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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14679/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da una società cooperativa, che chiedeva il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis n. 5 c.c. su un credito di euro 241.357,15 ammesso in via chirografaria nell’amministrazione straordinaria della debitrice. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione perché la cooperativa si era limitata a richiamare il proprio formale inquadramento societario, senza provare che il credito fosse effettivamente corrispettivo di attività lavorativa dei soci e che l’impresa non avesse caratteristiche prevalentemente industriali, commerciali o finanziarie. Con il ricorso per cassazione la cooperativa deduceva: (1) violazione degli artt. 2751-bis n. 5 c.c. e 93 l.fall., sostenendo che la legge non richiederebbe specifici documenti per dimostrare la qualità di cooperativa e il diritto al privilegio e che comunque erano stati prodotti visura camerale, dichiarazioni fiscali e altri documenti; (2) violazione degli artt. 24 Cost., 101 c.p.c., 93 e 95 l.fall., lamentando di non essere stata posta in condizione di partecipare all’udienza di verifica del passivo per mancata ricezione della convocazione via email; (3) vizio motivazionale e omesso esame di fatti decisivi, insistendo sul fatto che i documenti prodotti e un precedente dello stesso tribunale avrebbero già dimostrato la spettanza del privilegio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto tutti i motivi. Ha ribadito che il privilegio di cui all’art. 2751-bis n. 5 c.c. non spetta in ragione della sola natura cooperativa dell’ente, ma richiede la prova dell’effettiva pertinenza del credito al lavoro dei soci e della prevalenza dell’apporto lavorativo rispetto agli altri fattori produttivi; ha inoltre precisato che l’art. 82, comma 3-bis, d.l. 69/2013, conv. in l. 98/2013, introduce un ulteriore requisito formale ma non altera il nucleo sostanziale del privilegio. Il secondo motivo è stato ritenuto inconferente perché l’eventuale mancata ricezione della convocazione non incideva sulla possibilità di svolgere difese e produzioni nell’opposizione ex art. 99 l.fall. Il terzo motivo è stato reputato inammissibile sia perché la doglianza sulla motivazione non è più proponibile nei termini dedotti, sia perché non erano stati indicati in modo specifico il fatto storico omesso, il suo decisivo rilievo e i necessari riferimenti processuali, sia perché la documentazione richiamata era stata evocata in modo generico e non idoneo a superare il rilievo del tribunale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2751-bis n. 5 c.c.

    Il privilegio generale mobiliare spetta solo ai crediti delle cooperative di produzione e lavoro che siano effettivamente collegati al lavoro dei soci e ai corrispettivi dei servizi prestati o dei manufatti prodotti; non basta la sola natura cooperativa formale dell’ente.

  • art. 93 l.fall.

    È richiamato come norma del procedimento di ammissione al passivo, ma non esonera il creditore dall’onere di allegare e provare i presupposti del privilegio richiesto.

  • art. 98 l.fall.

    Regola l’opposizione allo stato passivo proposta dal creditore contro il diniego del privilegio.

  • art. 99 l.fall.

    Nel giudizio di opposizione il creditore può articolare deduzioni e produzioni utili a contrastare la mancata ammissione del privilegio.

  • art. 24 Cost.

    È evocato in relazione alla pretesa lesione del diritto di difesa per mancata conoscenza dell’udienza di verifica, censura ritenuta inconferente.

  • art. 101 c.p.c.

    È richiamato per sostenere la violazione del contraddittorio, ma la Corte non ravvisa incidenza sul decisum.

  • art. 95 l.fall.

    È citato nel motivo relativo alla fase di verifica del passivo, senza che la censura superi il rilievo di inconferenza.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura sul vizio motivazionale è scrutinabile solo nei ristretti limiti dell’omesso esame di un fatto storico decisivo, non più per insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Il difetto di motivazione assume rilievo solo come anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

  • artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il modo e il momento della sua deduzione e la sua decisività.

  • art. 82, comma 3-bis, d.l. 69/2013 conv. in l. 98/2013

    Introduce, per le cooperative di lavoro, un ulteriore requisito formale relativo al superamento o alla richiesta di revisione, ma lascia immutati i requisiti sostanziali del privilegio.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il privilegio ex art. 2751-bis n. 5 c.c. non deriva automaticamente dalla mera veste cooperativa dell’ente: occorre provare che il credito sia causalmente collegato alla prestazione lavorativa dei soci e che tale componente lavorativa sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi.
  • Ai fini dell’ammissione al privilegio delle cooperative di produzione e lavoro, il giudizio non può essere fondato su parametri meramente formali o su indici generici di natura societaria, ma richiede la dimostrazione concreta della funzione mutualistica del credito.
  • Nel ricorso per cassazione il vizio di motivazione è oggi deducibile solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico decisivo; non sono più ammissibili censure basate sulla mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • Per superare il vaglio dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il ricorrente deve individuare specificamente il fatto storico omesso, il dato probatorio da cui risulta, la sua deduzione in giudizio e la sua decisività.
  • Una censura è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o se assume come decisivo un profilo che non incide sul concreto fundamento della decisione.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’eventuale dedotta mancata conoscenza della fase di verifica non esclude la possibilità di articolare in sede di opposizione le difese e le produzioni necessarie a sostenere la domanda di ammissione del credito o del privilegio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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