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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44506/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi contestano la sentenza d'appello del 30/11/2023 che, pur assolvendo altri coimputati per alcuni profili, ha confermato la condanna di Bozu e Luigi Morrone per omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2012. Bozu ha dedotto: (1) violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 e carenza della prova del dolo specifico (sostiene di essere mero prestanome e di essersi affidato ad altri, senza consapevolezza della finalità evasiva), e (2) vizio nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.. Luigi Morrone ha dedotto quattro motivi: (1) erronea qualificazione come amministratore di fatto ai sensi dell'art. 2639 c.c.; (2) mancanza dell'elemento soggettivo e del concorso di persone (art. 5 d.lgs. 74/2000 e art. 110 c.p.); (3) travisamento probatorio e violazione del principio di non colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio; (4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e eccessività della pena (art. 62-bis e art. 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che i giudici di merito abbiano motivato plausibilmente: per Bozu, sussisterebbe la consapevolezza della macroscopica illiceità del sistema cooperativa/consorzio e la conoscenza dell'entità dell'IVA dovuta (scritte contabili), elementi dai quali è stata desunta la finalità evasiva; il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato in assenza di elementi positivi concreti. Per Luigi Morrone, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei criteri per l'amministratore di fatto (esercizio continuativo e significativo dei poteri gestori), suffragata da dichiarazioni e riscontri, e valida la valutazione dell'elemento soggettivo e della pena; le censure difensive attengono a rinnovata valutazione del fatto, non sindacabile in Cassazione. Non è stata accolta la richiesta di annullamento senza rinvio per prescrizione, posto che l'inammissibilità del ricorso impedisce la rilevazione della causa di non punibilità.

Norme richiamate

  • art. 5, d.lgs. n. 74/2000

    Il reato di omessa dichiarazione richiede dolo specifico di evasione; la Corte ha ritenuto che il dolo possa desumersi da elementi congiunti quali la macroscopica illegalità del sistema, la consapevolezza dell'entità dell'imposta (dalle scritture) e il successivo mancato pagamento

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico: devono poggiare su elementi concreti e positivi; il giudice di merito può legittimamente negarle se sussistono ragioni preponderanti contrarie

  • art. 2639 c.c.

    Criteri per individuare l'amministratore di fatto (esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici); la Corte ha ritenuto applicabile tale parametro per valutare la posizione di Luigi Morrone

  • art. 110 c.p.

    Regola del concorso di persone nel reato; la difesa invocava solo concorso morale ma la Corte d'appello ha ritenuto provata la partecipazione attiva dell'amministratore di fatto

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Onere di motivazione e valutazione delle prove in fatto; la Cassazione ribadisce il divieto di riesaminare i fatti quando la critica si risolve in mera rivalutazione delle fonti probatorie

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto congrua la quantificazione alla luce della gravità e dell'entità dell'evasione

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Cause di non punibilità (es. prescrizione): la Corte ricorda che l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce la rilevazione ex officio di tali cause da parte della Cassazione

Massime di principio

  • In sede di Cassazione non è consentito riesaminare il materiale probatorio per sostituirsi al giudice di merito: le censure che si limitano a chiedere diversa valutazione dei fatti sono inammissibili
  • Per gli amministratori di fatto la responsabilità tributaria può essere riconosciuta quando emerga un esercizio continuativo e significativo dei poteri gestori (art. 2639 c.c. come parametro interpretativo), anche se formalmente in pensione o senza cariche ufficiali
  • Il dolo specifico in reati tributari può essere desunto da un quadro complessivo (macroscopica illiceità dell'organizzazione, conoscenza delle scritture contabili e dell'entità dell'imposta, omissione del pagamento), non solo dalla consapevolezza dell'obbligazione
  • Le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis non sono automatismi: richiedono elementi concreti e positivi e la loro esclusione, se adeguatamente motivata, è sindacabile solo nei limiti della logicità della motivazione
  • La dichiarazione tardiva della prescrizione o di altre cause di non punibilità non può essere valorizzata dalla Cassazione se il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza

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