Cassazione Penale, Sentenza n. 36911/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che il Tribunale non ha correttamente applicato i principi di legittimità: non è possibile fondare il diniego della liberazione anticipata su comportamenti posti in essere prima della detenzione e fuori dal periodo oggetto della richiesta. L'ordinanza di rigetto è stata annullata e la causa è rinviata al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila per un nuovo giudizio privo dei vizi evidenziati.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la liberazione anticipata con riduzione della pena ai sensi dell'art. 54 ord. pen. per il semestre dal 16/12/2015 al 15/12/2016. Il Magistrato di sorveglianza di Pescara rigettò l'istanza; il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila confermò il diniego ritenendo che mancasse il ravvedimento e la partecipazione all'opera rieducativa, facendo riferimento a presunti collegamenti del ricorrente con la famiglia mafiosa di Palermo "Porta Nuova" fino a epoca immediatamente precedente la carcerazione. Il ricorrente ha impugnato per cassazione denunciando violazione di legge (art. 54 ord. pen.) e vizi di motivazione, sostenendo che il Tribunale ha tenuto conto di comportamenti anteriori alla detenzione non pertinenti al semestre richiesto.
Norme richiamate
Regola la liberazione anticipata e richiede la valutazione della partecipazione del detenuto all'opera rieducativa riferita al periodo (semestre) oggetto della richiesta; la valutazione non può essere negativamente influenzata da reati o comportamenti commessi prima della detenzione e al di fuori del regime carcerario, poiché non attengono all'adesione al trattamento rieducativo nel periodo richiesto.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Prevede i motivi di ricorso per cassazione: lett. b) per violazione di legge e lett. e) per vizio di motivazione (motivazione apparente o insufficiente). La Corte ha ritenuto applicabile la censura per carenza di adeguata e specifica motivazione rispetto ai comportamenti richiesti dall'art. 54 ord. pen.
Massime di principio
- La valutazione per la liberazione anticipata deve focalizzarsi sul comportamento del detenuto nel semestre di pena indicato nella richiesta; atti o reati anteriori alla detenzione non sono, di per sé, elementi idonei a provare la mancata adesione all'opera rieducativa.
- Il diniego del beneficio motivato con affermazioni generiche o con il mero richiamo a precedenti vicinanze criminose costituisce motivazione apparente e può essere cassato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e).
- Il giudice deve indicare specifici comportamenti del condannato, riscontrabili nel periodo oggetto della domanda, che dimostrino la mancata partecipazione al percorso rieducativo; è insufficiente un richiamo indeterminato a collegamenti familiari o ad atti anteriori alla detenzione.
- Se il provvedimento di merito fonda il diniego su elementi esterni al periodo richiesto, la Corte di legittimità annulla e rinvia perché sia pronunciato un nuovo giudizio conforme ai principi di pertinenza temporale e motivazione specifica.
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe contestare l'uso di fatti anteriori alla detenzione e chiedere che il tribunale valuti esclusivamente la condotta e la partecipazione ai programmi rieducativi relativi al semestre domandato.
- Il giudice di merito, nella nuova decisione, deve esplicitare quale comportamento concreto e nel periodo pertinente impedisca la concessione del beneficio, attenendosi alla giurisprudenza consolidata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36906/2023 del 07/09/2023
- Sentenza penale · 7 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36907/2023 del 07/09/2023
- Sentenza penale · 7 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36908/2023 del 07/09/2023
- Sentenza penale · 7 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36909/2023 del 07/09/2023
- Sentenza penale · 7 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36912/2023 del 07/09/2023
- Sentenza penale · 7 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36914/2023 del 07/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →