Cassazione Civile, Ordinanza n. 07046/2023 del 09/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un'iscrizione ipotecaria notificata nel 2015 a garanzia di crediti derivanti da varie cartelle di pagamento. In primo grado il ricorso era stato accolto per difetto di prova della preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria. In appello, l'agente della riscossione aveva prodotto la comunicazione preventiva e la CTR aveva riformato la decisione, rilevando anche la cessazione della materia del contendere per due cartelle annullate per sopravvenienza normativa e ritenendo regolarmente notificate le altre cartelle, con esclusione della necessità di ulteriori comunicazioni. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 58 d.lgs. 546/1992 per asserita inammissibilità della produzione documentale in appello della prova della notifica della comunicazione preventiva di ipoteca; 2) violazione dell'art. 60 d.P.R. 600/1973 per omessa raccomandata informativa nelle notifiche delle cartelle consegnate a soggetti diversi dal destinatario; 3) violazione dell'art. 22 d.lgs. 472/1997, sostenendo che, dichiarata la cessazione della materia del contendere per due cartelle, l'iscrizione ipotecaria andava ridotta in proporzione, trattandosi di vincolo unitario.
La decisione
La Corte ha accolto solo il terzo motivo, ha rigettato il primo e dichiarato inammissibile il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo all'iscrizione ipotecaria e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha disposto la riduzione dell'iscrizione ipotecaria in misura corrispondente ai crediti relativi alle due cartelle per le quali era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere. Ha inoltre compensato per tre quarti le spese del giudizio di legittimità, ponendo la restante parte a carico dell'Agenzia delle Entrate, e ha compensato integralmente le spese dei gradi di merito in ragione dell'annullamento di due cartelle per sopravvenienza normativa.
Norme richiamate
art. 58, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario è consentita la produzione di nuovi documenti in appello, purché tempestiva; il richiamo alle norme del primo grado comporta il rispetto del termine di cui all'art. 32 del medesimo decreto.
art. 32, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il deposito documentale in appello deve avvenire entro venti giorni liberi prima dell'udienza; il termine è considerato perentorio per tutela del contraddittorio e del diritto di difesa.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiama l'applicazione, nel giudizio di appello tributario, delle norme relative al giudizio di primo grado.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità della raccomandata informativa quando la notificazione sia ricevuta da persona diversa dal destinatario.
art. 22 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
"La sentenza costituisce titolo per la cancellazione dell'ipoteca. In caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l'entità dell'iscrizione o del sequestro"
Se l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria è accolta solo in parte o alcuni crediti posti a garanzia vengono meno, il giudice deve ridurre proporzionalmente il vincolo cautelare; la richiesta di riduzione può ritenersi implicita nella domanda di integrale annullamento dell'ipoteca.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
La Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la sentenza e decidere nel merito disponendo direttamente la riduzione dell'iscrizione ipotecaria.
art. 360, primo comma, nn. 3 c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti per violazione di legge.
art. 4 d.l. 23 ottobre 2018, n. 118 convertito in l. 136/2018
La CTR ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione ad alcune cartelle sulla base della sopravvenuta disciplina di definizione normativa.
art. 4 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Il contribuente lo richiama quale base della cessazione della materia del contendere per due cartelle di pagamento.
art. 27, comma 1, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 convertito in l. 176/2020
Norma processuale sullo svolgimento della camera di consiglio non partecipata da remoto.
art. 16, comma 3, d.l. 30 dicembre 2021 n. 228 convertito in l. 15/2022
Norma di proroga del regime procedurale utilizzato in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'art. 58 d.lgs. 546/1992 consente la produzione di nuovi documenti in appello, purché il deposito sia tempestivo secondo il termine perentorio previsto per il giudizio di primo grado; la mera allegazione di una violazione del diritto di difesa non basta a escluderne l'utilizzabilità.
- Il ricorso per cassazione che denunci vizi di notificazione deve rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza: il ricorrente deve trascrivere o almeno riprodurre in modo puntuale gli elementi documentali rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Quando un'iscrizione ipotecaria è posta a garanzia di più crediti e alcuni di essi vengano meno per cessazione della materia del contendere o altra causa, il giudice deve ridurre proporzionalmente il vincolo cautelare, non potendo mantenerlo per l'intero importo originario.
- La domanda di annullamento integrale di un'iscrizione ipotecaria comprende implicitamente anche la richiesta di riduzione proporzionale del vincolo, se ne ricorrono i presupposti.
- In sede di legittimità, se la causa è matura e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la decisione e pronunciare direttamente nel merito sulla misura del vincolo o del diritto controverso.
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