Cassazione Penale, Sentenza n. 36908/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 437 cod. pen. relativa alla rimozione di un estintore collocato nell'area di servizio carburanti Eni lungo la Strada Provinciale SS 567. Sosteneva che mancasse l'elemento del pericolo per l'incolumita pubblica richiesto dalla giurisprudenza: secondo il ricorrente i giudici di merito non avevano accertato lo stato dei luoghi, la presenza di strutture confinanti, la densita abitativa e altri elementi decisivi per valutare la potenziale diffusivita del rischio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 437 cod. pen., confermando che la rimozione anche di un solo estintore in un distributore di carburante ha, almeno in via astratta, l'attitudine a pregiudicare l'integrita fisica dei lavoratori e delle persone gravitanti attorno a quell'area, data l'elevata concentrazione di sostanze infiammabili e la presenza di traffico veicolare documentata dalle immagini. In precedenza la Corte d'appello aveva assolto il ricorrente dall'art. 432 cod. pen., ma lo aveva ritenuto responsabile degli artt. 1 d.lgs. n.66/1948 e 437 cod. pen., condannandolo a cinque mesi e sedici giorni di reclusione. La cassazione ha confermato la condanna per art. 437 e ha disposto il pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 437 cod. pen.
Il reato sanziona chi omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia; se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena e piu grave
La norma tutela la pubblica incolumita: per integrarla e richiesta l'astratta attitudine della condotta a produrre un pericolo diffuso verso una collettivita di lavoratori o un numero indeterminato di persone che gravitano attorno all'ambiente di lavoro. La condotta commissiva di rimozione e configurabile anche se riguarda un singolo presidio, quando il contesto lo renda astrattamente idoneo ad amplificare il rischio (es. distributore di carburante).
art. 432 cod. pen.
Citato nella sentenza perche il ricorrente era stato assolto da tale imputazione in sede di merito; nessuna statuizione di cassazione su questo capo oltre la conferma dell'assoluzione di merito.
art. 1 d.lgs. n. 66 del 1948
Richiamato come norma in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro: la Corte territoriale ha ritenuto integrata una violazione della normativa prevenzionale insieme al reato ex art. 437, senza contestare l'elemento soggettivo diverso da quello valutato per il reato penale.
art. 616 cod. proc. pen.
Predisposizione delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Sulla base del rigetto, la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali secondo le disposizioni procedurali richiamate.
Massime di principio
- Per l'integrazione dell'art. 437 cod. pen. non e necessario che vi sia stato un danno concreto: e sufficiente l'astratta attitudine della condotta a mettere in pericolo una collettivita di lavoratori o un numero indeterminato di persone attorno all'ambiente di lavoro.
- La rimozione anche di un singolo presidio antincendio puo integrare il reato quando il contesto concreto (es. distributore di carburante, elevata presenza di sostanze infiammabili, accesso pubblico, traffico veicolare) renda tale rimozione idonea ad amplificare il rischio.
- L'accertamento deve riguardare la potenziale offensivita e la diffusivita del pericolo piuttosto che il numero di persone effettivamente coinvolte; i giudici di merito hanno un ampio margine di valutazione sulle risultanze fattuali che Cassazione non sindaca se fondate e adeguatamente motivate.
- La documentazione dello stato dei luoghi (es. immagini di videosorveglianza, collocazione lungo una strada trafficata, concentrazione di materiali pericolosi) e cruciale per dimostrare l'attitudine astratta del comportamento a ledere la pubblica incolumita.
- Le censure di mera carenza di indagini sul contesto, prive di specificita o di indicazione di errori di diritto o di fatti manifestamente non riscontrati, difficilmente riescono in Cassazione quando la motivazione di merito ha argomentato la pericolosita astratta della condotta.
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