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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36912/2023 del 07/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza dell'8/3/2022 del Tribunale di Napoli che aveva rigettato le istanze ex art. 671 c.p.p. con le quali il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione fra più sentenze irrevocabili (delitti di ricettazione, minaccia, truffa e associazione per delinquere) svolte in periodi prossimi tra loro. Il motivo principale dedotto era che il giudice dell'esecuzione aveva errato nel non considerare un precedente riconoscimento della continuazione (ordinanza della Corte d'appello di Brescia del 7/4/2011) e non aveva applicato correttamente i principi di giurisprudenza relativi agli indici dell'identità del disegno criminoso; sono state inoltre denunciate violazioni di artt. 81, 640, 648 c.p. e vizi di motivazione richiamando l'art. 606 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la doglianza relativa alla mancata considerazione del precedente riconoscimento della continuazione e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al giudice dell'esecuzione. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la domanda ex art. 671 c.p.p., tenendo conto dell'ordinanza del 7/4/2011 e motivando congruamente la decisione in ordine all'esistenza o meno della continuazione fra i reati indicati. È stato inoltre richiamato l'effetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 183/2013 e l'applicazione dell'art. 34, comma 1, c.p.p. in ordine all'astensione del giudice che ha già pronunciato sull'istanza in sede esecutiva.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Dispositivo procedurale che consente al condannato di chiedere in sede esecutiva il riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati; la Corte sottolinea che il giudice dell'esecuzione deve valutare la documentazione prodotta e non può ignorare precedenti valutazioni sulla continuazione

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Definisce il reato continuato basato sull'identità del disegno criminoso; la Corte richiama i criteri interpretativi: esigenza che l'agente abbia programmato unitariamente le condotte e non si tratti della mera propensione abituale alla devianza

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e motivazione); sono state richiamate dal ricorrente per censurare la decisione del giudice dell'esecuzione

  • art. 640 cod. pen.

    Delitto di truffa, fatto richiamato tra i reati per i quali si chiedeva il riconoscimento della continuazione

  • art. 648 cod. pen.

    Delitto di ricettazione, anch'esso fra i reati oggetto delle domande di riconoscimento della continuazione

  • art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Norma relativa ai motivi di ricusazione o incompatibilità del giudice; la Corte richiama che la modifica intervenuta per effetto della pronuncia della Corte costituzionale incide sulla partecipazione del giudice al giudizio di rinvio

  • art. 34, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma sul divieto per il giudice che ha già pronunciato di partecipare al nuovo giudizio dopo annullamento; va applicata nella versione risultante dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 183/2013

  • Corte costituzionale, sentenza n. 183 del 2013

    Dichiarazione di illegittimità costituzionale di parti di art. 34 c.p.p. e art. 623 c.p.p. nella parte in cui non impedivano la partecipazione del giudice che aveva già deciso sull'istanza ex art. 671 c.p.p.; la Cassazione richiama l'effetto di tale pronuncia nel giudizio di rinvio

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione investito di istanza ex art. 671 c.p.p. deve considerare e valutare eventuali pregresse pronunce (sia di cognizione sia esecutive) che hanno già riconosciuto o escluso la continuazione tra reati, non potendo ignorarle senza adeguata motivazione
  • Il riconoscimento della continuazione richiede la prova che l'agente abbia programmato unitariamente le condotte: si valutano indici quali omogeneità del bene giuridico leso, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e linee essenziali di programmazione
  • La mera presenza di alcuni indici (es. similarità dei reati) non è sufficiente se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea; il giudice dovrà valutare il quadro complessivo delle risultanze
  • Se il giudice dell'esecuzione non condivide il precedente giudizio sulla continuazione, è comunque obbligato a motivare specificamente il motivo del disconoscimento rispetto alla valutazione già espressa
  • In caso di annullamento con rinvio il giudice che ha già adottato l'ordinanza impugnata non può partecipare al nuovo giudizio in presenza degli effetti richiamati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 183/2013 (applicazione art. 34 c.p.p.)
  • Per costruire efficacemente una domanda di riconoscimento della continuazione è utile allegare espressamente le pronunce pregresse che riconoscono continuità e fornire un'analisi puntuale degli indici fattuali che comprovino l'identità del disegno criminoso

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