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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44510/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna pronunciata in secondo grado. Alberto Presutti ha dedotto vizi di motivazione e violazioni di legge contestando la valutazione della prova: sosteneva che la Corte d'appello si era limitata a un generico rinvio alla motivazione di primo grado e non aveva esaminato specificamente le censure di appello; inoltre ha contestato l'attendibilita' e l'equivocita' delle dichiarazioni dei coimputati e la genericita' delle fatture ritenute inesistenti. Roberto Cremonini ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione con riguardo al delitto di occultamento di documenti contabili (contestando che le fatture fossero state poi prodotte prima dell'ammissione al rito abbreviato), ha criticato la valutazione della prova circa la fittizieta' delle fatture emesse da Mcube s.r.l. e ha contestato la quantificazione della confisca per equivalente, sostenendo che il profitto doveva essere calcolato al netto delle retrocessioni parziali indicate dai coimputati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che molte censure fossero prive di specificita' o manifestamente infondate: in particolare ha ritenuto congrua la valutazione della Corte d'appello sulla fittizieta' delle fatture (fondamentata su dichiarazioni di imputati di reati connessi, sulla genericita' delle fatture e sull'assenza di contratti o documentazione di supporto), e ha confermato che l'occultamento delle scritture contabili puo' consistere anche nella temporanea indisponibilita' dei documenti agli organi verificatori e non richiede un rifiuto formale di esibizione. Quanto alla confisca, la Corte ha richiamato il principio consolidato che il profitto del reato puo' comprendere l'intero importo di un'operazione interamente illecita e che i costi illeciti sostenuti per procurare fatture false non sono deducibili, potendo quindi essere inclusi nella confisca (concetto di "prezzo del reato"). In conseguenza i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e ad altri oneri indicati nella sentenza di inammissibilita' (testo integrale della sentenza prosegue con determinazioni pecuniarie).

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Riferito al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto che la fittizieta' delle fatture possa essere desunta da un quadro probatorio coordinato (dichiarazioni di coimputati, genericita' delle fatture, assenza di contratti) e che tale valutazione non sia manifestamente illogica.

  • art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma sull'occultamento di scritture e documenti contabili; la Corte l'ha interpretata nel senso che l'occultamento comprende anche la temporanea indisponibilita' dei documenti agli organi verificatori e non richiede necessariamente un rifiuto formale di esibizione.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b e e)

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto che molte censure fossero prive di specificita' o manifestamente infondate e pertanto non idonee a fondare il ricorso.

  • artt. 192 comma 2 e 3 e 533 comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamati dai ricorrenti in relazione alla valutazione della prova e all'onere di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse sufficiente e che i criteri di valutazione della prova fossero stati applicati correttamente.

  • art. 9 d.lgs. n. 471 del 1997

    Norma amministrativa citata in analogia: la mancata esibizione o la dichiarazione di non possedere documenti e' equiparata a sottrazione all'ispezione; la Corte usa il principio per sostenere che l'occultamento non richiede necessariamente un rifiuto formale.

  • art. 240 cod. pen. (secondo comma, n.1)

    Norma sulla confisca per equivalente; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il profitto del reato puo' comprendere l'intero importo dell'operazione illecita e che i costi illeciti finalizzati al reato possono essere confiscati come 'prezzo del reato'.

  • art. 14, comma 4-bis, legge 24 dicembre 1993, n. 537

    Richiamata per affermare che, ai fini fiscali, non sono ammessi in deduzione i costi direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi; la Corte l'ha usata a supporto dell'indirizzo secondo cui i costi per ottenere fatture false non possono ridurre il profitto confiscabile.

Massime di principio

  • La produzione tardiva di documenti (es. fatture) non esclude automaticamente il reato di occultamento se durante i controlli i documenti erano indisponibili nei luoghi accessibili agli organi verificatori; la temporanea indisponibilita' puo' integrare occultamento.
  • La genericita' dell'oggetto della fattura e l'assenza di contratti o documentazione di supporto sono elementi che, se considerati insieme ad altre risultanze (anche dichiarazioni di coimputati), possono legittimamente far emergere la fittizieta' delle fatture.
  • Le dichiarazioni di imputati o coimputati possono essere valorizzate come prova se inserite in un contesto probatorio coerente e se non sussistono ragioni logiche manifeste per ritenerle inattendibili; la loro estensione ad altre fatture e' possibile quando il quadro probatorio lo giustifica.
  • Ai fini della confisca per equivalente, il profitto del reato può comprendere l'intero importo di operazioni ritenute interamente illecite; i costi illeciti sostenuti per procurare le fatture false non sono deducibili e possono contribuire alla quantificazione della confisca.
  • In sede di cassazione i motivi devono essere specifici e puntuali: censure generiche o che non richiamano punti precisi del gravame sono spesso dichiarate inammissibili.

Testo integrale

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