Cassazione Civile, Ordinanza n. 20559/2022 del 27/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso della ritenuta applicata su una parte della liquidazione corrisposta in relazione alla previdenza integrativa aziendale, sostenendo che su tali somme dovesse applicarsi l’aliquota del 12,50% anziché quella ordinaria del 29,81%. Dopo un primo ciclo di giudizio e due precedenti cassazioni con rinvio, la Commissione tributaria regionale aveva nuovamente riconosciuto il diritto al rimborso, ritenendo che il rendimento fosse pari alla differenza tra capitale corrisposto e premi riscossi e che a tale rendimento si applicasse integralmente l’aliquota agevolata. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c., per non essersi il giudice di rinvio attenuto al principio di diritto già enunciato dalla Cassazione; (2) violazione di varie norme tributarie e dell’art. 2697 c.c., per non avere la CTR verificato quale parte delle somme liquidate fosse davvero imputabile al rendimento della gestione sul mercato del capitale accantonato, necessario per applicare l’aliquota del 12,50%.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo. Ha affermato che il principio di diritto enunciato in sede rescindente vincola il giudice di rinvio e che la CTR non si è attenuta a tale principio, perché non ha verificato in concreto se, quando e in quale misura il capitale accantonato fosse stato effettivamente investito sul mercato, né ha distinto tra somme costituenti rendimento da investimento e somme non agevolabili. Per questo ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese, affinché effettui la concreta verifica richiesta e si conformi al principio già espresso nella precedente ordinanza n. 9669 del 2017.
Norme richiamate
Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; la sua violazione rende fondato il motivo di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale richiamato per denunciare la violazione di legge.
art. 13 del d.lgs. n. 124 del 1993
Norma richiamata dall’Agenzia per sostenere il corretto regime fiscale dei rendimenti della previdenza integrativa.
art. 1 del D.L. n. 669 del 1996
Norma richiamata dall’Agenzia nel quadro del regime fiscale applicabile.
artt. 16, 17 e 45 del d.P.R. n. 917 del 1986
Norme richiamate per delimitare il trattamento fiscale delle somme in contestazione.
art. 6 della legge n. 482 del 1985
L’aliquota del 12,50% si applica solo alle somme che costituiscono effettivo rendimento da investimento sul mercato.
Richiamato in relazione all’onere di dimostrare la parte di rendimento effettivamente imputabile alla gestione sul mercato.
Massime di principio
- Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione in sede rescindente vincola il giudice di rinvio, che non può discostarsene né omettere gli accertamenti specificamente richiesti.
- Quando si invoca un regime fiscale agevolato per il "rendimento" di un fondo o di una previdenza integrativa, occorre verificare in concreto se le somme discendano effettivamente da investimenti sul mercato e in quale misura; non è sufficiente applicare l’aliquota agevolata all’intero importo erogato.
- Il giudice di merito, in sede di rinvio, deve procedere a una personalizzazione del calcolo e motivare i criteri aritmetici e logici con cui individua la parte di credito spettante al contribuente.
- L’agevolazione tributaria non può essere riconosciuta in via automatica sull’intera liquidazione, ma solo sulla quota effettivamente corrispondente al rendimento finanziario agevolabile.
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