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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14491/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasceva da un contenzioso tributario relativo a un avviso di liquidazione in materia di imposte di successione, ipotecaria e catastale e INVIM, riguardante una successione aperta nel 1985. I contribuenti avevano presentato domanda di definizione agevolata ex art. 16 L. 289/2002 e versato le somme previste; l’Ufficio aveva poi adottato provvedimenti di diniego della definizione agevolata. La CTR della Sicilia aveva accolto l’appello dei contribuenti, annullando il diniego e dichiarando cessata la materia del contendere sull’avviso di liquidazione. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 112 e 324 c.p.c. per profili di giudicato/ultrapetizione; (2) violazione dell’art. 16, comma 3, lett. a), L. 289/2002; (3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. In corso di giudizio i contribuenti chiedevano la sospensione ex art. 6, comma 10, D.L. 119/2018 conv. in L. 136/2018; successivamente domandavano l’estinzione del processo per mancata istanza di trattazione entro il 31/12/2020, ma la Corte ha ritenuto che l’impugnazione del diniego della definizione agevolata valesse come istanza di trattazione, escludendo l’estinzione.

La decisione

La Corte ha escluso la dichiarazione di estinzione del giudizio ex art. 6, comma 13, D.L. 119/2018, perché l’impugnazione del diniego della definizione agevolata costituiva, per espressa previsione normativa, istanza di trattazione. Tuttavia ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., poiché, in giudizi collegati, era già passata in giudicato la pronuncia che aveva dichiarato cessata la materia del contendere sull’avviso di liquidazione, e quindi la questione dedotta era ormai priva di utilità concreta per l’Amministrazione. Le spese di legittimità sono state poste a carico dell’Agenzia secondo soccombenza virtuale.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato come norma invocata nel primo motivo in tema di giudicato sostanziale, senza che la Corte entri nel merito del motivo, dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di interesse.

  • artt. 112 e 324 c.p.c.

    richiamati nel primo motivo per dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del giudicato formale.

  • art. 16, comma 3, lett. a), L. 289/2002

    richiamato come parametro della disciplina della definizione agevolata della lite pendente, oggetto del secondo motivo.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati nel terzo motivo per dedotta errata valutazione delle risultanze processuali.

  • art. 100 c.p.c.

    usato come base per affermare la sopravvenuta carenza di interesse dell'impugnante e dunque l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 6, comma 10, D.L. 119/2018 conv. in L. 136/2018

    l'impugnazione del diniego della definizione agevolata vale, per previsione espressa, come istanza di trattazione e impedisce l'estinzione del giudizio.

  • art. 6, comma 13, D.L. 119/2018 conv. in L. 136/2018

    invocato per chiedere l'estinzione del processo per mancata istanza di trattazione, ma ritenuto non applicabile in concreto perché il diniego era stato impugnato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato solo per il deposito di memoria nel procedimento in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando la legge collega all'impugnazione del diniego di una definizione agevolata l'effetto di istanza di trattazione, non può essere dichiarata l'estinzione del processo per mancata presentazione di un'ulteriore istanza entro il termine previsto.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la decisione richiesta non può più produrre alcuna utilità concreta e attuale per il ricorrente, anche se il giudizio è formalmente ancora pendente.
  • In presenza di giudicati intervenuti in procedimenti collegati che abbiano già consolidato l'esito sostanziale della lite, la parte che impugna una decisione ormai priva di effetti utili non conserva un interesse attuale all'impugnazione.
  • La regolazione delle spese può essere effettuata secondo soccombenza virtuale quando l'esito processuale formale è l'inammissibilità, ma l'infondatezza sostanziale delle ragioni della parte soccombente emerge chiaramente dagli sviluppi complessivi della vicenda.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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