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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14545/2022 del 14/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Brescia che aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Franzoni contestava la mancata valutazione del criterio di proporzionalità (era detenuta dal febbraio 2020), il venir meno delle esigenze cautelari per effetto della cancellazione dall'albo dei commercialisti e della cessazione delle società impiegate per i reati, la possibilità di misure meno afflittive fronteggiabili con il mutato quadro personale, nonché l'eventuale incompatibilità della custodia con le sue condizioni di salute. I fatti di reato riguardano la partecipazione, con ruolo apicale (promotrice/organizzatrice), a un'associazione per delinquere finalizzata a reati fiscali (riferiti, tra gli altri, agli artt. 2, 8 e 10-quater del d.lgs. 74/2000 e art. 640 c.p.), e la ricorrente era stata condannata in primo grado a 8 anni nel giudizio abbreviato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Ha ritenuto che il Tribunale avesse esaminato e correttamente rigettato le istanze sulla base dell'assenza di elementi nuovi idonei a far venir meno le esigenze cautelari: permaneva la pericolosità sociale e la capacità criminale della ricorrente, il suo ruolo apicale nell'organizzazione operante in tutto il Nord Italia, l'ampia rete di contatti potenzialmente sfruttabile e il tentativo di influire su autorità giudiziarie. Le ammissioni tardive e parziali non dimostravano un'effettiva presa di distanza. Il mero decorso del tempo o la cancellazione dall'albo non sono di per sé sufficienti a ritenere attenuate le esigenze cautelari. Quanto alla salute, l'ordinanza attestava l'assenza di incompatibilità con la custodia e la ricorrente non aveva allegato elementi contrari. Conseguenza: dichiarazione di inammissibilità, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.), con invio degli adempimenti alla cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai criteri per la misura cautelare; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente valutato la persistenza delle esigenze cautelari e non avesse errato nella motivazione quando ha escluso che gli elementi sopravvenuti attenuassero il pericolo di reiterazione.

  • art. 275 cod. proc. pen. (comma 4-bis citato)

    Richiamato rispetto alla valutazione della compatibilità della custodia con le condizioni di salute dell'imputata; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza attestasse l'assenza di incompatibilità e che la ricorrente non avesse fornito elementi contrari.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Citando il vizio di motivazione denunciato, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito motivazione non manifestamente illogica e abbia valutato gli elementi addotti dalla difesa, disattendendoli con ragioni adeguate.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato dalla Corte per disporre, oltre alle spese processuali, il versamento alla Cassa delle Ammende di una somma equitativamente fissata (Euro 3.000,00) in caso di ricorso dichiarato inammissibile quando non sussistono elementi di colpa nella proposizione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione di inammissibilità e alle condanne pecuniarie disposte.

  • d.lgs. 74/2000 (artt. 2, 8, 10-quater)

    Norme del decreto legislativo in materia di reati fiscali cui i fatti contestati sono riconducibili; la Corte le ricorda nel quadro fattuale per sottolineare la natura e la gravità dei reati oggetto dell'indagine e della condanna.

  • codice penale art. 640

    Richiamato come uno dei reati collegati all'attività dell'associazione per delinquere; usato per delineare la gravità del quadro criminoso che giustifica la persistenza della custodia cautelare.

Massime di principio

  • La mera durata della detenzione non è di per sé sufficiente a ritenere proporzionalmente e automaticamente attenuate le esigenze cautelari: occorrono elementi nuovi e concreti che riducano il pericolo di reiterazione.
  • La cancellazione da un albo professionale o la cessazione formale di società usate per il reato non bastano, da sole, a dimostrare l'assenza di pericolo di recidiva se permangono reti di contatti e capacità organizzative usate per delinquere.
  • Ammissioni tardive e parziali di responsabilità hanno scarso peso, salvo che non siano accompagnate da fatti concreti che dimostrino una presa di distanza effettiva e duratura dai contesti criminali.
  • Per ottenere la sostituzione della custodia con misure meno afflittive è necessario provare, in modo specifico e documentato, la sopravvenienza di circostanze idonee ad eliminare il pericolo di reiterazione (es. prova di cessazione di rapporti, garanzie di sorveglianza reale, affidabili prescrizioni comportamentali).
  • Le contestazioni sulla compatibilità della custodia con lo stato di salute richiedono documentazione medica dettagliata e specifica: l'accertamento dell'ordinanza che non v'è incompatibilità resta valido se non contradetto da prove.
  • La Corte di legittimità non riforma valutazioni di merito compiute dal giudice del riesame se motivate in modo non manifestamente illogico; il ricorso in cassazione non è la sede per rinnovare la stessa doglianza di merito senza nuovi rilievi di diritto.
  • In situazioni simili, è utile produrre prove concrete e tempestive (certificati medici, documentazione bancaria/aziendale che attesti la cessazione delle attività, dichiarazioni di terzi sulle relazioni interrotte, misure di controllo terze persone) e indicare misure alternative di controllo efficaci e verificabili.

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