Cassazione Civile, Ordinanza n. 26270/2023 del 11/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una convenzione stipulata ai sensi della normativa sull'inserimento lavorativo dei disabili, con la quale l'impresa si era obbligata ad assumere sette lavoratori disabili beneficiando di un contributo pubblico. A seguito dell'accertato inadempimento dell'obbligo convenzionale, la Regione ha emesso ordinanza-ingiunzione chiedendo la restituzione del contributo erogato. L'impresa ha proposto opposizione, inizialmente accolta in primo grado, ma poi rigettata in appello. In cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che la Regione avesse introdotto in appello motivi nuovi rispetto a quelli posti a base dell'ingiunzione, in particolare sulla differenza tra invalidi civili e disabili e sul numero dei lavoratori da assumere; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello non avesse applicato l'art. 15 l. n. 68/1999 e l'art. 8 d.P.R. n. 333/2000, che avrebbero previsto solo una sanzione pecuniaria per l'omessa o tardiva sostituzione dei disabili, anziché la restituzione del contributo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello aveva accertato, sulla base della documentazione già presente in primo grado e di dichiarazioni della stessa società, che l'obbligo convenzionale era quello di assumere sette lavoratori disabili e che tale obbligo era stato violato; pertanto non vi era alcuna novità in appello rilevante ai sensi dell'art. 345 c.p.c., essendo irrilevante la qualificazione dei lavoratori come invalidi civili o disabili. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché formulato in modo promiscuo e comunque non pertinente alla ratio decidendi: la lite riguardava la restituzione di un contributo concesso in base a una convenzione non adempiuta, non l'applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina generale sull'assunzione dei disabili, che presuppongono una diversa fattispecie. La società è stata quindi condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La preclusione ai motivi nuovi in appello non opera quando la questione decisa è già fondata su fatti e documenti presenti in primo grado e non vi è effettiva introduzione di un thema decidendum nuovo.
È la norma invocata per censurare la asserita violazione di legge, ma il motivo è stato respinto perché infondato.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per introdurre censure eterogenee e non pertinenti alla ratio decidendi.
Le sanzioni previste dalla disciplina sull'assunzione dei disabili riguardano una fattispecie diversa da quella della restituzione di un contributo erogato in base a convenzione non adempiuta.
Il regolamento di esecuzione richiamato dal ricorrente non è applicabile alla controversia sulla restituzione del contributo convenzionale.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando una parte si obbliga convenzionalmente a realizzare una determinata assunzione di personale in cambio di un contributo pubblico, l'inadempimento dell'obbligo può legittimare la richiesta di restituzione del contributo, indipendentemente dalla qualificazione formale dei lavoratori come invalidi o disabili, se il dato decisivo è il mancato rispetto del numero convenuto.
- La deduzione di novità dei motivi in appello ex art. 345 c.p.c. è infondata se la decisione di secondo grado si fonda su circostanze già emerse dagli atti di primo grado e su un inadempimento già pacifico tra le parti.
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile quando si risolve in censure promiscue di fatto e di diritto e non attinge la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La disciplina generale delle sanzioni per l'omessa o tardiva assunzione o sostituzione dei disabili non si applica automaticamente alla diversa ipotesi della restituzione di un contributo erogato sulla base di una convenzione rimasta inadempiuta.
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