Cassazione Civile, Ordinanza n. 12232/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, da parte dell’Ufficio, del rimborso del credito IVA relativo all’anno 2013 richiesto da una società che sosteneva di aver effettuato acquisti di beni e servizi per attività preparatorie all’avvio di un’impresa di raccolta, riduzione volumetrica, stoccaggio e riutilizzo di pneumatici fuori uso. La società aveva dedotto di aver sostenuto spese per lavori di adeguamento dell’immobile e di averle finanziate con mutuo fondiario. L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CGT di secondo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente, articolando due motivi: 1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che i giudici di merito avrebbero fondato la decisione sull’inerenza dei costi, questione estranea al provvedimento di diniego; 2) violazione degli artt. 4 e 30 del d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., perché la contribuente non avrebbe provato gli elementi oggettivi idonei a dimostrare la serietà dell’intenzione di avviare l’attività e le cause che avevano impedito l’inizio delle operazioni attive.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che il vizio di ultrapetizione non era stato dedotto con specifico motivo di appello e, quindi, non poteva essere fatto valere per la prima volta in cassazione contro la sentenza di secondo grado confermativa. Ha poi rigettato il secondo motivo, affermando che, in tema di IVA, la detrazione e il rimborso possono spettare anche in assenza di operazioni attive quando gli acquisti sono inerenti ad attività preparatorie di un’attività economica programmata, purché vi siano elementi oggettivi a conferma dell’intenzione di iniziare l’impresa e il mancato utilizzo dei beni o servizi dipenda da cause indipendenti dalla volontà del contribuente. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito circa la funzionalità delle spese all’iniziativa imprenditoriale e la sussistenza di ostacoli normativi e autorizzativi che avevano impedito l’avvio dell’attività. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza spese per la mancata difesa della società intimata.
Norme richiamate
art. 30, comma 4, d.P.R. n. 633/1972
consente il rimborso del credito IVA secondo i presupposti ordinari, applicabili anche a spese sostenute in fase preparatoria se inerenti a un’attività economica programmata.
rileva per l’individuazione del soggetto passivo IVA e dell’attività d’impresa, anche nella fase di avvio.
l’onere probatorio resta a carico di chi invoca la detrazione/rimborso, ma la prova può essere data anche tramite elementi oggettivi desumibili dal contesto fattuale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è il parametro formale richiamato per la censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il parametro per denunciare la violazione e falsa applicazione delle norme sostanziali in tema di IVA e onere della prova.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude la debenza dell’ulteriore contributo unificato per la parte pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado non è deducibile per la prima volta in cassazione contro la decisione d’appello confermativa se non è stato specificamente devoluto con l’impugnazione ordinaria.
- In materia IVA, la detrazione sugli acquisti e il conseguente rimborso non richiedono necessariamente l’effettivo inizio delle operazioni attive, purché le spese siano effettivamente inerenti a un’attività economica programmata e preparatoria.
- La qualità di soggetto passivo IVA può sussistere già nella fase di avvio dell’impresa, quando l’intenzione di iniziare un’attività economica sia confermata da elementi oggettivi.
- La detrazione/rimborso dell’IVA su spese preparatorie è subordinata a un riscontro oggettivo della funzionalità degli acquisti all’iniziativa economica e all’assenza di finalità fraudolente o abusive.
- Il mancato utilizzo dei beni o servizi acquistati non esclude il diritto alla detrazione se dipende da cause indipendenti dalla volontà del contribuente, purché queste siano provate o comunque emergano da elementi obiettivi attendibili.
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