Cassazione Civile, Ordinanza n. 20134/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte ricorrente, venuta a conoscenza tramite estratto di ruolo di una cartella di pagamento che assumeva non notificata, aveva agito per far dichiarare l’invalidità o inesistenza della notificazione dei verbali di accertamento, della cartella e degli avvisi di mora, nonché la prescrizione del credito, la decadenza dalla riscossione coattiva e ulteriori vizi formali della cartella. In appello il tribunale aveva riconosciuto in astratto l’ammissibilità dell’opposizione all’estratto di ruolo quando esso sia il primo atto conoscitivo della pretesa, ma aveva ritenuto che, poiché la doglianza era centrata sulla mancata notifica del verbale di accertamento, il rimedio fosse l’opposizione ex art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011, soggetta a termine di 30 giorni, ormai decorso. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 2697 c.c., 112, 615 e 617 c.p.c. e 7 d.lgs. n. 150 del 2011, sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente qualificato la sua opposizione come contestazione recuperatoria del verbale, mentre essa avrebbe invece dedotto la prescrizione del credito prendendo a riferimento la notificazione del verbale di accertamento. La Corte, però, ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l’esposizione dei fatti processuali era lacunosa e non riportava il contenuto degli atti introduttivi e d’appello necessari per valutare la censura; inoltre le ulteriori allegazioni risultavano non adeguatamente collocate nel processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha ritenuto tardiva la seconda memoria della ricorrente, escludendo anche la documentazione ivi prodotta. Nel merito processuale ha rilevato che il motivo di ricorso era inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, poiché non conteneva la trascrizione o comunque la puntuale rappresentazione degli atti processuali rilevanti per verificare l’asserita errata qualificazione dell’opposizione e la deduzione della prescrizione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla ripartizione dell’onere della prova, ma la censura fondata su tale disposizione è stata ritenuta inammissibile per carenza di specificità dell’esposizione dei fatti processuali.
Invocato per denunciare una pretesa ultrapetizione o errata qualificazione della domanda/opposizione, ma il motivo non è stato esaminato nel merito per difetto di autosufficienza.
Richiamato in relazione all’opposizione all’esecuzione, ma la Corte non è entrata nel merito della corretta qualificazione del rimedio.
Richiamato in relazione all’opposizione agli atti esecutivi, ma la questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Richiamato per sostenere la soggezione del rimedio a termine decadenziale; la Corte non ha affrontato nel merito la corretta applicazione della disciplina perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Richiamato per il deposito delle memorie nel procedimento camerale.
Richiamato per escludere l’esame della documentazione nuova prodotta con memoria tardiva.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in relazione al meccanismo del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che censuri la qualificazione giuridica di un’opposizione o di una domanda è indispensabile una ricostruzione completa e specifica degli atti processuali rilevanti; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La deduzione di un errore nella qualificazione del rimedio processuale non può essere scrutinata se il ricorrente non riporti il contenuto degli atti introduttivi e delle difese sui quali la censura si fonda.
- Le allegazioni nuove o non tempestivamente introdotte, se non supportate da un corretto richiamo al loro momento processuale, non possono essere valorizzate in cassazione.
- La tardività della memoria nel procedimento camerale comporta la sua inammissibilità e impedisce l’esame della documentazione ivi prodotta.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, all’ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19999/2023 del 13/07/2023
- ordinanza_civile · 13 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20000/2023 del 13/07/2023
- ordinanza_civile · 13 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20004/2023 del 13/07/2023
- ordinanza_civile · 13 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20005/2023 del 13/07/2023
- ordinanza_civile · 13 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20006/2023 del 13/07/2023
- ordinanza_civile · 13 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20016/2023 del 13/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →