Cassazione Civile, Ordinanza n. 35912/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di irrogazione di sanzioni notificati a una società per la mancata regolarizzazione di fatture emesse senza applicazione dell'IVA. Le fatture riguardavano costi sostenuti da una società consortile e poi ribaltati alla consorziata; secondo l'Ufficio, non era dimostrato che le prestazioni fatturate fossero effettivamente riconducibili a servizi esenti. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo che le operazioni riguardassero lavori di ammodernamento e risistemazione di una porzione dell'area portuale di Palermo e fossero quindi esenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 6, d.P.R. 633/1972. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/apodittica ex art. 132 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 9 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., per avere ritenuto l'esenzione senza puntuale accertamento della riconducibilità delle prestazioni ai servizi esenti; 3) omesso esame di un fatto decisivo sulla natura delle prestazioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto sufficiente la motivazione della sentenza di merito, perché consentiva di ricostruirne l'iter logico; ha poi affermato che, per i servizi prestati nei porti e connessi al funzionamento/manutenzione degli impianti, l'esenzione IVA opera in base a criteri oggettivi, legati alla natura e al luogo di esecuzione del servizio, non alla qualifica soggettiva di committente o prestatore. Ha quindi ribadito che l'esenzione si estende anche alle fatture emesse nell'ambito di subappalto e ai riaddebiti di costi tra società consortile e consorziate, poiché la società consortile ha funzione meramente strumentale e i costi sono riferibili alle imprese socie. La Corte ha condannato l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
motivazione apparente / apodittica
La motivazione è sufficiente se consente di individuare l'iter logico-argomentativo seguito dal giudice; non è nulla quando esplicita, anche sinteticamente, il fondamento della decisione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità della sentenza può essere denunciato in cassazione quando si deduca la violazione dei requisiti minimi di motivazione.
art. 9, primo comma, n. 6, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
I servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti sono non imponibili IVA per carenza del requisito di territorialità; l'esenzione dipende da criteri oggettivi di natura, scopo e luogo di esecuzione del servizio.
art. 3, comma 13, d.l. 27 aprile 1990, n. 90, conv. in l. 26 giugno 1990, n. 165
Tra i servizi esenti di cui all'art. 9, n. 6, d.P.R. 633/1972 rientrano anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti esistenti, purché resi nei luoghi qualificati dalla norma.
La Corte esclude la violazione della regola sull'onere della prova perché la riconducibilità delle prestazioni al perimetro dell'esenzione è stata ritenuta desumibile dalla natura delle opere e dal contesto portuale.
Massime di principio
- L'esenzione IVA per i servizi resi nei porti e negli altri luoghi indicati dall'art. 9, n. 6, d.P.R. 633/1972 si fonda su elementi oggettivi: conta la natura del servizio, il suo scopo e il luogo di esecuzione, non la qualifica soggettiva delle parti del rapporto.
- Nell'ambito dei servizi agevolati prestati in porti o infrastrutture assimilate, rientrano anche le attività di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione di impianti esistenti.
- L'esenzione può operare anche nelle catene contrattuali di appalto e subappalto, nonché nei riaddebiti di costi tra società consortile e consorziate, quando la società consortile abbia funzione meramente strumentale e le operazioni siano riferibili sostanzialmente alle imprese socie.
- La motivazione della sentenza di merito non è nulla se, pur concisa, rende percepibile il percorso logico che conduce alla decisione e consente il controllo in sede di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35780/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35781/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35783/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35784/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35785/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35786/2021 del 22/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →