Cassazione Penale, Sentenza n. 44509/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la conferma della condanna per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (periodo 2017-2019). Due motivi principali: 1) violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., con richiesta di esclusione delle dichiarazioni rese da Bottura Morris perché, secondo il ricorrente, al momento della sommarie informazioni Bottura sarebbe già stato raggiunto da indizi univoci di reità e avrebbe dovuto essere trattato come indagato; 2) vizio della motivazione e travisamento della prova in relazione all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000, lamentando che i giudici hanno condannato senza acquisire le copie materiali delle fatture e basandosi su deduzioni di natura tributaria anziché penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, ritenendo che i punti sollevati riproducessero censure già discusse in appello e correttamente respinte. Sulla prima questione la Corte ha condiviso la valutazione della Corte d'appello secondo cui, alla data delle sommarie informazioni, non sussistevano elementi univoci di responsabilità a carico di Bottura tali da rendere inutilizzabili le sue dichiarazioni ai sensi dell'art. 63 c.p.p.; inoltre le dichiarazioni di Bottura non erano essenziali per la condanna, essendovi altri elementi probatori e l'ammissione dello Zapparoli di essere amministratore di fatto. Sulla seconda questione la Corte ha confermato che il reato previsto dall'art. 2 d.lgs. 74/2000 può essere integrato dalla registrazione contabile delle false fatture e che la prova dell inesistenza delle fatture è stata desunta anche dall'assenza di operatività delle società estere. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 63, comma 2, codice di procedura penale
La Corte ha ritenuto che la norma che impone particolari garanzie per la raccolta di dichiarazioni da persone che siano raggiunte da chiari indizi di reità non fosse applicabile al Bottura alla data delle sue dichiarazioni, poiché non esistevano elementi univoci di responsabilità relativi al medesimo reato o a reato connesso; pertanto le dichiarazioni non sono state dichiarate inutilizzabili.
art. 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti si integra non solo con la conservazione materiale delle fatture ai fini di prova, ma anche con la loro registrazione nelle scritture contabili obbligatorie e con l inserimento nella dichiarazione fiscale. Nel caso di specie la registrazione contabile e l'assenza di operatività delle società emittenti hanno costituito prova sufficiente dell inesistenza delle operazioni.
art. 2, comma 2-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma citata in relazione al riconoscimento dell'attenuante applicata in primo grado per la determinazione della pena; la Corte di legittimità non ha censurato il riconoscimento operato dal giudice di merito.
art. 40 cod. pen. (richiamato dal ricorrente)
Il ricorrente ha richiamato la funzione di controllo dell'amministratore di diritto (dovere di impedire l evento) per ritenere Bottura potenzialmente responsabile; la Corte ha però osservato che tale richiamo non costituiva prova di elementi univoci di responsabilità alla data delle sommarie informazioni, e quindi non giustificava l inutilizzabilità delle sue dichiarazioni.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti sono utilizzabili a meno che, alla data in cui sono state acquisite, sussistano chiari e univoci indizi di reità riferibili alla medesima fattispecie o a reato connesso; la mera posizione soggettiva (es. ruolo societario) non è di per sé sufficiente a escluderle.
- Ai fini del reato di dichiarazione fraudolenta previsto dall'art. 2 d.lgs. 74/2000, la registrazione nelle scritture contabili obbligatorie può integrare il fatto tipico anche in mancanza della conservazione materiale delle fatture, purché la falsità risultante sia verificabile e supportata da elementi concreti come l inesistenza operativa delle società emittenti.
- In sede di cassazione sono inammissibili i ricorsi che ripropongono, in termini generici, le stesse censure già rilevate e valutate in appello senza indicare punti di illegittimità di diritto o vizi logico-giuridici specifici; la doglianza deve dimostrare la sussistenza di vizi di diritto non meramente rivalutazioni dei fatti.
- La rilevanza probatoria di elementi accertati in ambito tributario o amministrativo può permeare il giudizio penale se integrata da altri indizi e se la valutazione complessiva dei giudici di merito risulta logica e non contraddittoria.
- Per contestare l'utilizzabilità di una dichiarazione occorre provare che, al momento della sua acquisizione, erano già presenti indizi univoci di responsabilità che assoggettavano il dichiarante alle garanzie previste dall'art. 63 c.p.p.; affermazioni contrarie basate su ricostruzioni alternative dei fatti sono insufficienti in cassazione.
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