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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44535/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la legalità della confisca del denaro e di altri beni (cellulari, schede SIM, sostanza stupefacente, involucri) disposta in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, denunciando la violazione dell'art. 240 cod. pen. per mancanza di prova della provenienza illecita del denaro e richiamando l'orientamento secondo cui il danaro è confiscabile solo se vi è un nesso di pertinenzialità con l'attività di cessione (non è sufficiente che il denaro derivi da precedenti cessioni non provate come provento diretto).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato limitatamente alla confisca: ha annullato la sentenza impugnata nella parte relativa alla confisca del denaro e dei cellulari e ha rinviato al Tribunale di Pavia per un nuovo giudizio su quel punto. La Corte ha osservato che la confisca è ammessa solo quando sussista il necessario nesso tra il denaro (o il bene) e il reato; nel caso di specie il giudice di merito non ha motivato l'ablazione né dimostrato la derivazione del denaro dal reato, né ha spiegato il nesso strumentale dei cellulari e delle schede SIM. La Corte ha inoltre richiamato l'ammissibilità della confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen. in considerazione delle modifiche normative, precisando che per identificare il regime applicabile occorre guardare alla legge vigente al momento della sentenza di primo grado; ciò non ha però impedito l'annullamento per carenze motivazionali e il rinvio.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Riferimento al tipo di giudizio (accordo sulle modalità di definizione della pena) e al fatto che il ricorso avverso una sentenza ex art. 444 è comunque possibile con riguardo alle misure patrimoniali non oggetto di accordo.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti generali del ricorso contro sentenze concordate; la Corte ha però ritenuto che il motivo non incontrasse tali limiti in relazione alle misure patrimoniali non concordate.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Base normativa per il ricorso per cassazione; ammesso nel caso di misure patrimoniali/sanzionatorie non concordate.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Fattispecie di reato contestata (detenzione/cessione di sostanze stupefacenti) rispetto alla quale è stata disposta la confisca; la confisca è possibile se si dimostra il nesso tra il provento e il reato.

  • art. 240 cod. pen.

    Prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato (provento). La Corte ha richiamato che la confisca ai sensi di questa norma è ammessa solo se è provato che il denaro costituisce provento del reato.

  • art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma speciale che prevede misure patrimoniali in materia di stupefacenti; la Corte la cita come possibile fondamento della confisca unitamente all'art. 240 cod. pen., sempre nel presupposto del nesso con il reato.

  • art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (modificato dall'art. 4, comma 3-bis del d.l. n. 123/2023 conv. L. n. 159/2023)

    Richiamata per spiegare che, in seguito alla modifica normativa, la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, è stata inclusa tra i delitti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Prevede la confisca per sproporzione (in base alla discrepanza tra redditi e patrimonio posseduto). La Corte ha osservato che tale regime può applicarsi retroattivamente nei limiti dell'art. 200 c.p., ma per individuare il regime applicabile occorre guardare alla legge vigente al momento della sentenza di primo grado.

  • art. 200, comma primo, cod. pen.

    Limiti alla retroattività favorevole delle norme penali; la Corte lo richiama per precisare i limiti di applicazione retroattiva dell'art. 240-bis.

Massime di principio

  • La confisca del denaro come provento di reato richiede sempre che il giudice motivi il nesso diretto o indiretto tra la somma sequestrata e l'attività delittuosa; l'assenza di tale motivazione invalida la misura confiscatoria.
  • Il danaro derivante da precedenti cessioni non è automaticamente confiscabile: occorre provare che costituisce effettivo profitto del reato in contestazione o che esista una pertinenzialità strumentale con l'attività criminale.
  • Per beni quali telefoni e schede SIM la confisca richiede la dimostrazione di un nesso strumentale specifico e non occasionale con il reato (intrinseca e strutturale funzionalità rispetto all'attività delittuosa).
  • Quando una nuova norma amplia i presupposti per la confisca (es. confisca per sproporzione), va valutata la legge vigente al momento della sentenza di primo grado e i limiti di retroattività favorevole stabiliti dall'art. 200 c.p.; ciò può incidere sul regime applicabile ma non sopperisce a carenze motivazionali del giudice.
  • Anche nelle procedure di definizione concordata o ex art. 444 cod. proc. pen. è possibile il sindacato di legittimità in Cassazione sulle misure patrimoniali non concordate tra le parti.

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