Cassazione Civile, Ordinanza n. 15394/2023 del 31/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato la dichiarazione IVA 2004 della società, recuperando l'IVA ritenuta indebitamente detratta in relazione all'acquisto di un capannone industriale. L'Amministrazione sosteneva che l'operazione, pur formalmente qualificata come vendita dell'immobile, mascherasse in realtà una cessione di azienda, quindi non soggetta a IVA ma a imposta di registro. La CTR aveva accolto l'appello della contribuente, ritenendo non provata la simulazione di cessione d'azienda. In cassazione l'Agenzia deduceva, con due motivi, la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per omessa/insufficiente motivazione sulla ragione del dissenso rispetto agli elementi dell'atto impositivo, e la violazione dell'art. 19 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c. per errata distribuzione dell'onere della prova, sostenendo che spettasse al contribuente provare che il contratto non dissimulava una cessione d'azienda.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei due motivi di ricorso perché, nelle more, la parte controricorrente ha documentato la presentazione della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex art. 6 d.l. n. 119/2018 e il pagamento integrale di quanto dovuto; l'Agenzia ha confermato la regolarità della domanda e del versamento. Ne è conseguita la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese lasciate a carico della parte che le aveva anticipate ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma invocata per denunciare la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di motivazione della sentenza
richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia o ultrapetizione nella motivazione della sentenza impugnata
richiamato come parametro del requisito di motivazione della sentenza
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare la violazione dell'art. 19 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato in tema di detrazione IVA e di presupposti per il recupero dell'imposta
richiamato per la ripartizione dell'onere della prova sulla natura reale dell'operazione
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
base normativa della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, che ha determinato la cessazione della materia del contendere
norma di conversione del d.l. n. 119/2018, richiamata per la definizione agevolata
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
richiamato per il regime delle spese nel caso di definizione agevolata, poste a carico della parte che le ha anticipate
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, sopravviene la definizione agevolata della controversia tributaria pendente con integrale pagamento di quanto dovuto e relativa attestazione di regolarità, il processo va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- In presenza di estinzione per definizione agevolata, la Corte non esamina i motivi di ricorso proposti sul merito dell'accertamento tributario.
- La disciplina della definizione agevolata può incidere anche sulla regolamentazione delle spese, che restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la previsione speciale richiamata.
- Le censure sulla corretta ripartizione dell'onere della prova e sulla motivazione dell'accertamento restano assorbite se la controversia si estingue per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
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