comprendere la valutazione del giudice
- Nella determinazione della pena, se la sanzione inflitta è sotto la media edittale, non sempre è necessaria una motivazione analitica aggiuntiva, purché il quadro argomentativo della sentenza nel suo complesso renda comprensibili le ragioni della quantificazione
- L'inammissibilità per manifesta infondatezza preclude la possibilità di ottenere in Cassazione la declaratoria di estinzione per prescrizione sopravvenuta dopo la sentenza impugnata; pertanto le cause di non punibilità sopravvenute vanno tempestivamente rilevate nei gradi di giudizio ove rilevabili
- La presentazione di un ricorso per cassazione che venga dichiarato inammissibile può comportare sanzioni economiche (spese e somme a favore della Cassa delle Ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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