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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13827/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un’intimazione di pagamento relativa a più cartelle esattoriali concernenti IRPEF, IRES, diritti camerali e altri carichi riferiti a vari anni d’imposta. La Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l’appello principale della società e integralmente l’appello incidentale dell’agente della riscossione, ritenendo ancora dovute somme residue su una specifica cartella. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, sostenendo che la CTR avesse erroneamente esaminato l’appello incidentale dell’agente della riscossione, perché tale impugnazione sarebbe stata tardiva: la società ha invocato la violazione degli artt. 23 e 54 del d.lgs. n. 546/1992, deducendo che le controdeduzioni contenenti appello incidentale erano state depositate oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo. Ha ricostruito la data di notificazione dell’appello principale e quella di deposito delle controdeduzioni con appello incidentale, rilevando che, per effetto dell’art. 11, comma 9, del d.l. n. 50/2017, convertito nella l. n. 96/2017, i termini di impugnazione, anche incidentale, relativi alle controversie definibili erano sospesi per sei mesi. Poiché il termine per proporre l’impugnazione incidentale cadeva nel periodo coperto dalla sospensione, la proposizione dell’appello incidentale è stata considerata tempestiva. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese, perché l’agente della riscossione è rimasto intimato e non si è difeso. La Corte ha inoltre dato atto dell’obbligo, a carico della ricorrente, di versare l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista per specifiche controversie definibili si estende anche all’impugnazione incidentale, con conseguente slittamento del relativo termine finale.
  • Per verificare la tempestività di un appello incidentale nel processo tributario occorre calcolare il termine ordinario, considerare l’eventuale sospensione feriale e poi applicare eventuali sospensioni speciali di legge sopravvenute.
  • La censura di inammissibilità o tardività dell’impugnazione incidentale è infondata se il deposito delle controdeduzioni interviene entro il termine finale così ricalcolato.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte deve dare atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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