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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00216/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione, proposta in giudizio riunito, contro un verbale ispettivo e poi contro un avviso di addebito emesso per il recupero di contributi relativi a numerosi contratti di lavoro a progetto stipulati tra la società e diversi collaboratori. L'ente previdenziale sosteneva che tali rapporti dovessero essere riqualificati come subordinati, con conseguente debenza di contributi alla gestione ordinaria; la società, invece, rivendicava la genuinità dei rapporti autonomi. In primo grado il tribunale aveva annullato l'avviso di addebito per ragioni processuali e aveva anche escluso la fondatezza della pretesa contributiva. In appello la decisione è stata riformata nel merito: la corte territoriale ha ritenuto che i progetti fossero privi di specificità, con obiettivi non autonomi e non riferibili a un ruolo aziendale identificabile, e ha condannato la società al pagamento dei contributi. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto sei motivi: 1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del rito del lavoro per asserito mutamento della causa petendi, perché l'ente avrebbe originariamente contestato solo la difformità tra progetto e attività svolta e non la genericità del progetto; 2) violazione delle norme sulla qualificazione del rapporto e sulla prova, sostenendo che le testimonianze avrebbero confermato la natura autonoma dei rapporti; 3) omesso esame di un fatto decisivo, per la mancata ammissione di una consulenza tecnica contabile sul quantum dovuto e sulle somme già versate alla gestione separata; 4) violazione di norme processuali per mancata pronuncia e motivazione sul calcolo del debito contributivo e sulle somme da compensare o detrarre; 5) nullità della sentenza e omessa pronuncia per il diniego della consulenza tecnica contabile richiesta anche in subordine; 6) violazione degli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c. in relazione alla posizione di un singolo lavoratore, sostenendo che l'ente non avrebbe provato il maggior imponibile contributivo e che le risultanze testimoniali sarebbero state fraintese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, correggendo però la motivazione della sentenza d'appello ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c., perché l'ente aveva comunque tempestivamente allegato la genericità dei progetti nelle proprie difese di primo grado, sicché non vi era stato un inammissibile mutamento della causa petendi. Ha dichiarato inammissibili il secondo motivo, perché diretto a sollecitare una diversa lettura del materiale istruttorio e quindi a rimettere in discussione il merito, il terzo motivo, perché l'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non riguarda la mancata ammissione di un mezzo istruttorio ma solo fatti storici decisivi, e i motivi quarto e quinto, perché la doglianza sul conteggio contributivo e sulla compensazione/detrazione era generica e non superava il rilievo di genericità già fatto dalla corte territoriale. È stato rigettato anche l'ultimo motivo, relativo alla posizione di un lavoratore specifico, perché la corte di merito aveva fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese in sede ispettiva e non aveva invertito l'onere della prova; anche qui il ricorso si risolveva in una censura di merito. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 3, d.lgs. 46/1999

    l'avviso di addebito non poteva essere annullato solo per la pendenza dell'azione giudiziale sul verbale ispettivo se il relativo profilo non era stato oggetto di impugnazione, ma la Corte d'appello ha mantenuto l'annullamento sul punto perché non devoluto

  • art. 437 c.p.c.

    nel rito del lavoro non è consentito un mutamento della causa petendi che introduca un tema di indagine diverso da quello originariamente dedotto

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice deve corrispondere al chiesto e pronunciato; il motivo è infondato se la difesa dell'ente aveva già dedotto il fatto costitutivo poi valorizzato dalla sentenza

  • art. 69, d.lgs. 276/2003

    se il rapporto a progetto è privo dei requisiti richiesti, il rapporto va ricondotto alla disciplina del lavoro subordinato; i due commi presuppongono causae petendi distinte

  • art. 115 c.p.c.

    la censura non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio da parte della Cassazione

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce efficacia diversa da quella legale alla prova, non quando valuti diversamente le risultanze istruttorie

  • art. 2697 c.c.

    non vi è violazione quando il giudice non inverti l'onere della prova ma pervenga positivamente a un convincimento sul fondamento della pretesa

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    l'omesso esame riguarda fatti storici decisivi, non la mancata ammissione di una consulenza tecnica o di altri mezzi istruttori

  • art. 380-bis c.p.c.

    la causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale semplificato

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    la Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata mantenendone fermo il dispositivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, l'allegazione dei fatti costitutivi della pretesa contributiva deve essere tempestiva nelle difese introduttive dell'ente; tuttavia, se dal contenuto degli atti risulta che il fatto costitutivo era già stato dedotto, non può parlarsi di mutamento inammissibile della causa petendi.
  • Quando il rapporto di collaborazione a progetto difetta dei requisiti di specificità e autonomia del progetto, il rapporto può essere riqualificato come subordinato con conseguenze anche contributive ai sensi dell'art. 69 d.lgs. 276/2003.
  • Le censure di cassazione che mirano a sovvertire la valutazione delle prove testimoniali o documentali sono inammissibili se mascherate da violazione di legge, perché la Corte di legittimità non può sostituire il proprio apprezzamento del merito a quello del giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici decisivi e non la mancata ammissione di consulenze tecniche o di altri mezzi di prova.
  • La deduzione di errori nel calcolo del dovuto o nella compensazione di somme versate deve essere specifica; allegazioni generiche non consentono il sindacato di legittimità sulla quantificazione del credito contributivo.
  • Non sussiste violazione dell'art. 2697 c.c. quando il giudice non inverte l'onere della prova ma, sulla base delle risultanze istruttorie, ritiene provata la pretesa dell'ente.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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