Cassazione Civile, Ordinanza n. 25540/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento IRAP per l'anno 2007 nei confronti di una società operante nel settore edilizio, rettificando il valore della produzione netta dichiarato e recuperando a tassazione maggiori ricavi ritenuti conseguenti alla vendita di un appartamento con pertinenze a un corrispettivo inferiore al reale valore dei beni, stimato dall'Ufficio anche sulla base di una perizia e delle quotazioni OMI. Contestualmente erano stati notificati ai soci della società, ai fini IRPEF e per trasparenza, distinti avvisi di accertamento per l'imputazione pro quota del maggior reddito. I contribuenti avevano impugnato gli atti dinanzi alla CTP, che rigettava; la CTR confermava il rigetto. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, per asserito mero rinvio alla decisione di primo grado, in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36 D.Lgs. 546/1992; 2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello relativo alla violazione dell'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi infondati. Ha escluso che la sentenza della CTR presentasse una motivazione solo apparente, affermando che, pur sintetica, essa era materialmente esistente e intelligibile, perché indicava le ragioni della decisione e condivideva espressamente il percorso argomentativo del primo giudice, fondato sulla perizia e sulle quotazioni OMI per desumere presuntivamente la non veridicità del prezzo dichiarato. Ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia, ricordando che non sussiste quando la decisione comporta il rigetto implicito delle questioni non espressamente trattate; nel caso concreto, il rigetto dell'appello presupponeva il rigetto anche della censura sull'onere probatorio, peraltro ritenuto correttamente assolto dall'Ufficio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese di legittimità e con declaratoria dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare nullità della sentenza per vizi di motivazione o omessa pronuncia.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La Corte lo richiama come norma sul requisito della motivazione della sentenza, il cui difetto rileva solo nei casi di anomalia motivazionale radicale.
È richiamato insieme alle norme sulla motivazione per censurare la pretesa apparenza della motivazione d'appello.
art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario corrisponde al requisito della motivazione della sentenza; la sua violazione è esclusa quando la motivazione sia sintetica ma comprensibile.
art. 111, comma 6, Cost.
La Corte richiama il "minimo costituzionale" della motivazione quale limite del sindacato di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La riforma del 2012 ha ristretto il controllo di legittimità sulla motivazione alle sole anomalie gravi, non al difetto di sufficienza.
L'omessa pronuncia non ricorre se la decisione impugnata implica il rigetto delle questioni non trattate, costituendo tale rigetto antecedente logico-giuridico della decisione stessa.
La censura sulla violazione dell'onere della prova è stata ritenuta infondata perché l'amministrazione finanziaria aveva assolto il proprio onere probatorio sulla base degli elementi valorizzati dai giudici di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La soccombenza comporta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., la motivazione della sentenza è censurabile solo se manca il "minimo costituzionale": sono rilevanti soltanto la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa o incomprensibile.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere le ragioni della decisione e l'iter logico seguito dal giudice; non è invece necessario che sia ampia o analitica, purché intelligibile e controllabile.
- Nel processo tributario la motivazione può anche essere sintetica e per relationem, se il rinvio alla decisione di primo grado consente comunque di ricostruire le ragioni del decisum e di comprendere quali elementi probatori siano stati ritenuti decisivi.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il rigetto della domanda o dell'appello comporta logicamente il rigetto anche delle censure non espressamente esaminate; la mancata trattazione esplicita non equivale di per sé a omissione.
- In materia di accertamento fiscale, la prova presuntiva della divergenza tra corrispettivo dichiarato e reale valore del bene può essere desunta da perizia e da altri elementi oggettivi valutati dal giudice di merito, con conseguente superamento della contestazione sull'onere della prova se tali elementi risultano ritenuti attendibili dai giudici di merito.
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