Cassazione Penale, Sentenza n. 44506/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi contestano la sentenza d'appello del 30/11/2023 che, pur assolvendo altri coimputati per alcuni profili, ha confermato la condanna di Bozu e Luigi Morrone per omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2012. Bozu ha dedotto: (1) violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 e carenza della prova del dolo specifico (sostiene di essere mero prestanome e di essersi affidato ad altri, senza consapevolezza della finalità evasiva), e (2) vizio nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.. Luigi Morrone ha dedotto quattro motivi: (1) erronea qualificazione come amministratore di fatto ai sensi dell'art. 2639 c.c.; (2) mancanza dell'elemento soggettivo e del concorso di persone (art. 5 d.lgs. 74/2000 e art. 110 c.p.); (3) travisamento probatorio e violazione del principio di non colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio; (4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e eccessività della pena (art. 62-bis e art. 133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che i giudici di merito abbiano motivato plausibilmente: per Bozu, sussisterebbe la consapevolezza della macroscopica illiceità del sistema cooperativa/consorzio e la conoscenza dell'entità dell'IVA dovuta (scritte contabili), elementi dai quali è stata desunta la finalità evasiva; il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato in assenza di elementi positivi concreti. Per Luigi Morrone, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei criteri per l'amministratore di fatto (esercizio continuativo e significativo dei poteri gestori), suffragata da dichiarazioni e riscontri, e valida la valutazione dell'elemento soggettivo e della pena; le censure difensive attengono a rinnovata valutazione del fatto, non sindacabile in Cassazione. Non è stata accolta la richiesta di annullamento senza rinvio per prescrizione, posto che l'inammissibilità del ricorso impedisce la rilevazione della causa di non punibilità.
Norme richiamate
Il reato di omessa dichiarazione richiede dolo specifico di evasione; la Corte ha ritenuto che il dolo possa desumersi da elementi congiunti quali la macroscopica illegalità del sistema, la consapevolezza dell'entità dell'imposta (dalle scritture) e il successivo mancato pagamento
Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico: devono poggiare su elementi concreti e positivi; il giudice di merito può legittimamente negarle se sussistono ragioni preponderanti contrarie
Criteri per individuare l'amministratore di fatto (esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici); la Corte ha ritenuto applicabile tale parametro per valutare la posizione di Luigi Morrone
Regola del concorso di persone nel reato; la difesa invocava solo concorso morale ma la Corte d'appello ha ritenuto provata la partecipazione attiva dell'amministratore di fatto
Onere di motivazione e valutazione delle prove in fatto; la Cassazione ribadisce il divieto di riesaminare i fatti quando la critica si risolve in mera rivalutazione delle fonti probatorie
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto congrua la quantificazione alla luce della gravità e dell'entità dell'evasione
Cause di non punibilità (es. prescrizione): la Corte ricorda che l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce la rilevazione ex officio di tali cause da parte della Cassazione
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è consentito riesaminare il materiale probatorio per sostituirsi al giudice di merito: le censure che si limitano a chiedere diversa valutazione dei fatti sono inammissibili
- Per gli amministratori di fatto la responsabilità tributaria può essere riconosciuta quando emerga un esercizio continuativo e significativo dei poteri gestori (art. 2639 c.c. come parametro interpretativo), anche se formalmente in pensione o senza cariche ufficiali
- Il dolo specifico in reati tributari può essere desunto da un quadro complessivo (macroscopica illiceità dell'organizzazione, conoscenza delle scritture contabili e dell'entità dell'imposta, omissione del pagamento), non solo dalla consapevolezza dell'obbligazione
- Le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis non sono automatismi: richiedono elementi concreti e positivi e la loro esclusione, se adeguatamente motivata, è sindacabile solo nei limiti della logicità della motivazione
- La dichiarazione tardiva della prescrizione o di altre cause di non punibilità non può essere valorizzata dalla Cassazione se il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza
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