Cassazione Civile, Ordinanza n. 13827/2025 del 23/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un’intimazione di pagamento relativa a più cartelle esattoriali concernenti IRPEF, IRES, diritti camerali e altri carichi riferiti a vari anni d’imposta. La Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l’appello principale della società e integralmente l’appello incidentale dell’agente della riscossione, ritenendo ancora dovute somme residue su una specifica cartella. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, sostenendo che la CTR avesse erroneamente esaminato l’appello incidentale dell’agente della riscossione, perché tale impugnazione sarebbe stata tardiva: la società ha invocato la violazione degli artt. 23 e 54 del d.lgs. n. 546/1992, deducendo che le controdeduzioni contenenti appello incidentale erano state depositate oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo. Ha ricostruito la data di notificazione dell’appello principale e quella di deposito delle controdeduzioni con appello incidentale, rilevando che, per effetto dell’art. 11, comma 9, del d.l. n. 50/2017, convertito nella l. n. 96/2017, i termini di impugnazione, anche incidentale, relativi alle controversie definibili erano sospesi per sei mesi. Poiché il termine per proporre l’impugnazione incidentale cadeva nel periodo coperto dalla sospensione, la proposizione dell’appello incidentale è stata considerata tempestiva. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese, perché l’agente della riscossione è rimasto intimato e non si è difeso. La Corte ha inoltre dato atto dell’obbligo, a carico della ricorrente, di versare l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato invocato come vizio processuale per dedurre la violazione di norme sulle impugnazioni; la censura è stata però ritenuta infondata
art. 23 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta tardività dell’appello incidentale
art. 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla ricorrente per sostenere il termine di proposizione dell’appello incidentale
art. 11, comma 9, d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. con modif. nella l. 21 giugno 2017, n. 96
"Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017"
la sospensione semestrale si applica anche ai termini per l’impugnazione incidentale, rendendo tempestivo l’appello incidentale depositato entro il nuovo termine risultante dalla sospensione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, richiamato ai fini del contributo unificato
Cass. n. 7510 del 20/03/2024
richiamata come precedente conforme sull’applicazione della sospensione dei termini anche all’impugnazione incidentale
Massime di principio
- La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista per specifiche controversie definibili si estende anche all’impugnazione incidentale, con conseguente slittamento del relativo termine finale.
- Per verificare la tempestività di un appello incidentale nel processo tributario occorre calcolare il termine ordinario, considerare l’eventuale sospensione feriale e poi applicare eventuali sospensioni speciali di legge sopravvenute.
- La censura di inammissibilità o tardività dell’impugnazione incidentale è infondata se il deposito delle controdeduzioni interviene entro il termine finale così ricalcolato.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte deve dare atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
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