Cassazione Penale, Sentenza n. 36989/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo del 06/03/2023 che ha dichiarato l'incompetenza territoriale del GIP di Marsala a favore di quello di Palermo e ha mantenuto la custodia cautelare in carcere nei confronti di Nizza. Il ricorso deduce: (1) violazione del divieto di "reformatio in pejus" per la riqualificazione del capo 5 ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 309/90; (2) mancata e insufficiente motivazione sulla riqualificazione e sui concreti indizi che farebbero ritenere Nizza parte di un'organizzazione e addetto alla cessione di stupefacente; (3) vizio nella motivazione circa le esigenze cautelari, ritenute generiche e non sorrette da elementi concreti circa la attualità del pericolo, considerato anche il fatto che le condotte risalirebbero al periodo dicembre 2021 - primi mesi 2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato affermando che il divieto di "reformatio in pejus" opera solo se la riqualificazione determina l'applicazione di una misura cautelare più afflittiva rispetto a quella precedente, cosa che non è avvenuta. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo generico e privo di contestazione specifica degli indici fattuali che hanno portato il giudice a ritenere l'esistenza di un contesto associativo e il ruolo attribuito al ricorrente; il terzo motivo è stato giudicato generico e manifestamente infondato rispetto alla presunzione relativa delle esigenze cautelari e agli indici concreti, oggettivi e soggettivi, considerati dal giudice. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; disposti gli adempimenti di cancelleria ex art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74
Norma usata per la riqualificazione del capo 5 (illecito in materia di stupefacenti); la Corte ha ritenuto legittima la riqualificazione se aderente ai fatti e purché non comporti un aggravamento della misura cautelare nel procedimento incidentale.
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 80, comma 2
Aggravante contestata al capo 6 che il Tribunale ha escluso; la corte ha registrato tale esclusione nel quadro della decisione sul mantenimento della custodia.
Norme richiamate in relazione alla partecipazione a reati in concorso; la loro richiamata insieme alle norme sugli stupefacenti ha contribuito alla ricostruzione della fattispecie contestata.
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 1
Comma relativo al traffico di stupefacenti: richiamato quale parte della fattispecie di reato complessiva che ha giustificato la misura cautelare.
Codice di procedura penale, art. 328
Richiamato nel ragionamento sul divieto di "reformatio in pejus" quale parametro relativo alla diversa determinazione delle attribuzioni e ai limiti dell'intervento in sede di impugnazione cautelare.
Codice di procedura penale, art. 309, comma 9
Norma richiamata in tema di istanza di riesame di misura cautelare reale; la Corte collega l'applicabilità del divieto di "reformatio in pejus" anche in tale contesto.
Codice di procedura penale, art. 324, comma 7
Richiamato per evidenziare il regime applicabile in sede di riesame/impugnazione delle misure cautelari e il limite del divieto di peggioramento della posizione cautelare.
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, commi 8 e 9 (conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Norme che disciplinano lo svolgimento del procedimento in forma cartolare (procedimenti a distanza), applicate nello svolgimento del procedimento in Cassazione.
Disp. att. c.p.p., art. 94, comma 1-ter
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria disposti dalla Corte al momento della sentenza e per la comunicazione dell'esito.
Massime di principio
- Il divieto di "reformatio in pejus" in sede di impugnazione cautelare opera solo se la riqualificazione giuridica comporta l'applicazione di una misura cautelare più gravosa rispetto a quella già disposta; se non c'è peggioramento della posizione cautelare, la riqualificazione è ammissibile purché conforme ai fatti.
- Il giudice dell'impugnazione può rilevare d'ufficio la difformità tra i fatti accertati e la qualificazione giuridica proposta, entro i limiti dell'incidentalità del procedimento e a condizione che la nuova qualificazione aderisca ai fatti emersi.
- I motivi di ricorso contro provvedimenti cautelari devono essere specifici e confrontarsi con gli indici fattuali ed argomentativi assunti dal giudice; censure generiche sono dichiarate inammissibili o manifestamente infondate.
- Per il mantenimento di misure cautelari personali è necessario che emergano esigenze cautelari attuali e concrete (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione del reato); la mera asserzione di partecipazione associativa senza elementi concreti non sopperisce al necessario apprezzamento degli indici.
- I provvedimenti adottati in forma cartolare (procedure a distanza) seguono le stesse regole di valutazione di merito e di inammissibilità dei motivi; l'assenza di contestazione puntuale degli elementi probatori rende difficile il successo del ricorso.
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