Cassazione Civile, Ordinanza n. 03191/2024 del 05/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento sintetico per IRPEF nei confronti di una contribuente per l'anno d'imposta 2008, valorizzando indici di capacità contributiva costituiti da una residenza principale in locazione, una seconda casa in proprietà, un'autovettura e un cavallo da sella, oltre a incrementi patrimoniali registrati tra il 2008 e il 2012. La contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado e la CTR del Piemonte aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia deduceva, da un lato, nullità della sentenza d'appello per difetto di motivazione o motivazione apparente, con violazione delle norme sul contenuto della sentenza tributaria e civile; dall'altro, violazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la natura di presunzione legale relativa derivante dal possesso degli indici di capacità contributiva. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la contribuente depositava domanda di definizione agevolata ai sensi della l. n. 197 del 2022, con prova del pagamento della prima rata, e il processo risultava inserito nell'elenco depositato dall'Agenzia ai sensi del d.l. n. 13 del 2023.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, prendendo atto della definizione agevolata della controversia tributaria e della documentazione depositata dalla contribuente, nonché dell'inserimento del procedimento nell'elenco previsto dalla normativa sopravvenuta. Ha conseguentemente disposto che le spese restassero a carico di chi le aveva anticipate, conformemente alla disciplina della definizione agevolata. Ha inoltre escluso l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato, rilevando che tale misura sanzionatoria presuppone rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non si estende al caso di estinzione per definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600 del 1973
norma invocata dall'Ufficio per sostenere la presunzione legale relativa collegata agli indici di capacità contributiva nel redditometro; la Corte non ne decide il merito perché il giudizio si estingue per definizione agevolata.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come parametro del vizio di motivazione della sentenza tributaria.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato congiuntamente alle norme sulla motivazione della decisione tributaria.
art. 132, n. 4, c.p.c.
richiamato come norma sul contenuto-contenuto motivazionale della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato come parametro del requisito motivazionale.
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato a fondamento del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 1, comma 197, l. n. 197/2022
"le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate"
prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti; il deposito della domanda e del pagamento determina l'estinzione del processo secondo la disciplina richiamata.
art. 1, comma 198, l. n. 197/2022
stabilisce che, in presenza della documentazione prevista, il processo è dichiarato estinto con decreto o ordinanza in camera di consiglio.
art. 1, commi 200 e 201, l. n. 197/2022
disciplinano il diniego della definizione agevolata, la sua impugnazione e la revocazione del provvedimento di estinzione.
art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023, conv. in l. n. 41 del 2023
prevede il deposito dell'elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, ai fini della più rapida dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.
art. 391 c.p.c.
richiamato nel contesto della dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità per definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
norma implicitamente richiamata nel passaggio sul c.d. doppio contributo unificato, la cui applicazione viene esclusa per l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando il contribuente deposita rituale domanda di definizione agevolata della controversia tributaria pendente, con la documentazione del versamento dovuto, e il giudizio rientra nell'elenco previsto dalla normativa sopravvenuta, la Corte deve dichiarare l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza esaminare i motivi di ricorso.
- La disciplina della definizione agevolata attribuisce rilievo decisivo al deposito della domanda e della prova del pagamento, producendo l'effetto estintivo del giudizio secondo il meccanismo previsto dalla legge speciale.
- Il c.d. doppio contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, perché tale misura ha natura sanzionatoria ed è prevista soltanto per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità di interpretazione estensiva o analogica.
- In presenza di una causa estintiva sopravvenuta che assorbe la controversia, le questioni di merito e di motivazione dedotte con il ricorso restano prive di scrutinio decisorio.
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