Cassazione Civile, Ordinanza n. 40229/2021 del 15/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento per maggiori redditi di lavoro autonomo, ai fini IRPEF, IVA e IRAP, relativi all'anno d'imposta 2007, fondato su movimentazioni bancarie ritenute riconducibili alla contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo non assolto dalla contribuente l'onere probatorio di giustificare tali movimentazioni. In cassazione la contribuente proponeva un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2728 e 2729 c.c., ma l'Agenzia eccepiva preliminarmente la tardività del ricorso.
La decisione
La Corte ha accolto l'eccezione della controricorrente e ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto oltre il termine lungo di impugnazione. Ha ritenuto che la sentenza d'appello, pubblicata il 18/06/2019, fosse impugnabile entro il 20/01/2020, mentre la notificazione del ricorso era stata spedita il 27/01/2020. Conseguentemente non è stato esaminato il motivo di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
individua il termine lungo per impugnare; nel caso concreto, applicato in sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, con aggiunta della sospensione feriale.
consente la proroga al primo giorno non festivo quando la scadenza cade di sabato.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata con proposta del relatore.
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973
norma invocata nel motivo di ricorso, ma non esaminata per l'inammissibilità dell'impugnazione.
norme invocate nel motivo di ricorso in tema di presunzioni, ma non esaminate nel merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il rispetto del termine lungo di impugnazione è condizione preliminare di ammissibilità del ricorso; la sua violazione impedisce ogni esame del merito.
- Quando il termine di impugnazione scade in un giorno cadente di sabato, la scadenza è prorogata al primo giorno successivo non festivo.
- L'inammissibilità del ricorso preclude la valutazione dei motivi di censura, anche se relativi a questioni sostanziali o probatorie rilevanti nel merito.
- In tema di accertamenti fondati su movimentazioni bancarie, le doglianze sulla ripartizione dell'onere della prova restano assorbite se l'impugnazione è tardiva.
Come è indicizzato
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