Cassazione Civile, Ordinanza n. 04144/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (media)
La controversia
Due società avevano agito per ottenere il risarcimento dei danni che assumevano derivati dalla pubblicazione, su Rainews24 sito e pagina Facebook, della notizia dell’arresto di due soggetti omonimi e operanti nel medesimo settore commerciale, indagati per reati fiscali. La domanda era stata rigettata in primo grado e la decisione confermata in appello, sul rilievo che non fosse stata provata alcuna concreta conseguenza dannosa e che mancasse ogni obiettiva confondibilità tra i soggetti coinvolti nella notizia e le società attrici, essendo la notizia riferita ai soli fratelli Cataneo, attivi nel casertano, senza riferimento alle società ricorrenti attive nel tarantino. In cassazione le società hanno proposto sei motivi: 1) violazione dell’art. 346 c.p.c. per avere la corte ritenuto rilevabile d’ufficio una questione di titolarità/legittimazione relativa al dominio Internet e all’azienda; 2) nullità della sentenza per motivazione illogica, per avere escluso l’illecito civile in mancanza del dolo tipico della diffamazione; 3) violazione dell’art. 2043 c.c. per avere subordinato la responsabilità civile al dolo e non aver considerato la colpa; 4) violazione di artt. 100 e 2043 c.c. e norme del codice della proprietà industriale, oltre che degli artt. 115 e 2697 c.c., per l’erroneo diniego di legittimazione/interesse ad agire e di tutela del domain name; 5) violazione delle norme sui segni distintivi per la ritenuta mancata prova del danno al nome e ai segni distintivi; 6) motivazione contraddittoria circa l’esistenza o meno di confusione tra le attività delle parti. La Corte di cassazione ha però rilevato che i primi quattro motivi erano assorbiti e che il quinto e il sesto erano inammissibili, perché le censure miravano in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito, sotto la veste formale di violazione di legge, senza indicare un vero errore di sussunzione né un vizio motivazionale nei limiti dell’art. 360 n. 5 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi dal primo al quarto fossero assorbiti, perché concernenti l’an della responsabilità, mentre l’esito del ricorso era già determinato dall’inammissibilità dei motivi quinto e sesto, relativi al quantum debeatur. Su questi ultimi, la Corte ha affermato che la doglianza non investiva l’interpretazione delle norme invocate, ma la valutazione del materiale probatorio e della fattispecie concreta svolta dal giudice di merito, insindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione, che però non era stato utilmente articolato. La Corte ha inoltre escluso la contraddittorietà della motivazione d’appello, chiarendo che il giudice di merito aveva fondato la decisione sull’assenza di confusione tra le imprese e aveva solo aggiunto, in via subordinata e argomentativa, che comunque non sarebbe stato possibile individuare con certezza la causa dell’eventuale confusione. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La questione della pretesa titolarità/legittimazione non poteva essere utilmente dedotta come omessa contestazione in appello se, in realtà, la doglianza riguardava la ricostruzione del fatto e non un autonomo capo di decisione nei termini prospettati dalle ricorrenti.
La motivazione non è stata ritenuta apparente o meramente contraddittoria, perché la Corte d'appello ha espresso una ratio decidendi chiara sull'assenza di confusione e ha sviluppato un argomento ulteriore solo subordinato.
art. 111, comma 6, Cost.
Il requisito di motivazione non è violato quando la decisione di merito rende comprensibile la ratio decidendi e non presenta una contraddizione effettiva.
Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per censurare la sola ricognizione della fattispecie concreta o la valutazione delle prove.
La dedotta nullità della sentenza non sussiste se la motivazione, pur sintetica, consente di individuare il percorso logico seguito dal giudice di merito.
Per il controllo di legittimità sulla motivazione occorre dedurre un omesso esame di fatti decisivi nei limiti rigorosi previsti dalla norma; non è sufficiente prospettare una diversa lettura delle prove.
La responsabilità aquiliana non è limitata alle condotte dolose tipiche della diffamazione: può derivare anche da condotta colposa, ma resta necessario provare il fatto illecito, il danno e il nesso causale.
L'interesse ad agire deve essere concreto e attuale; nel caso esaminato la sua negazione si è intrecciata con l’accertamento di insussistenza del danno e della confondibilità.
artt. 6, 7, 8, 9, 2563 ss. c.c.
Le norme sui segni distintivi dell’impresa non sono state ritenute violate, poiché le ricorrenti miravano a rimettere in discussione la valutazione di fatto sulla loro mancata confondibilità con i soggetti indicati nelle notizie.
La tutela dei segni distintivi richiede la dimostrazione del pregiudizio concretamente collegato alla condotta allegata, che nel caso non è stata ritenuta provata.
La censura sulla protezione del domain name è stata ritenuta inammissibile perché finalizzata a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e non a denunciare un errore di diritto.
La doglianza non ha individuato un vero travisamento del principio di disponibilità delle prove, ma ha contestato l’apprezzamento del materiale probatorio.
La prova del danno e del nesso causale incombeva sulle attrici; la Corte ha ritenuto che tale prova non fosse stata fornita.
art. 13 d.p.r. n. 115/2002, comma 1-quater
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico delle ricorrenti.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre come violazione di legge una critica che investe, in sostanza, la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
- La censura per motivazione apparente o contraddittoria richiede di individuare un effettivo difetto logico della decisione; non basta opporre alla ratio decidendi una lettura alternativa delle risultanze istruttorie.
- La responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. può fondarsi anche su condotta colposa, ma resta sempre necessario dimostrare fatto illecito, danno-conseguenza e nesso causale.
- Chi agisce per il risarcimento del danno derivante dalla lesione del nome o dei segni distintivi deve provare non solo la condotta asseritamente illecita, ma anche la concreta lesione e la riferibilità causale del pregiudizio alla condotta del convenuto.
- La tutela dei segni distintivi e del domain name non può essere invocata in astratto: occorre la prova dell’effettiva confondibilità o di un pregiudizio concreto e giuridicamente rilevante.
- Quando la decisione di merito esclude il danno per mancanza di confusione tra i soggetti coinvolti, una censura che miri a rimettere in discussione tale accertamento fattuale è inammissibile se non si traduce in un corretto vizio motivazionale nei limiti di legge.
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