Cassazione Civile, Ordinanza n. 01255/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso di maggiori somme versate a titolo di IRPEF, sostenendo che sull'indennità di buonuscita percepita per la cessazione del rapporto di lavoro con un ente regionale siciliano dovesse applicarsi, per la quota maturata fino al 31 dicembre 2003, il regime più favorevole previsto dalla normativa regionale, e non l'abbattimento calcolato dall'amministrazione sull'intero imponibile. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR aveva confermato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 2-bis, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), in relazione all'art. 20 della L.R. Sicilia n. 21/2003, sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente applicato la disciplina regionale previgente alla quota di liquidazione maturata fino al 31.12.2003, anziché la nuova disciplina statale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate e ha rigettato il ricorso. Ha confermato la correttezza della decisione di merito, osservando che la disciplina speciale regionale siciliana limitava l'applicazione della normativa statale alle somme maturate dal 1° gennaio 2004 in avanti, e che tale disciplina non poteva essere disapplicata né per via interpretativa né sulla base del richiamo alla giurisprudenza costituzionale richiamata dall'Ufficio. Ha inoltre rilevato che la norma regionale non appariva manifestamente incostituzionale, essendo una misura di tutela, temporalmente limitata, dei diritti quesiti previdenziali e di graduale transizione tra sistemi di calcolo. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del contribuente; non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la qualità di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
è stata dedotta la violazione e falsa applicazione di legge come motivo di ricorso per cassazione
art. 19, comma 2-bis, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
norma statale sul calcolo della tassazione dell'indennità di buonuscita, ritenuta dall'Ufficio applicabile all'intero imponibile, ma non prevalente sulla disciplina regionale per la quota maturata fino al 31.12.2003
art. 20 della L.R. Sicilia n. 21 del 2003
disposizione regionale che limita l'applicazione della disciplina nazionale alle somme maturate dal 1° gennaio 2004 e che viene ritenuta valida e applicabile
art. 30, comma secondo, L.R. 23 febbraio 1962, n. 2
richiamato dal contribuente come base del regime di detrazione del 50% sulla quota indennitaria maturata fino al 31.12.2003
articoli 3, 38 e 53 Cost.
parametri evocati per escludere la manifesta incostituzionalità della disciplina regionale, considerata misura di tutela e di transizione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
non applicato poiché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Corte cost. n. 178/1986
richiamata dall'Ufficio; la Corte osserva che quel principio vale per il caso deciso e per la disapplicazione di atti generali, ma non consente di disapplicare una fonte primaria non sottoposta alla Consulta
Corte cost. n. 77/2008
richiamata a sostegno della non manifesta irragionevolezza della disciplina regionale, letta come intervento conservativo e temporalmente limitato a tutela di diritti quesiti
Massime di principio
- Quando una norma regionale speciale disciplina in modo espresso e temporalmente delimitato il trattamento fiscale o previdenziale di una determinata indennità, essa non può essere neutralizzata da una diversa ricostruzione interpretativa della norma statale generale se il testo regionale opera una chiara limitazione dell'ambito applicativo della disciplina nazionale.
- Il richiamo a precedenti della Corte costituzionale può sostenere la disapplicazione di atti generali o l'interpretazione di un sistema normativo, ma non autorizza il giudice comune a disapplicare una fonte primaria non dichiarata incostituzionale.
- Una disciplina transitoria che preservi diritti quesiti e accompagni il passaggio da un sistema retributivo a uno contributivo può risultare ragionevole anche se comporta un trattamento più favorevole per un periodo limitato, purché non alteri in modo irragionevole i rapporti sostanziali.
- In sede di legittimità, il motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c. è infondato quando la sentenza impugnata abbia correttamente applicato la normativa speciale di settore e il ricorrente invochi solo una lettura alternativa della disciplina senza evidenziare un effettivo errore di diritto.
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