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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44511/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna (giudizio abbreviato) per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 (occultamento o distruzione di scritture contabili) sostenendo: 1) carenza del dolo specifico di evasione, poiché la mancata esibizione di alcune fatture sarebbe riconducibile a negligenza nella conservazione (molte fatture erano state emesse e la maggior parte esibita; non sono state trovate tracce di occultamento); 2) vizio di motivazione per omesso esame dei motivi nuovi sull'applicabilità di pene sostitutive alla detenzione (art. 53 ss. legge n. 689/1981), richieste in appello e tempestivamente depositate.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo sul secondo motivo. Ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondate le censure riguardanti la sussistenza del dolo specifico (confermando la valutazione dei giudici di merito secondo cui l'occultamento è ascrivibile alla volontà di evadere, desumibile anche dall'assenza del pagamento dei tributi). Tuttavia ha accolto la censura relativa al mancato esame, da parte della Corte d'appello, dei motivi nuovi attinenti all'applicazione di pene sostitutive: la sentenza impugnata non ha valutato né motivato il giudizio prognostico richiesto per respingere la richiesta di pena sostitutiva (funzionalità rispetto al reinserimento sociale e prevedibilità del rispetto delle prescrizioni), né ha potuto rifiutare le pene sostitutive sulla base del solo dato dei precedenti. Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente all'applicabilità delle pene sostitutive e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio su tale punto, lasciando ferma la declaratoria di responsabilità penale e la condanna di merito.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 74/2000

    La norma punisce l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili; la Corte di merito ha ritenuto che il dolo specifico di evasione possa essere desunto dalla condotta di non registrare/esibire fatture e dal mancato pagamento delle imposte connesse.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Disposizioni che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure sulla sussistenza del dolo e fondate quelle sul vizio di motivazione in tema di pene sostitutive.

  • art. 53 ss. legge n. 689/1981

    Prevede l'applicazione di sanzioni sostitutive alle pene detentive brevi; la Corte di cassazione ha richiamato il necessario giudizio prognostico individualizzato del giudice sul reinserimento sociale e sulla prevedibilità del rispetto delle prescrizioni prima di negare tali misure.

  • art. 58 legge n. 689/1981 (rinvio all'art. 133 cod. pen.) e art. 59 legge n. 689/1981

    Richiamate dalla Cassazione per chiarire che il rinvio operato dall'art. 58 alla disciplina delle circostanze (art. 133 c.p.) deve essere letto congiuntamente all'art. 59: le condizioni ostative all'applicazione delle pene sostitutive riguardano circostanze del reato e non i soli precedenti penali. Pertanto i precedenti non possono da soli escludere automaticamente le pene sostitutive.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Richiamato come riferimento normativo per la lettura aggiornata della disciplina sulle pene sostitutive e sul rinvio alle norme del codice penale.

Massime di principio

  • Per il reato di occultamento o distruzione di scritture contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000) il dolo specifico di evasione può essere desunto anche da elementi indiziari, come la mancata registrazione/esibizione di documenti e il mancato pagamento delle imposte connesse; l'esibizione di parte della documentazione non esclude automaticamente l'esistenza di occultamento mirato all'evasione.
  • Il giudice di merito deve motivare specificamente e valutare in modo individualizzato la richiesta di pene sostitutive alle pene detentive brevi: occorre un giudizio prognostico sulla funzionalità della misura per il reinserimento sociale e sulla prevedibilità del rispetto delle prescrizioni.
  • La presenza di precedenti penali non è di per sé sufficiente a escludere l'applicabilità delle pene sostitutive; il diniego richiede valutazioni concrete e motivate in ordine ai requisiti soggettivi e prognostici richiesti.
  • Se l'appello contiene 'motivi nuovi' sulla sostituzione della pena, la Corte di merito deve esaminarli e motivare la decisione; il mancato esame può portare all'annullamento parziale con rinvio limitato alla valutazione della sostituzione della pena.
  • Un annullamento in Cassazione può essere limitato alla fase sanzionatoria senza toccare la valutazione di responsabilità già ritenuta fondata, con rinvio per nuovo giudizio sul solo punto procedurale o motivazionale carente.

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