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Sentenza

Sentenza del 27/11/2015 n. 24272 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva accolto il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento relativo al 2003. L'accertamento riguardava la rettifica del valore delle rimanenze finali, la ripresa di costi ritenuti indeducibili e l'applicazione del regime IVA ordinario anziché del regime del margine per autoveicoli usati acquistati intracomunitariamente. L'Agenzia ha dedotto, tra l'altro, che la regolarità formale della contabilità non impedisce un accertamento analitico-induttivo basato su presunzioni gravi, precise e concordanti e che, per applicare il regime del margine, il rivenditore deve verificare la sussistenza sostanziale dei relativi presupposti, non potendo fare affidamento sulla sola regolarità formale delle fatture.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, ritenendo legittimo in astratto il ricorso all'accertamento induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, e il quinto motivo, stabilendo che il cessionario professionale deve verificare la regolarità sostanziale dell'operazione e i presupposti del regime IVA del margine. Ha rigettato il quarto motivo sulla valutazione delle rimanenze, chiarendo che la disciplina fiscale prevale su quella civilistica, pur consentendo di considerare il valore normale, collegato al valore di mercato, nei limiti previsti dalla normativa tributaria. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della CTR del Lazio, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54

    L'accertamento può fondarsi anche su altri documenti, altre scritture contabili, altri dati e notizie e su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

    La contabilità formalmente regolare non esclude l'accertamento analitico-induttivo quando l'Amministrazione disponga di ulteriori elementi o presunzioni idonee a dimostrare omissioni, falsità o inesattezze.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 59, oggi art. 92

    Il valore minimo delle rimanenze può essere determinato, nei casi previsti, facendo riferimento al valore normale medio dei beni nell'ultimo mese dell'esercizio.

    Ai fini fiscali devono essere applicati i criteri specificamente previsti dal TUIR; il valore di mercato o di realizzazione può rilevare solo attraverso il concetto tributario di valore normale e nei limiti stabiliti dalla norma.

  • Codice civile, art. 2426, n. 9

    Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore.

    Il criterio civilistico di valutazione del bilancio non sostituisce la disciplina fiscale, ma il valore di mercato può avere rilevanza fiscale quando richiamato dalla normativa tributaria.

  • D.L. n. 41 del 1995, art. 36, convertito dalla L. n. 85 del 1995

    Disciplina il regime speciale IVA del margine per i beni di occasione, inclusi gli autoveicoli usati, acquistati intracomunitariamente.

    Il regime del margine è derogatorio rispetto al regime IVA ordinario e richiede la prova dei relativi presupposti oggettivi e soggettivi. La sola fattura formalmente regolare non è sufficiente.

  • Codice civile, artt. 2697 e 2729

    Riguardano, rispettivamente, l'onere della prova e le presunzioni semplici.

    Quando l'Amministrazione contesta con elementi oggettivi l'applicabilità del regime del margine, il contribuente o cessionario deve dimostrare i fatti che ne giustificano l'applicazione; le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti.

  • D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4, come richiamato nel testo

    La fattispecie penale richiede l'elemento soggettivo previsto dalla norma.

    L'archiviazione penale per mancanza del dolo può essere valutata dal giudice tributario, ma non determina automaticamente l'esito del giudizio fiscale, che segue regole probatorie e presupposti propri.

Massime di principio

  • La contabilità formalmente regolare non rende illegittimo l'accertamento fiscale: l'Amministrazione può utilizzare dati esterni, documentazione e presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • Chi applica professionalmente un regime fiscale speciale, come il regime IVA del margine, deve verificare non solo la forma delle fatture, ma anche la sostanza dell'operazione e i requisiti del cedente e dei beni.
  • La dicitura riportata in fattura non è, da sola, prova sufficiente dell'esistenza dei presupposti per il regime del margine; occorre conservare e valutare documenti e circostanze idonei a dimostrare la correttezza dell'inquadramento fiscale.
  • Le valutazioni civilistiche di bilancio non possono essere applicate automaticamente in ambito tributario: per le rimanenze occorre seguire i criteri specifici del TUIR, considerando il valore normale solo nei casi e nei limiti previsti.
  • L'archiviazione di un procedimento penale, soprattutto se fondata sull'assenza del dolo, non comporta automaticamente l'annullamento dell'accertamento tributario.
  • In sede di cassazione non è normalmente possibile contestare la mera valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito; le censure devono riguardare specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali ammissibili.

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